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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 23020/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37555/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio legale associato Nunziante M agrone (come da dichiarazione di variazione del domicilio eletto del 27.3.2024), rappresentato e difeso dagli avv.Lorenzo L amberti e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 1113 /20 19 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18- 27.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, ingegnere già dirigente presso l’Agenzia Tutela della Salute -ATS dell’Insubria, si rivolse al Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, denunciando comportamenti vessatori della datrice di lavoro culminati in un doppio licenziamento, il primo con e il secondo senza preavviso, di cui chiedeva l’annullamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla condanna al pagamento dell’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse tutte le domande del lavoratore, non avendo accertato co ntegni illegittimi dell’Agenzia e ritenendo giustificata la sanzione risolutiva del rapporto.

Il lavoratore impugnò la sentenza di primo grado, che venne però confermata dalla Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame.

Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha propostoricorso per cassazione articolato in sette motivi .

ATS dell’Insubria si èdifesa con controricorso .

Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di C assazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2119 c.c.; violazione degli artt. 2, comma 2, e 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 35 del CCNL per la Dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa del 5.12.1996 » , nonché «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».

Il ricorrente s ostiene che la Corte d’ A ppello avrebbe apprezzato la congruità dellesanzioni disciplinar i applicat e sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e non di quelli effettivamente accertati all’esito del procedimento disciplinare e menzionati nei relativi provvedimenti di licenziamento.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata volontà di denunciare una violazione di norme di diritto, si cela, in realtà, una censura sull’accertamento del fatto, insindacabile, come tale, in questa sede(Cass.

S.U. n. 34476/2019).

In effetti, nell’illustrazione del motivo non si prospetta alcun errore interpretativo delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva menzionate nella rubrica .

Ed è significativa la circostanza che il ricorrente abbia abbinato alla violazione di legge anche la denuncia di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Quest’ultima – oltre ad essere di per sé inammissibile in un processo con doppia decisione conforme nei due gradi merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., ora trasfusi nel comma 4 del novellato art. 360 c.p.c.) – è sintomo di consapevolezza della fragilità della prima censura e solleva un ulteriore profilo di inammissibilità connesso all’indistinta articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza che non è possibile ricondurre a specifici distinti motivi di impugnazione ( v.

Cass. nn. 39169/2021; 28691/2019; 26790/2018; 7009/2017).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001; violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 604/1966; violazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994 e dell’art. 41, comma 2 , lett. b , del d.lgs. n. 81/2008; violazione degli artt. da 168 a 185 del d.P.R. n. 547/1955, del d.m. 12.9.1959, della prescrizione 3.1.1., All.

V, del d.lgs. n. 81/2008e delle norme di buona tecnica contenute nella norma [OSCURATO:PERSONA] 9927-1 e [OSCURATO:PERSONA] 9927-3», nonché «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».

Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere escluso che il piano personale di lavoro predisposto da ATSnel febbraio 2009 implicasse lavori in altezza (ritenuti dal medico competente incompatibili con le sue condizioni di salute), trascurando il contenuto delle norme giuridiche e tecniche in materia di verifica degli impianti di sollevamento complessi.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché attiene, in realtà, all’accertamento del fatto(e, infatti, anche in questo caso viene abbinato promiscuamente al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.quello di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Con l’aggiunta del la precisazione che il ricorrente non coglie il decisumladdove contesta alla Corte d’Appello di avere affermato che quelle contenute nelle norme sulle modalità di controllo degli impianti sono solo «previsioni “astratte” o “teoriche”».

Anche se le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sono, in quanto normegiuridiche, generali ed stratte, ciò non toglie che devono essere rispettate e applicate in ogni caso concreto sussumibile nelle loro previsioni.

Ma il giudice d’appello non ha inteso affermare il contrario, bensì ha stigmatizzato l’astrattezza delle difese del ricorrente, evidenziando che egli si rifiutò di rispettare il piano di lavoro per lui appositamente predisposto nel febbraio 2009 (dopo la visita del medico competente e tenendo conto delle relative prescrizioni) senza opporre «alcuna ragionata obiezione o anche approssimativo rilievo critico»(pag. 11 della sentenza), con un «rifiuto che è sempre stato esternato in maniera scorretta, ossia aprioristicamente e in spregio … rispetto ai canoni di buona fede oggettiva nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro»(pag. 12).

3. Con il terzo motivo si censura , «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 43 del d.lgs. n. 626/1994 e degli artt. 15, 18, comma 1, e 77 del d.lgs. n. 81/2008».

Si contesta alla Corte d’Appello di avere sottovalutato l’assenza di un’analisi dei rischi sottostanti al piano di lavoro predisposto per il ricorrente e della consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI).

