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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14085/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4756/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. . -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 19.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio penale n. 13054/2010 R.G. svoltosi dinanzi a questa Corte di Cassazione.

La ricorrente aveva agito dinanzi al giudice di pace, ottenendo la condanna dell’assistita al pagamento del compenso, ed aveva F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 esperito senza esito una procedura esecutiva.

Aveva poi proposto un’istanza di liquidazione dell'onorario che la Corte d’appello di Torino ha respinto, rilevando che il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto di rigetto ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, ma il giudice distrettuale ha confermato il provvedimento, affermando che l’art. 106 D.P.R. 115/2002, che dichiara non liquidabili gli onorari ai difensori per ricorsi dichiarati inammissibili, si applica anche al difensore di ufficio.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 31 disp. att c.p.p., 82, 106 e 116 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la norma che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, non si applica al difensore d’ufficio.

Il motivo è fondato.

L’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili".

Questa Corte ha già chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede l’estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l’art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d’ufficio, senza contemplare anche l’art. 106 del citato decreto.

In definitiva, risultano applicabili al difensore d’ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).

E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022.

IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4756/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. . -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 19.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio penale n. 13054/2010 R.G. svoltosi dinanzi a questa Corte di Cassazione. La ricorrente aveva agito dinanzi al giudice di pace, ottenendo la condanna dell’assistita al pagamento del compenso, ed aveva F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 esperito senza esito una procedura esecutiva. Aveva poi proposto un’istanza di liquidazione dell'onorario che la Corte d’appello di Torino ha respinto, rilevando che il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto di rigetto ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, ma il giudice distrettuale ha confermato il provvedimento, affermando che l’art. 106 D.P.R. 115/2002, che dichiara non liquidabili gli onorari ai difensori per ricorsi dichiarati inammissibili, si applica anche al difensore di ufficio. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 31 disp. att c.p.p., 82, 106 e 116 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la norma che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, non si applica al difensore d’ufficio. Il motivo è fondato. L’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili". Questa Corte ha già chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede l’estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l’art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d’ufficio, senza contemplare anche l’art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d’ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019). E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4756/2021 Numero sezionale 3279/2022 Numero di raccolta generale 14085/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1
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