CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 agosto 2021
Cassazione n. 21918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 26622-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio9.6.2022 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ―Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell’errore materiale che assumepresente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbestata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta. 3. ― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. non si è instaurato però un valido contraddittorio, posto che la banca non ha ricevuto comunicazione di essa. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa all’adunanza dell’11 novembre 2022, mandando alla cancelleria per la comunicazione a Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’istanza ex art. 391 bis c.p.c., dellaproposta del relatore e del presente provvedimento entro sessanta giorni prima Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio9.6.2022 3 dell’adunanza stessa. Così deciso in Roma, nell