CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 30900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2910/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.5057/2024 depositata il 01/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 2910/2025 Numero sezionale 4039/2025 Numero di raccolta generale 30900/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo attesa la recente formazione degli orientamenti della Corte; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 23/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2910/2025 Numero sezionale 4039/2025 Numero di raccolta generale 30900/2025 Data pubblicazione 25/11/2025