3.1. La censura è inammissibile per la stessa ragione già indicata per il motivo precedente: non coglie il decisum della sentenza impugnata, che, anche sotto questo profilo, ha ritenuto decisivo il carattere aprioristico e incondizionato del rifiuto di adeguarsi al piano di lavoro, nonostante ATS avesse rivolto al dirigente «l’invito a “esplicitare eventuali esigenze strumentali o di supporto” con riferimento anche ai DPI»(pag. 11 della sentenza).

4. Il quarto motivo denuncia, nuovamente, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994 e dell’art. 41, comma 2 , lett. b,del d.lgs. n. 81/2008».

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del ritardo con cui ATS lo avviò a visita medica di idoneità al lavoro, dopo il suo rientro da un periodo triennale di aspettativa per motivi personaliconcluso nel gennaio 2008.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorrente riferisce di essere rientrato al lavoro, dopo l’aspettativa,nel gennaio 2008 e di essere stato avviato a visita medica solo un anno più tardi.

Lo stesso ricorrente afferma però – in ciò cogliendo esattamente il senso della sanzione disciplinare e delle sentenze di merito – che «la parte centrale e predominante delle contestazioni è quella relativa alla (presunta) violazione del Piano di lavoro assegnato il 24 febbraio 2009» (pag. 15 del ricorso per cassazione).

Ma, se questo è vero, evidentemente nessuna rilevanza può assumere l’eventuale ritardo nell’avvio del lavoratore a visita medica, comunque effettuata nel gennaio 2009, rispetto a un a « parte centrale e predominante delle contestazioni» che riguarda il rifiuto di eseguire le prestazioni dovute proprio nel 2009.5.

Il quinto motivo denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 162/1999 » , nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione».

Con questo motivo il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale non abbia ravvisato un comportamento vessatorio della datrice di lavoro e un demansionamento nel fatto che il piano di lavoro del febbraio 2009 gli imponesse di svolgere controlli prevalentemente su impianti di sollevamento industriali invece che su ascensori e montacarichi, come avveniva prima del periodo di aspettativa.

5.1. Il motivo –che, non a caso, condivide con i primi due la promiscuità tra denuncia di violazione di legge e denuncia di omesso esame di fatti –invoca in modo implicito, ma evidente, un riesame del fatto, non solo con riferimento alla ritenuta equivalenza, sul piano professionale, delle due diverse attività di controllo, ma anche con riguardo alla circostanza (nemmeno fatta oggetto di contestazione nel ricorso) che ATS aveva progressivamente ridotto, durante il periodo di aspettativa, l’attività di controllo sugli ascensori, con la conseguente necessità di affidare al ricorrente anche il controllo su altri tipi di impianti di sollevamento.

6. Il sesto motivo è proposto «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» e denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti».Secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di impugnazione del licenziamento incentrato sul fatto che l’U.P.D. (Ufficio per il [OSCURATO:PERSONA]) si era avvals o , per l’attività istruttoria, della collaborazione di un dirigente «rispetto al quale … sussisteva una conclamata situazione di incompatibilità personale».

6.1. Il motivo è inammissibile, da un lato, perchénon può sussistere il vizio di omessa pronuncia rispetto a una deduzione di parte incompatibile con la decisione assunta dal giudice del merito e, quindi, da quest’ultimo quantomeno implicitamente rigettata; dall’altro lato, perché il ricorrente non indica quale sarebbe il pregiudizio da lui concretamente subito per effetto della (prospettata) omessa pronuncia.Si deve, infatti, ricordare che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì a garanzia della eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo(Cass. nn. 15676/2014; 9722/2013; 18635/2011).

7. Infine, un’identica rubrica descrive il contenuto de l settimo motivo, che infatti denuncia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti».

Il ricorrente si duole di una ritenuta omessa pronuncia in merito alla domanda di accertamento della nullità del secondo licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro(il licenziamento senza preavviso).

7.1. Anche questo motivo è inammissibile per la mancata indicazione del pregiudizio che sarebbe derivato alla parte dal preteso error in procedendo.

Fermo restando che la Corte d’Appello ha comunque esplicitato il rilievo dell’irrilevanza del secondo licenziamento, essendosi la «risoluzione del rapporto di lavoro … già compiutamente realizzatasi in forza del primo dei due atti di recesso» (pag. 6 della sentenza), anche riconoscendo al ricorrente il diritto a ogni «competenza economica … collegabile al licenziamento con preavviso» (v., a contrario, pag. 13 della sentenza, ove si nega «il diritto alla percezione di ogni altra competenza economica che non fosse collegabile al licenziamento con preavviso, quello che prima dell’altro ha fondatamente determinato la risoluzione del rapporto di lavoro»).

8. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,liquida te in dispositivo.

9. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; si dà atto che sussistono i presupposti per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37555/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio legale associato Nunziante M agrone (come da dichiarazione di variazione del domicilio eletto del 27.3.2024), rappresentato e difeso dagli avv.Lorenzo L amberti e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 1113 /20 19 de lla Corte d’Appello di Milano, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18- 27.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, ingegnere già dirigente presso l’Agenzia Tutela della Salute -ATS dell’Insubria, si rivolse al Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, denunciando comportamenti vessatori della datrice di lavoro culminati in un doppio licenziamento, il primo con e il secondo senza preavviso, di cui chiedeva l’annullamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla condanna al pagamento dell’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse tutte le domande del lavoratore, non avendo accertato co ntegni illegittimi dell’Agenzia e ritenendo giustificata la sanzione risolutiva del rapporto. Il lavoratore impugnò la sentenza di primo grado, che venne però confermata dalla Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame. Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha propostoricorso per cassazione articolato in sette motivi . ATS dell’Insubria si èdifesa con controricorso . Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di C assazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, « ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2119 c.c.; violazione degli artt. 2, comma 2, e 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 35 del CCNL per la Dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa del 5.12.1996 » , nonché «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione». Il ricorrente s ostiene che la Corte d’ A ppello avrebbe apprezzato la congruità dellesanzioni disciplinar i applicat e sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e non di quelli effettivamente accertati all’esito del procedimento disciplinare e menzionati nei relativi provvedimenti di licenziamento. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché, dietro la dichiarata volontà di denunciare una violazione di norme di diritto, si cela, in realtà, una censura sull’accertamento del fatto, insindacabile, come tale, in questa sede(Cass. S.U. n. 34476/2019). In effetti, nell’illustrazione del motivo non si prospetta alcun errore interpretativo delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva menzionate nella rubrica . Ed è significativa la circostanza che il ricorrente abbia abbinato alla violazione di legge anche la denuncia di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Quest’ultima – oltre ad essere di per sé inammissibile in un processo con doppia decisione conforme nei due gradi merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., ora trasfusi nel comma 4 del novellato art. 360 c.p.c.) – è sintomo di consapevolezza della fragilità della prima censura e solleva un ulteriore profilo di inammissibilità connesso all’indistinta articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza che non è possibile ricondurre a specifici distinti motivi di impugnazione ( v. Cass. nn. 39169/2021; 28691/2019; 26790/2018; 7009/2017). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001; violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 604/1966; violazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994 e dell’art. 41, comma 2 , lett. b , del d.lgs. n. 81/2008; violazione degli artt. da 168 a 185 del d.P.R. n. 547/1955, del d.m. 12.9.1959, della prescrizione 3.1.1., All. V, del d.lgs. n. 81/2008e delle norme di buona tecnica contenute nella norma [OSCURATO:PERSONA] 9927-1 e [OSCURATO:PERSONA] 9927-3», nonché «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione». Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere escluso che il piano personale di lavoro predisposto da ATSnel febbraio 2009 implicasse lavori in altezza (ritenuti dal medico competente incompatibili con le sue condizioni di salute), trascurando il contenuto delle norme giuridiche e tecniche in materia di verifica degli impianti di sollevamento complessi. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché attiene, in realtà, all’accertamento del fatto(e, infatti, anche in questo caso viene abbinato promiscuamente al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.quello di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Con l’aggiunta del la precisazione che il ricorrente non coglie il decisumladdove contesta alla Corte d’Appello di avere affermato che quelle contenute nelle norme sulle modalità di controllo degli impianti sono solo «previsioni “astratte” o “teoriche”». Anche se le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sono, in quanto normegiuridiche, generali ed stratte, ciò non toglie che devono essere rispettate e applicate in ogni caso concreto sussumibile nelle loro previsioni. Ma il giudice d’appello non ha inteso affermare il contrario, bensì ha stigmatizzato l’astrattezza delle difese del ricorrente, evidenziando che egli si rifiutò di rispettare il piano di lavoro per lui appositamente predisposto nel febbraio 2009 (dopo la visita del medico competente e tenendo conto delle relative prescrizioni) senza opporre «alcuna ragionata obiezione o anche approssimativo rilievo critico»(pag. 11 della sentenza), con un «rifiuto che è sempre stato esternato in maniera scorretta, ossia aprioristicamente e in spregio … rispetto ai canoni di buona fede oggettiva nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro»(pag. 12). 3. Con il terzo motivo si censura , «ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 43 del d.lgs. n. 626/1994 e degli artt. 15, 18, comma 1, e 77 del d.lgs. n. 81/2008». Si contesta alla Corte d’Appello di avere sottovalutato l’assenza di un’analisi dei rischi sottostanti al piano di lavoro predisposto per il ricorrente e della consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). 3.1. La censura è inammissibile per la stessa ragione già indicata per il motivo precedente: non coglie il decisum della sentenza impugnata, che, anche sotto questo profilo, ha ritenuto decisivo il carattere aprioristico e incondizionato del rifiuto di adeguarsi al piano di lavoro, nonostante ATS avesse rivolto al dirigente «l’invito a “esplicitare eventuali esigenze strumentali o di supporto” con riferimento anche ai DPI»(pag. 11 della sentenza). 4. Il quarto motivo denuncia, nuovamente, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994 e dell’art. 41, comma 2 , lett. b,del d.lgs. n. 81/2008». Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del ritardo con cui ATS lo avviò a visita medica di idoneità al lavoro, dopo il suo rientro da un periodo triennale di aspettativa per motivi personaliconcluso nel gennaio 2008. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente riferisce di essere rientrato al lavoro, dopo l’aspettativa,nel gennaio 2008 e di essere stato avviato a visita medica solo un anno più tardi. Lo stesso ricorrente afferma però – in ciò cogliendo esattamente il senso della sanzione disciplinare e delle sentenze di merito – che «la parte centrale e predominante delle contestazioni è quella relativa alla (presunta) violazione del Piano di lavoro assegnato il 24 febbraio 2009» (pag. 15 del ricorso per cassazione). Ma, se questo è vero, evidentemente nessuna rilevanza può assumere l’eventuale ritardo nell’avvio del lavoratore a visita medica, comunque effettuata nel gennaio 2009, rispetto a un a « parte centrale e predominante delle contestazioni» che riguarda il rifiuto di eseguire le prestazioni dovute proprio nel 2009.5. Il quinto motivo denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 162/1999 » , nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione». Con questo motivo il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale non abbia ravvisato un comportamento vessatorio della datrice di lavoro e un demansionamento nel fatto che il piano di lavoro del febbraio 2009 gli imponesse di svolgere controlli prevalentemente su impianti di sollevamento industriali invece che su ascensori e montacarichi, come avveniva prima del periodo di aspettativa. 5.1. Il motivo –che, non a caso, condivide con i primi due la promiscuità tra denuncia di violazione di legge e denuncia di omesso esame di fatti –invoca in modo implicito, ma evidente, un riesame del fatto, non solo con riferimento alla ritenuta equivalenza, sul piano professionale, delle due diverse attività di controllo, ma anche con riguardo alla circostanza (nemmeno fatta oggetto di contestazione nel ricorso) che ATS aveva progressivamente ridotto, durante il periodo di aspettativa, l’attività di controllo sugli ascensori, con la conseguente necessità di affidare al ricorrente anche il controllo su altri tipi di impianti di sollevamento. 6. Il sesto motivo è proposto «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» e denuncia «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti».Secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di impugnazione del licenziamento incentrato sul fatto che l’U.P.D. (Ufficio per il [OSCURATO:PERSONA]) si era avvals o , per l’attività istruttoria, della collaborazione di un dirigente «rispetto al quale … sussisteva una conclamata situazione di incompatibilità personale». 6.1. Il motivo è inammissibile, da un lato, perchénon può sussistere il vizio di omessa pronuncia rispetto a una deduzione di parte incompatibile con la decisione assunta dal giudice del merito e, quindi, da quest’ultimo quantomeno implicitamente rigettata; dall’altro lato, perché il ricorrente non indica quale sarebbe il pregiudizio da lui concretamente subito per effetto della (prospettata) omessa pronuncia.Si deve, infatti, ricordare che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì a garanzia della eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo(Cass. nn. 15676/2014; 9722/2013; 18635/2011). 7. Infine, un’identica rubrica descrive il contenuto de l settimo motivo, che infatti denuncia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.», nonché, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti». Il ricorrente si duole di una ritenuta omessa pronuncia in merito alla domanda di accertamento della nullità del secondo licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro(il licenziamento senza preavviso). 7.1. Anche questo motivo è inammissibile per la mancata indicazione del pregiudizio che sarebbe derivato alla parte dal preteso error in procedendo. Fermo restando che la Corte d’Appello ha comunque esplicitato il rilievo dell’irrilevanza del secondo licenziamento, essendosi la «risoluzione del rapporto di lavoro … già compiutamente realizzatasi in forza del primo dei due atti di recesso» (pag. 6 della sentenza), anche riconoscendo al ricorrente il diritto a ogni «competenza economica … collegabile al licenziamento con preavviso» (v., a contrario, pag. 13 della sentenza, ove si nega «il diritto alla percezione di ogni altra competenza economica che non fosse collegabile al licenziamento con preavviso, quello che prima dell’altro ha fondatamente determinato la risoluzione del rapporto di lavoro»). 8. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,liquida te in dispositivo. 9. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; si dà atto che sussistono i presupposti per il r
Sentenza Cassazione n. 23020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris