CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di legge, in relazione agli artt. 24 Cost., 115 cod.proc.civ., 101 cod.proc.civ., e dei principi di diritto in punto di individuazione di «fatto notorio» e /o «di comune esperienza», violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. 4.1. Con il mezzo le ricorrenti sostengono che in nessun atto difensivo o documento era mai stato provato in causa che il marchio «Pirelli» fosse riconoscibile come cognome e che in Italia fossero diffusi cognomi simili come «Birelli, Cirelli, Girelli, Tirelli, Barelli, Carelli, Darelli, Marelli», come aveva affermato la Corte umbra, e lamentano perciò l’utilizzo indebito di tali nozioni da parte della Corte di appello. 4.2. Per inquadrare la questione giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concetto di «fatto notorio», al pari di quello di «nozione di comune esperienza», deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 cod.proc.civ. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 cod.proc.civ. Il ricorso al notorio rientra poi nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurato in sede di legittimità solo il recepimento di una sua inesatta nozione, ma non anche la sua mancata applicazione (Sez. 5, n. 4428 del 20.2.2020, Rv. 657345 – 01; Sez. 2, n. 33154 del 16.12.2019, Rv. 656301 – 01; Sez. 6 - 5, n. 35258 del 18.11.2021, Rv. 663154 - 01). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 La ritenuta sussistenza di un fatto notorio, cioè, Numero sezionale 733/2022Numero di raccolta generale 8580/2022 può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della Data pubblicazione 16/03/2022 decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (Sez. 6 - 3, n. 13715 del 22.5.2019, Rv. 654219 - 01). È stato infine aggiunto che qualora il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, cod.proc.civ. e la Corte di cassazione esercita il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito (Sez. 6 - 3, n. 18101 del 31.8.2020, Rv. 659034 - 01). 4.3. In primo luogo e in via dirimente, la censura così proposta dalle ricorrenti è carente di decisività dal momento che la Corte di appello ha comunque escluso la confondibilità in concreto fra i due segni, anche prescindendo dagli elementi informativi circa l’originaria «patronimicità» del marchio Pirelli e la diffusione dei cognomi con desinenza «irelli» o «arelli» in Italia. 4.4. In ogni caso, nella specie entrambe le valutazioni di notorietà formulate, esplicitamente o implicitamente, dalla Corte di appello appaiono improntate a una corretta concezione del fatto notorio, come sopra definito. Da un lato, il collegamento del celebre marchio Pirelli al cognome della famosa famiglia fondatrice del gruppo e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 protagonista importante della scena industriale del ’900 appartiene Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 al bagaglio di conoscenza comune di una persona di media cultura della nostra epoca, anche prescindendo dal fatto (puntualmente evidenziato dalla controricorrente) che la sede legale delle due società attrici è collocata in un viale milanese intitolato a due componenti della famiglia Pirelli e che le ricorrenti nell’atto introduttivo di primo grado (pag.4, atto di citazione di primo grado) avevano esordito affermando che l’attività del gruppo era iniziata nel 1872 ad opera dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Non convince, incidentalmente, l’argomentazione spesa dalle ricorrenti a pagina 5 della memoria ex art.378 cod.proc.civ. per sostenere che il fatto che l’attività del gruppo fosse stata iniziata centocinquanta anni fa da un Pirelli non potrebbe significare che la platea dei consociati abbia certa contezza dell’ispirazione del marchio a un cognome: è invece evidente la concatenazione logica fra i due elementi per qualsiasi persona ragionevole, anche a tacer del fatto che le ricorrenti con il motivo in analisi hanno affermato che nessun atto difensivo o documento denotava l’origine patronimica del marchio Pirelli. D’altra parte, anche lasciando in disparte l’agevole possibilità di verifica della diffusione di un cognome sul territorio nazionale attraverso la consultazione di uno dei numerosi portali web dedicati, è altrettanto notorio che sono estremamente diffusi in Italia cognomi che terminano con «arelli» o «irelli». Entrambe le circostanze possono ritenersi notorie, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale con apprezzamento condiviso da questa Corte nell’espletamento del predetto compito di controllo del processo cognitivo inerente lo stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito, del tutto correttamente sia in astratto (e cioè con riferimento alla nozione normativa di fatto notorio), sia in concreto nell’operazione di sussunzione del fatto nella nozione normativa. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 Ma ciò a tacere della considerazione che quella qualificazione Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 del marchio (in esame) come di origine e consistenza patronimica è – anche sulla base del detto retroterra d’indagine – piuttosto una qualificazione fattuale o valutazione di tal sorta, operata dal giudice, così sostanzialmente restandosi nella disponibilità dell’accertamento del fatto incensurabile in questa sede di legittimità. 5. Con il secondo motivo di ricorso proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge, in relazione all’art.24 Cost. e all’art.101 cod.proc.civ. e dei principi di diritto in tema di diritto di difesa, principio del contraddittorio e necessità di evitare le sentenze «a sorpresa» o «della terza via». 5.1. La censura è proposta con riferimento alle stesse circostanze oggetto del primo motivo e ha cura di qualificare i caratteri della questione indebitamente rilevata dalla Corte come «di fatto» o «mista di fatto e diritto», determinante e decisiva. In tale contesto argomentativo le ricorrenti sottolineano come la valutazione del consumatore medio avrebbe dovuto essere condotta con riferimento al pubblico dell’intero territorio dell’Unione europea e non solo al territorio italiano, avendo Pirelli posto a fondamento delle proprie domande anche marchi UE. 5.2. In primo luogo, anche questa censura, come la precedente, non ha carattere decisivo, visto che la Corte di appello ha comunque escluso, in concreto e alla luce del raffronto fra i due segni, la loro confondibilità. 5.3. In ogni caso, il ricorso al fatto notorio, proprio perché relativo a cognizioni possedute da qualsiasi persona di media cultura, in un dato tempo e luogo, non abbisogna di una preventiva sottoposizione alla dialettica del contraddittorio, attenendo alla prova dei fatti rilevanti e non alla loro allegazione (Sez. 5, n. 27810 del 4.12.2020, Rv. 659816 – 01). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 In altri termini, il giudice che ritenga una particolare Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 cognizione un fatto notorio, acquisito al patrimonio di cognizioni possedute da qualsiasi persona di media cultura della sua epoca, e pertanto utilizzabile ai fini della decisione senza incorrere nel divieto di impiego della «scienza privata» (art.97 disp.att. cod.proc.civ.) non ha alcun dovere di segnalare preventivamente tale convincimento alle parti prima della decisione, non foss’altro perché esse stesse possiedono, al pari del giudice, quali membri della stessa comunità culturale, le medesime cognizioni. 5.4. In secondo luogo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Sez.2, 2.8.2019, n. 20874; Sez.1, 6.3.2019 n.6518;Sez.3, 13.2.2019 n. 4159; Sez.2, 9.8.2017 n.19759;Sez.3, 27.1.2014 n.1612; Sez. 3, 13.05.2014, n. 10327). Né rileva nella fattispecie il limite all’applicazione del predetto principio introdotto dal recente arresto delle Sezioni Unite (sentenza n.36596 del 25.11.2021) che ha affermato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Si è detto, infatti, che nella specie non è ravvisabile alcun vulnus al diritto di difesa per effetto dell’utilizzo da parte del giudice di ciò che ognuno sa. 6. Con il terzo motivo di ricorso proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt.20, comma 1, lett. b), c.p.i. e 9, comma 1, Regolamento UE 207/2009 e dei principi di diritto in tema di pubblico di riferimento da considerare nell’ambito del giudizio di contraffazione di un marchio dell’Unione europea e propone in subordine istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.6.1. Con il motivo le ricorrenti riprendono l’assunto sviluppato con il mezzo precedente, per sostenere che la valutazione del consumatore medio avrebbe dovuto essere condotta con riferimento al pubblico dell’intero territorio dell’Unione europea e non solo a quello del territorio italiano, avendo Pirelli posto a fondamento delle sue domande anche i propri marchi UE. Prosegue la ricorrente per osservare che la Corte di appello, dovendosi pronunciare, in secondo grado, quale Tribunale dei marchi UE di secondo grado ai sensi dell’art.105 del Regolamento CE 26.2.2009 n. 207 (ora art.133 del Regolamento UE 14.6.2017 n. 1001), avrebbe dovuto individuare il consumatore di riferimento F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 a livello dell’intera Unione europea e non già del solo territorio Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 nazionale italiano e valutare la contraffazione o il rischio di contraffazione in relazione a tutto il territorio dell’Unione, senza parcellizzare a livello territoriale il proprio giudizio, tenendo conto delle specifiche competenze culturali o linguistiche di un’area specifica. Le ricorrenti argomentano, come del resto avevano anticipato anche nella trattazione del secondo motivo, sulla base del fatto che la contraffazione posta in essere da Ziarelli riguardava tutto il territorio dell’Unione Europea, invocando di conseguenza una valutazione di confondibilità sovrannazionale e capace, quindi, di prescindere dalle particolari conoscenze possedute solo dai cittadini italiani (circa l’origine patronimica del marchio Pirelli o la diffusione dei cognomi con desinenza «arelli» o «irelli»). Nell’auspicare siffatta interpretazione, le ricorrenti instano, in subordine, per la proposizione di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE per vederla confermata. 6.3. [OSCURATO:PERSONA] non condivide, nei termini che si vanno a precisare, l’opinione del Procuratore Generale (pag.3 delle conclusioni scritte) secondo cui l’ammissibilità della censura sarebbe preclusa dal fatto che le ricorrenti non avevano mai espresso nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello l’intento di adire la sezione specializzata in materia di impresa in qualità di Tribunale dei marchi europei a norma degli artt.95 e 96 del Regolamento 207 del 2009 (ora artt.123 e 124 del Regolamento n.1001 del 2017). Obietta, in termini del tutto condivisibili, la difesa delle ricorrenti (memoria ex art.378 cod.proc.civ., pag.13-14) che il fatto che la Corte di appello di Perugia (come il Tribunale di Perugia prima di essa) dovesse pronunciarsi quale Tribunale dei marchi UE (nella specie di seconda istanza), nel rispetto delle norme e dei principi del diritto europeo dei marchi, scaturiva direttamente dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 diritto dell’Unione, era immanente all’esercizio della funzione Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 giurisdizionale in quello specifico frangente e non era minimamente influenzato da qualsiasi eventuale prospettazione o invocazione della parte, che era priva della capacità di incidere su tali inderogabili profili. In altri e più chiari termini, la veste di Tribunale dei marchi UE, di prima o seconda istanza, degli organi giurisdizionali aditi derivava semplicemente dal fatto che la domanda riguardava la contraffazione di un marchio europeo, tenuto conto del disposto degli artt.95, 96 e 105 del previgente Regolamento n.207 del 2009, applicabile ratione temporis (corrispondenti agli artt.123, 124 e 133 del vigente Regolamento n.1001 del 2017) e dell’elenco dei Tribunali dei marchi UE pubblicato dall’Italia, che li fa coincidere con le sezioni specializzate in materia di impresa di primo e di secondo grado e vi include il Tribunale e la Corte di appello di Perugia. 6.4. Pur ciò premesso, le censure delle ricorrenti e la connessa richiesta interpretativa del diritto dell’Unione non appaiono né pertinenti, né rilevanti. Infatti, come si è già ricordato nell’esame dei motivi precedenti, a prescindere dal fatto che la conoscenza notoria dell’origine patronimica del marchio Pirelli e della diffusione in Italia dei cognomi con desinenza «arelli» o «irelli» possa ritenersi circoscritta all’Italia e agli italiani e non all’intera Unione e a tutti i cittadini UE, la contraffazione è stata esclusa dalla Corte di appello anche e soprattutto perché il segno «M.Ziarelli» è stato ritenuto non confondibile con il segno «Pirelli» in base ad un raffronto comparativo che ben può valere anche per tutti i Paesi e le lingue dell’Unione. Le ricorrenti non dimostrano affatto con le loro osservazioni che, mutando il bacino dei consumatori di riferimento, la valutazione di non confondibilità fra i due segni sarebbe modificata. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 6.5. Recentemente questa Corte si è occupata di un Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 problema diverso, ma con qualche tratto di analogia, allorché con l’ordinanza n.39765 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha affermato che in tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell’Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri. Ciò perché, secondo la giurisprudenza europea in tema di marchi comunitari, la cui protezione è estesa a tutta l’Unione, la registrazione è esclusa anche se la causa di impedimento sussiste solo per una parte dell’Unione; di conseguenza se un segno è privo di capacità distintiva alla stregua di una soltanto delle lingue usate negli Stati membri, ciò è sufficiente e a renderlo inidoneo alla registrazione come marchio comunitario (Trib. primo grado CE 27.2.2002, causa T-219/00; Trib.UE 7° sezione, 12.9.2012); è stato ritenuto che analogo principio debba valere, debitamente trasposto, per la valutazione di debolezza del segno non privo di una qualche capacità distintiva in un Paese dell’Unione e del rischio di confusione per il pubblico. Allora si discuteva di capacità distintiva e quindi di validità del marchio; in questa sede si discute di contraffazione e quindi di confondibilità dei segni. 6.6. In linea teorica, questa Corte conviene che possa integrare contraffazione l’uso di un segno in alcune zone dell’Unione quando in quelle zone (e solo là) sia confondibile con un marchio registrato UE, come sostengono le ricorrenti. Se, cioè, il rischio di confusione fra i due segni potesse sussistere solo in alcune aree territoriali dell’Unione, l’impiego del segno confondibile in attività commerciali svolte in quelle zone potrebbe essere ritenuto illecito. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 6.7. Tuttavia, ferme tutte le precedenti obiezioni, e in Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 particolare quella di per sé dirimente di cui al § 6.3., il punto è che le ricorrenti non danno affatto conto di aver allegato in giudizio un’attività di commercializzazione contraffattoria della Ziarelli in luoghi diversi dall’Italia, come sostengono invece che sarebbe stato pacifico (ricorso, pag.25). Innanzitutto l’allegazione deve essere riferita al contenuto di atti difensivi e non a quello di alcune evidenze probatorie che le ricorrenti chiamano indebitamente questa Corte di legittimità a rivisitare e rivalutare (ricorso, pag.25-26) chiedendole di confrontarsi con alcuni documenti, peraltro ex adverso contestati nella loro asserita valenza. Le società ricorrenti, cioè, non indicano affatto quando e come avessero dedotto chiaramente e tempestivamente in giudizio con un atto difensivo una avversaria condotta di contraffazione posta in essere in luoghi diversi dall’Italia, o anche in luoghi diversi dall’Italia, la qual cosa non risulta affatto dalla sentenza impugnata. 6.8. Quanto ai documenti prodotti per la prima volta dalle ricorrenti in sede di legittimità (all.15,16,17) basti rilevare la loro palese inammissibilità, tenuto conto dell’art.372 cod.proc.civ. 7. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. 7.1. Con il quarto motivo di ricorso proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt.20, comma 1, lett.b), c.p.i. e 9, comma 1, Regolamento UE 207/2009 e dei principi di diritto in tema di esclusione del rischio di confusione tra i marchi sulla base della notorietà del marchio anteriore. Le ricorrenti ravvisano una violazione di legge nel ragionamento della Corte di appello, secondo la quale la grande ed anzi eccezionale notorietà dei marchi Pirelli, mai contestata in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 giudizio, e anzi la loro ritenuta «supernotorietà»,Numero di raccolta generale 8580/2022 escludeva il Data pubblicazione 16/03/2022 rischio di confusione, dal momento che la notorietà del marchio anteriore rafforza e accresce l’ambito di tutela e non certo riduce o addirittura elimina il rischio di confusione. 7.2. Con il quinto motivo di ricorso proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt.20, comma 1, lett. c), c.p.i. e 9, comma 1, lett.c), del regolamento 207/2009 e dei principi di diritto da essi derivanti in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie del marchio rinomato e della relativa tutela. Le ricorrenti tornano sulle tracce del motivo precedente per accusare la Corte di appello di aver trasformato un elemento costitutivo della fattispecie delineata dalle norme richiamate, in tema di tutela del marchio rinomato, in elemento impeditivo preclusivo della tutela. 7.3. L’art.20, lettera c) del c.p.i. attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio. La predetta norma del codice corrisponde all’art.10, lettera c) della Direttiva n.2436 del 2015, secondo cui il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca Numero sezionale 733/2022Numero di raccolta generale 8580/2022 pregiudizio agli stessi. Data pubblicazione 16/03/2022 Analogamente il Regolamento n.1001 del 2017 (come già il precedente Regolamento n.207 del 2009), all’art.9, par.2, lettera c), dispone che il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi. 7.4. Indubbiamente la tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale e dalla normativa europea al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini (protezione ultra-merceologica), anche che si possa prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, poiché è sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (Sez. 1 , n. 27217 del 7.10.2021, Rv. 662721 - 01). Si è anche osservato che in materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata la relativa tutela sono tre e ricomprendono: innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di «diluizione», che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; inoltre, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di «corrosione», che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio Numero sezionale 733/2022Numero di raccolta generale 8580/2022 rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal Data pubblicazione 16/03/2022 carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche «parassitismo», che va ricollegato, non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. (Sez. 1, n. 26000 del 17.10.2018, Rv. 651320 - 02). 7.5. Cionondimeno, anche in questo caso, le censure articolate dalle ricorrenti appaiono fuori fuoco rispetto alla principale ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso, alla luce del raffronto a primo impatto e con valutazione sintetica d’insieme, ogni rischio di confusione fra i segni, tenuto conto della presenza della lettera M puntata iniziale e delle differenze significative fra le due componenti denominative Pirelli e Ziarelli, pur accomunate dalla stessa desinenza. L’argomento della super-distintività del marchio notorio (o meglio di quel marchio notorio) è stato speso dalla Corte come mero supporto rafforzativo ad abundantiam e quindi, a tutto concedere, vitiatur sed non vitiat, visto che la motivazione della sentenza si reggerebbe adeguatamente sul solo pilastro della accertata non confondibilità tra i segni. 7.6. In ogni caso, l’argomentazione sviluppata alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata concerne pur sempre un accertamento in fatto circa le reazioni attribuite ai consumatori che secondo la Corte perugina non potrebbero mai confondere il notissimo marchio Pirelli, rinomato per l’eccellenza dei prodotti e per l’ampiezza degli investimenti pubblicitari e quindi profondamente impresso nella loro memoria, con un segno comunque molto diverso. 7.7. Vi è da aggiungere che la Corte umbra ha valutato anche la configurabilità di un rischio di associazione tra i segni (o di «agganciamento», secondo la terminologia utilizzata dal Tribunale17 di 21 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 di primo grado), escludendo (pag.11) che una persona di normale Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 avvedutezza potesse incorrere in un siffatto collegamento associativo fra i due segni in conflitto. E questo, ancora una volta, costituisce un accertamento in fatto che compete al giudice del merito e che non può essere sindacato dalla Corte di legittimità. Inoltre la Corte di appello ha anche aggiunto che la disciplina italiana ed europea consente comunque di escludere l’indebito vantaggio in caso di uso del segno sorretto da giusto motivo, nel caso riscontrabile per la coincidenza con un nome utilizzato in commercio da lunga data. 8. Con il sesto motivo di ricorso proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt.20, comma 1, lett.b), c.p.i. e 9, comma 1, Regolamento UE 207.2009 e dei principi di diritto in tema di giudizio di confondibilità. 8.1. Con il motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dei principi di diritto vivente che debbono governare l’analisi della sussistenza del rischio di confusione fra marchi, ossia la globalità della valutazione e l’interdipendenza fra i fattori rilevanti e l’incrementarsi del rischio in relazione al grado di distintività del marchio anteriore. La contraffazione non poteva essere esclusa a fronte della perfetta identità merceologica dei prodotti, della fortissima distintività dei marchi anteriori e dell’elevato grado di somiglianza fra i segni (identità all’85%). 8.2. Ancora molto recentemente questa Corte (Sez.1, n.39764 del 13.12.2021; Sez.6.1, n.12566 del 12.5.2021) ha ricapitolato i principi che debbono governare il giudizio di confondibilità e ha riaffermato che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non già in via analitica, attraverso il solo esame F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo Numero sezionale 733/2022Numero di raccolta generale 8580/2022 elemento, ma in via globale e sintetica (Sez. 1, n. 8577 del Data pubblicazione 16/03/2022 6.4.2018, Rv. 647769 - 01; Sez. 1, n. 1906 del 28.1.2010, Rv. 611399 - 01; Sez. 1, n. 6193 del 7.3.2008, Rv. 602620 – 01; Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 - 01). Tale accertamento va condotto, cioè, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, avuto riguardo alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Sez.1, 17.10.2018, n. 26001, attraverso il richiamo alla citata Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006). Il principio inoltre è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte Giust. CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e 23; Corte Giust. CE 22.6.1999, C-342.97, Lloyd, 25). Se è vero poi che il giudizio deve essere sintetico e basato sull’impressione complessiva agli occhi del pubblico di riferimento e non analitico, condotto mediante un minuzioso e dettagliato raffronto degli elementi di somiglianza e dissomiglianza dei due segni, non è men vero che l’obbligo di motivazione che incombe sul giudice gli impone, per scongiurare l’arbitrio, di dar conto delle ragioni che hanno orientato il suo giudizio e mettere in luce gli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 Numero sezionale 733/2022 Recentemente con la citata ordinanza n.39764 del Numero di raccolta generale 8580/2022Data pubblicazione 16/03/2022 13.12.2021 è stato affermato al proposito il predetto giudizio di raffronto deve essere motivato e corredato dall’indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore. 8.3. A tale valutazione, condotta nel rispetto dei principi illustrati, non si è sottratta la Corte umbra, allorché ha escluso la confondibilità fra i segni in comparazione, conferendo a tal fine rilievo a plurimi elementi: l’anteposizione della lettera M. puntata, il differente incipit, l’origine patronimica e il «campimento» con righe diagonali delle lettere del segno Ziarelli diversamente da quelle del marchio Pirelli. Nessuna violazione di legge è ravvisabile nel ragionamento della Corte di appello che ha proceduto a un giudizio sintetico circa la possibilità di confusione del pubblico, sorreggendolo con adeguate motivazioni, rivolte a evidenziare gli elementi orientativi. 8.4. Infine, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 1, 11.4.2018, n. 9013; Sez. 1, 22.02.2008, n. 4531; Sez. 1, 28.2.2006, n. 4405; Sez. 1, 20.8.1992, n. 9720). 8.5. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte20 di 21 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 7596/2018 rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido fra loro,Numero sezionale 733/2022Numero di raccolta generale 8580/2022 al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate Data pubblicazione 16/03/2022 nella somma di € 6.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile l’8 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] Genovese F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .