CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25864/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Bologna; anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (parti civili) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2023„ la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12 febbraio 2019 del Gup del Tribunale di Modena, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 513-bis cod. pen., perché, in concorso con altro soggetto (Murg, giudicato separatamente) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di esercente l'attività di noleggio di auto di lusso, impediva l'altrui concorrenza cori atti di violenza e minaccia, in particolare ai danni di Ravazzini ed Eke, legale rappresentante e dipendente di una società concorrente, ponendo in essere un'attività di procacciamento di clienti illegittima, in quanto vietata dall'art. 10 del regolamento comunale, con la conseguenza di falsare l'andamento del mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità imprenditoriale. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta responsabilità penale. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento, in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, sull'assunzione di fatto in capo allo stesso della direzione della società e sull'irrilevanza di comportamenti illeciti posti in essere dai concorrenti. Non si sarebbe considerato: che il legale rappresentante Murg aveva una posizione di autonomia rispetto a quella dell'imputato; che i concorrenti avevano contribuito a porre in essere una situazione di tensione; che l'imputato non aveva tenuto comportamenti minacciosi o aggressivi, essendosi limitato a una discussione con Eke; che le attività di indagine avevano evidenziato l'estraneità dell'imputato rispetto agli illeciti; che i testimoni avevano riferito al più di comportamenti problematici di Murg, ma non dell'imputato. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per l'omessa considerazione della scarsa gravità dei fatti, caratterizzati da un modesto allarme sociale, oltre che dell'adeguatezza rieducativa della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, riferito alla responsabilità penale, deve rilevarsi che le censure difensive sono caratterizzate da un alto grado di ipoteticità e arbitrarietà e non colgono, neanche in via di mera prospettazione, profili critici rilevanti sul piano logico, così da non essere riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen.Va in ogni caso rilevato che le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado appaiono logiche e coerenti, perché si fondano solidamente sui dati emersi dal quadro istruttorio. Quanto al ruolo di amministratore di fatto della società rivestito dall'imputato, lo stesso è stato evidenziato dalle sommarie informazioni testimoniali rese da Corluka e da Piumi, oltre che da Ravazzini: lo stesso imputato aveva limitato le sue aggressioni al periodo precedente alla presentazione della querela, ma, al di là della mancanza di una veste formale, si era comportato come amministratore e referente delle lamentele dei concorrenti, da lui sostanzialmente ignorate. E correttamente i giudici di merito escludono il rilievo della prospettazione difensiva secondo cui le società concorrenti avrebbero commesso illeciti, perché, al di là dell'assoluta genericità di quanto asserito dalla difesa, tali illeciti non avrebbero potuto comunque scriminare le condotte dell'imputato. In tale quadro, devono ritenersi inconsistenti anche le argomentazioni difensive riferite alla pretesa insussistenza di atti di minaccia e aggressione, perché gli stessi sono stati analiticamente riferiti da Ravazzini ed Eke e vanno bene al di là di normali conflitti professionali o accese discussioni. Nel caso di specie - come ben evidenziato nella sentenza impugnata - le minacce proferite erano finalizzate a far desistere la persona offesa dall'attività di informazione ai turisti circa il divieto di procacciamento di clienti nella zona, previsto da regolamento comunale, in maniera tale da consentire all'imputato di proseguire la propria illecita attività di accaparramento di clientela. 1.2. Anche il secondo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. La censura riferita al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si basa, infatti, su mere asserzioni circa una pretesa scarsa gravità del fatto, che non tengono conto della motivazione della sentenza, la quale valorizza in senso negativo la pervicacia della strategia intimidatoria dell'imputato e i suoi precedenti penali. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso