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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 25993/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29193/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3029/2020 depositata il 07/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: avvalendosi di quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3029/2000 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 7 settembre 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché fosse condannata a risarcirle tutti i danni patrimoniali, quantificati in euro 33.500.000,00 o nella diversa somma accertata giudizialmente, per il discredito commerciale provocatole al fine di impedirle di portare a termine l’operazione di acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gà [OSCURATO:SOCIETA].; a tal fine specificava che: -nel corso dei primi mesi del 2006, aveva acquistato la titola rità del 100% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., grava ta da ingente esposizione debitoria nei confronti delle banche; - successivamente aveva sottoscritto con le banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA] un accordo quadro che prevedeva,tra l’altro , lo stralcio dei debiti della società debitrice per l’ammontare di 42 milioni di euro, sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte del Tribunale di Nantes del Plan de continuationper la controllata francese [OSCURATO:PERSONA] , sottoposta a procedura concorsuale presso il Tribunale di Nantes; - d opo la firma dell’accordo quadro , Fiat avrebbe intrapreso una serie coordinata di atti volta a screditarla, insieme con [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante legale; - il Tribunale di Nantes aveva deciso, nel luglio 2006 , di non accogliere il P lan de continuation , determinando l’inefficacia dell’accordo quadro; - ciononostante, aveva comunicato alle banche l’intenzione di proseguire nell’operazione, proponendo un nuovo accordo quadro che avevain seguito ottenuto l’approvazione informale dei funzionari apicali delle banche; - Fiat A uto av eva proseguito nella propria condotta volta ad impedirle di portare a termine l’operazione al fine di prendere al suo posto: in data 13 luglio 2006, idirigenti dell’advisor finanziario V itale Associati avevano riferito a [OSCURATO:PERSONA] di un incontro , nel corso del quale l’amministratore delegato di Fiat,[OSCURATO:PERSONA], avevamanifestato la volontà di screditare [OSCURATO:PERSONA] presso le banche, allo scopo di metterlo nella condizione di non riuscire a portare a termine l’operazione, nonché l’intenzione di assumere il controllo di [OSCURATO:SOCIETA]; - cont estualmente Fiat depositava contro [OSCURATO:PERSONA] un esposto denuncia penale che veniva archiviato dal PM; - in data 17 luglio 2016 , Fiat , principale cliente di CF Gom ma , inviava alle banche che avevano sottoscritto l’accordo stralcio una lettera, nella quale affermava di non ritene r e la [OSCURATO:SOCIETA]. in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e finanziari necessari per instaurare una duratura relazione fornitore-cliente né la reciproca fiducia indispensabile e aggiungeva che , qualora [OSCURATO:SOCIETA]. avesse acquistato il controllo di CF G omma , il gruppo Fiat avrebbero solo tenuto fede agli impegni già presi; -a seguito dell’invio di tale lettera e di altre pressioni da parte di Fiat, le banche non avevano accettato la stipula zione del nuovo accordo quadro, costringendola a retrocedere a i precedenti soci le azioni della CFGomma; -Fiat, per il tramite di altra società appartenente al gruppo, aveva assunto il controllo di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva sottoscritto con le banche il medesimo accordo quadro stralcioloro sottoposto dopo la decisione del Tribunale di Nantes; Fiat, costituitasi, chiedeva che fosse dichiarata la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza del Tribunale di Torino o di Milano e n e l merito che tutte le pretese attoree fossero dichiarate inammissibilie infondate; con sentenza n. 54 / 2 016 il Tribunale di Avellino aveva rig ettato tutte le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite; la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l’insussistenza di profili di illiceità nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], perché: a) il procedimento penale a carico di vari dirigenti Fiat e dell’avv .

Anforae di Cancarini, titolare del pacchetto azionario maggioritario di [OSCURATO:SOCIETA], derivato dalla pronuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], era stato archiviato, in quanto era stata reputatainfondata la ricostruzione operata da lla G uardia di finanza di Avellin o n el gennaio 2011, era emersa la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che il blocco delle fornitura della componentistica in gomma avrebbe determinato l’ammorbidimento della posizione della Fiat, in considerazione del fatto che il gruppo Fiat era il principale cliente di CT Gomma e che CT Gomma era la fornitrice unica della componentistica in gomma per tutti i veicoli Fiat nonché la fornitrice principale di [OSCURATO:PERSONA]; b) la denuncia penale presentata dall a Fia t a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era stata né pretestuosa né calunniosa, avendo [OSCURATO:PERSONA] ingenerato la convinzione che si stesse adoperando per bloccare la produzione della componentistica necessaria alla FiatAuto, anche considerando la proposta di essere indennizzato con la somma di euro 8.000.000,00 per l’attività di risanamento di [OSCURATO:SOCIETA]; c) il provvedimento di archiviazione del giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato l’insussistenza di alcuna minaccia nella condotta dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] to anche per aver inviato la lettera del 17 luglio 2006 , la quale non aveva contenuto denigratorio neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], avendo [OSCURATO:PERSONA] espresso motivate perplessità in ordine alla possibilità di proseguire il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA], data la sfiducia nutrita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; d) il fallimento deltentativo di Pufin di acquistare il controllo di [OSCURATO:SOCIETA] era dipeso dalla sua mancanza di solidità economica; e) la retrocessione delle azioni di CT Gomma alla famiglia Cancarini era stata il frutto di una sceltadella Pufin; f) la lettera del 29 giugno 2006 esprimeva la legittima preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la possibilità di un blocco della produzione, che veniva ritenuto uno strumento di pressione per agevolare la riuscita dell’operazione di Pufin e si limitava ad intimare l’adempimento del contratto di fornitura; g) la riuscita dell’operazione di Pufin dipendeva dalla rinuncia della banche al credito nei confronti di CFGomma e dall’approvazione del Plan de continuationda parte del Tribunale di Nantes e non anche dalla ricapitalizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]; h) i testi Martinelli e Triscomia avevano escluso che l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA] avesse, nel corso della riunione del 13 luglio 2006, manifestato l’intento programmatico di screditare [OSCURATO:SOCIETA] presso le banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA]; i)[OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato né dimostrato di avere intrapreso trattative con altre banche oltrea [OSCURATO:PERSONA]; l) la vendita della società [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché il successivo finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti dopo la retrocessione delle azioni alla famiglia Cancarini, quindi, dopo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato al progetto di acquisizione di [OSCURATO:SOCIETA]; m) sotto il profilo istruttorio aveva rigettato l a rich i esta di Ctu relativa al quantum debea t ur , avendo escluso la ricorrenza dell’eventusdamni; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primomotivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. per errata dichiarazione di insussistenzadella responsabilità aquiliana della Fiat, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., non avendo la Corte d'Appello sussunto gli atti e i fatti di causa nelle corrette fattispecie normative; allo scopo di illustrare la censura la ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una pluralità di condotte, tra di loro coordinate e finalizzate ad impedirle di perfezionare l’operazione di acquisizione del capital sociale della CF Gommae di prendere il suo posto nell’operazione , e deduce una serie di fatti (la lettera del 29 giugno 2006, le affermazioni dell’amministratore delegato, la pretestuosità della denuncia penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], la lettera inviata alle banche in data 17 luglio 2006, la cessione della società Nuova immobiliare Cinque a [OSCURATO:PERSONA] e il successivo finanziamento di detta società), seguiti, senza alcuna valutazione critica,dalle valutazione espresse sugli stessi dalla Corte d'Appello (pp. 12-20 del ricorso); 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione alla errata valutazione delle prove e conseguente errata dichiarazione di insussistenza della responsabilità aquiliana della Fiat; la tesi è che la Corte territoriale abbia esaminato in via atomistica i fatti illeciti commissivi della [OSCURATO:PERSONA],omettendo di considerarli nel loro complesso quale serie coordinata di condotte finalizzate ad arrecarle grave pregiudizio; 3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’errata sussunzione della lettera del 29 giugno 2006 inviata da Fossati a [OSCURATO:SOCIETA] nella fattispecie della diffida ad adempiere; riprodotto il contenuto della lettera, la ricorrente sostiene che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, non sarebbe affatto una diffida ad adempiere, ma una lettera di minaccia, giungendo ad adombrare la strumentalità del blocco della produzione allo scopo di ottenere vantaggi nelle trattative; in aggiunta, secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte d'Appello ne avrebbe erroneamente valutato l’efficacia probatoria, perché non avrebbe tenuto conto del contesto nel quale era inserita: [OSCURATO:PERSONA] era estraneo alle vicende della sospensione delle forniture, come era risultato dalla relazione conclusiva della GdF del 4 gennaio 2011, la quale attribuiva i problemi in [OSCURATO:SOCIETA] alla profonda crisi finanziaria in atto e alle difficoltà d i acquisto delle materie prime che avevanomesso in allarme le maestranze, le quali avevano aderito ad un’ iniziativa di sciopero a singhiozzo, di cui il gruppo Fiatera consapevole; 4) con il quarto motivo la società ricorrente ascrive alla Corte d’appello la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 0 43 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’errata sussunzione nell’ambito dei fatti illeciti della lettera inviata il 17 luglio 2006 dalla Fiat auto alle banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA]; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d‘appello, la lettera del 17 aprile 2006 esprimeva alle banche la indebita valutazione di non gradimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre , la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della ventilata minaccia di interrompere il rapporto di fornitura con [OSCURATO:SOCIETA] là dove avesse assunto il controllo della società, né che lo scopo della lettera era quella di far naufragare le trattative in corso, né che era basata su affermazioni non vere quanto alla sua solidità finanziaria, né che la deposizione deldirigente del banco di Brescia aveva confermato che sulla decisione di rinunciare all’operazione con la [OSCURATO:SOCIETA] era stata proprio la lettera del gruppoFiat; 5) i motiviche possono essere esaminati congiuntamente non sono fondati; la Corte d'Appello ha esaminato, diversamenteda quanto ritenuto dalla società ricorrente, tutti i fatti e le emergenze istruttorie ed è giunta alla stessa conclusione cui era giuntoil giudice di primo grado, cioè che non vi fosse nel comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alcunché di illecito; ora, a tale valutazione la ricorrente contrappone la propria, senza, invero, dimostrare la sussistenzadi alcun vizio cassatorio imputabile alla sentenza d'appello: tutti i fatti sono stati esaminati e di essi, individualmente e complessivamente, la Corte ha offerto una valutazione che si presenta come logicamente argomentata e motivata; giusta o sbagliata che sia detta valutazione non è sindacabile in sede dilegittimità; il tentativo della ricorrente di argomentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non va a segno, perché affinché si configuri effettivamente un vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddizione con la prescrizione della norma; il che significa che deve avere dichiarato di non doverla osservar e, o che abbia giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.); quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la sua violazione è ipotizzabile solo: a) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola ( Cass.10/06/2016, n. 11892); tantomeno è adeguatamente argomentatala denuncia mossa alla Corte territoriale di non avereproceduto ad valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari, onde accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto, rappresentato, nel caso di specie, dal comportamento illecito di [OSCURATO:PERSONA]; più volte questa Corte ha chiarito chela delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto,chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio; dal modello di prova logicaconfigurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento deduttivo che si articola in due fasi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; solo successivamente, egli deve procedere ad unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, valutando gli indizi tuttiinsieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza dellepresunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice) (in termini, in motivazione Cass. 21/03/2022, n.9054); nessuno dei fatti esaminati è stato considerato dalla Corte d'Appello rilevante nel senso auspicato da parte ricorrente, perciò non risulta efficacemente spesa la censura mossa alla sentenza per non avere proceduto ad una valutazione complessiva dei fatti storci aventi efficacia indiziaria (cfr. p. 20); la doglianza non viene, del resto, neanche presentata nei termini indicati da Cass., S ez .U n . , 24 /01/ 2018 n. 1785 , che identifica la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nell’avere il giudice di merito fondato la presunzione “su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota”, pe r non avere attribuito valenza indiziaria a fatti storici gravi, precisi e concordanti, per cui ai sensi dell’articolo 360, 1°comma, n. 3 cod.proc.civ., il giudice di le gittimità può essere investito dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera non grave una presunzione (cioè un’inferenza) che lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; ontologicamente diversa è infatti– rimarca il giudice nomofilattico – la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito che si concreta appunto nell’addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo(Cass. 02/11/2021, n. 31071); 7) il ricorso, pertanto, va rigettato; 8) le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo; 9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29193/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3029/2020 depositata il 07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: avvalendosi di quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3029/2000 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 7 settembre 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché fosse condannata a risarcirle tutti i danni patrimoniali, quantificati in euro 33.500.000,00 o nella diversa somma accertata giudizialmente, per il discredito commerciale provocatole al fine di impedirle di portare a termine l’operazione di acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gà [OSCURATO:SOCIETA].; a tal fine specificava che: -nel corso dei primi mesi del 2006, aveva acquistato la titola rità del 100% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., grava ta da ingente esposizione debitoria nei confronti delle banche; - successivamente aveva sottoscritto con le banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA] un accordo quadro che prevedeva,tra l’altro , lo stralcio dei debiti della società debitrice per l’ammontare di 42 milioni di euro, sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte del Tribunale di Nantes del Plan de continuationper la controllata francese [OSCURATO:PERSONA] , sottoposta a procedura concorsuale presso il Tribunale di Nantes; - d opo la firma dell’accordo quadro , Fiat avrebbe intrapreso una serie coordinata di atti volta a screditarla, insieme con [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante legale; - il Tribunale di Nantes aveva deciso, nel luglio 2006 , di non accogliere il P lan de continuation , determinando l’inefficacia dell’accordo quadro; - ciononostante, aveva comunicato alle banche l’intenzione di proseguire nell’operazione, proponendo un nuovo accordo quadro che avevain seguito ottenuto l’approvazione informale dei funzionari apicali delle banche; - Fiat A uto av eva proseguito nella propria condotta volta ad impedirle di portare a termine l’operazione al fine di prendere al suo posto: in data 13 luglio 2006, idirigenti dell’advisor finanziario V itale Associati avevano riferito a [OSCURATO:PERSONA] di un incontro , nel corso del quale l’amministratore delegato di Fiat,[OSCURATO:PERSONA], avevamanifestato la volontà di screditare [OSCURATO:PERSONA] presso le banche, allo scopo di metterlo nella condizione di non riuscire a portare a termine l’operazione, nonché l’intenzione di assumere il controllo di [OSCURATO:SOCIETA]; - cont estualmente Fiat depositava contro [OSCURATO:PERSONA] un esposto denuncia penale che veniva archiviato dal PM; - in data 17 luglio 2016 , Fiat , principale cliente di CF Gom ma , inviava alle banche che avevano sottoscritto l’accordo stralcio una lettera, nella quale affermava di non ritene r e la [OSCURATO:SOCIETA]. in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e finanziari necessari per instaurare una duratura relazione fornitore-cliente né la reciproca fiducia indispensabile e aggiungeva che , qualora [OSCURATO:SOCIETA]. avesse acquistato il controllo di CF G omma , il gruppo Fiat avrebbero solo tenuto fede agli impegni già presi; -a seguito dell’invio di tale lettera e di altre pressioni da parte di Fiat, le banche non avevano accettato la stipula zione del nuovo accordo quadro, costringendola a retrocedere a i precedenti soci le azioni della CFGomma; -Fiat, per il tramite di altra società appartenente al gruppo, aveva assunto il controllo di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] ed aveva sottoscritto con le banche il medesimo accordo quadro stralcioloro sottoposto dopo la decisione del Tribunale di Nantes; Fiat, costituitasi, chiedeva che fosse dichiarata la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della competenza del Tribunale di Torino o di Milano e n e l merito che tutte le pretese attoree fossero dichiarate inammissibilie infondate; con sentenza n. 54 / 2 016 il Tribunale di Avellino aveva rig ettato tutte le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite; la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., confermando l’insussistenza di profili di illiceità nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], perché: a) il procedimento penale a carico di vari dirigenti Fiat e dell’avv . Anforae di Cancarini, titolare del pacchetto azionario maggioritario di [OSCURATO:SOCIETA], derivato dalla pronuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], era stato archiviato, in quanto era stata reputatainfondata la ricostruzione operata da lla G uardia di finanza di Avellin o n el gennaio 2011, era emersa la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che il blocco delle fornitura della componentistica in gomma avrebbe determinato l’ammorbidimento della posizione della Fiat, in considerazione del fatto che il gruppo Fiat era il principale cliente di CT Gomma e che CT Gomma era la fornitrice unica della componentistica in gomma per tutti i veicoli Fiat nonché la fornitrice principale di [OSCURATO:PERSONA]; b) la denuncia penale presentata dall a Fia t a carico di [OSCURATO:PERSONA] non era stata né pretestuosa né calunniosa, avendo [OSCURATO:PERSONA] ingenerato la convinzione che si stesse adoperando per bloccare la produzione della componentistica necessaria alla FiatAuto, anche considerando la proposta di essere indennizzato con la somma di euro 8.000.000,00 per l’attività di risanamento di [OSCURATO:SOCIETA]; c) il provvedimento di archiviazione del giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato l’insussistenza di alcuna minaccia nella condotta dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] to anche per aver inviato la lettera del 17 luglio 2006 , la quale non aveva contenuto denigratorio neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], avendo [OSCURATO:PERSONA] espresso motivate perplessità in ordine alla possibilità di proseguire il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA], data la sfiducia nutrita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; d) il fallimento deltentativo di Pufin di acquistare il controllo di [OSCURATO:SOCIETA] era dipeso dalla sua mancanza di solidità economica; e) la retrocessione delle azioni di CT Gomma alla famiglia Cancarini era stata il frutto di una sceltadella Pufin; f) la lettera del 29 giugno 2006 esprimeva la legittima preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] circa la possibilità di un blocco della produzione, che veniva ritenuto uno strumento di pressione per agevolare la riuscita dell’operazione di Pufin e si limitava ad intimare l’adempimento del contratto di fornitura; g) la riuscita dell’operazione di Pufin dipendeva dalla rinuncia della banche al credito nei confronti di CFGomma e dall’approvazione del Plan de continuationda parte del Tribunale di Nantes e non anche dalla ricapitalizzazione di [OSCURATO:SOCIETA]; h) i testi Martinelli e Triscomia avevano escluso che l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA] avesse, nel corso della riunione del 13 luglio 2006, manifestato l’intento programmatico di screditare [OSCURATO:SOCIETA] presso le banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA]; i)[OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato né dimostrato di avere intrapreso trattative con altre banche oltrea [OSCURATO:PERSONA]; l) la vendita della società [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché il successivo finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti dopo la retrocessione delle azioni alla famiglia Cancarini, quindi, dopo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato al progetto di acquisizione di [OSCURATO:SOCIETA]; m) sotto il profilo istruttorio aveva rigettato l a rich i esta di Ctu relativa al quantum debea t ur , avendo escluso la ricorrenza dell’eventusdamni; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non hadepositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primomotivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. per errata dichiarazione di insussistenzadella responsabilità aquiliana della Fiat, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., non avendo la Corte d'Appello sussunto gli atti e i fatti di causa nelle corrette fattispecie normative; allo scopo di illustrare la censura la ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una pluralità di condotte, tra di loro coordinate e finalizzate ad impedirle di perfezionare l’operazione di acquisizione del capital sociale della CF Gommae di prendere il suo posto nell’operazione , e deduce una serie di fatti (la lettera del 29 giugno 2006, le affermazioni dell’amministratore delegato, la pretestuosità della denuncia penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], la lettera inviata alle banche in data 17 luglio 2006, la cessione della società Nuova immobiliare Cinque a [OSCURATO:PERSONA] e il successivo finanziamento di detta società), seguiti, senza alcuna valutazione critica,dalle valutazione espresse sugli stessi dalla Corte d'Appello (pp. 12-20 del ricorso); 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione alla errata valutazione delle prove e conseguente errata dichiarazione di insussistenza della responsabilità aquiliana della Fiat; la tesi è che la Corte territoriale abbia esaminato in via atomistica i fatti illeciti commissivi della [OSCURATO:PERSONA],omettendo di considerarli nel loro complesso quale serie coordinata di condotte finalizzate ad arrecarle grave pregiudizio; 3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’errata sussunzione della lettera del 29 giugno 2006 inviata da Fossati a [OSCURATO:SOCIETA] nella fattispecie della diffida ad adempiere; riprodotto il contenuto della lettera, la ricorrente sostiene che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, non sarebbe affatto una diffida ad adempiere, ma una lettera di minaccia, giungendo ad adombrare la strumentalità del blocco della produzione allo scopo di ottenere vantaggi nelle trattative; in aggiunta, secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte d'Appello ne avrebbe erroneamente valutato l’efficacia probatoria, perché non avrebbe tenuto conto del contesto nel quale era inserita: [OSCURATO:PERSONA] era estraneo alle vicende della sospensione delle forniture, come era risultato dalla relazione conclusiva della GdF del 4 gennaio 2011, la quale attribuiva i problemi in [OSCURATO:SOCIETA] alla profonda crisi finanziaria in atto e alle difficoltà d i acquisto delle materie prime che avevanomesso in allarme le maestranze, le quali avevano aderito ad un’ iniziativa di sciopero a singhiozzo, di cui il gruppo Fiatera consapevole; 4) con il quarto motivo la società ricorrente ascrive alla Corte d’appello la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 0 43 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’errata sussunzione nell’ambito dei fatti illeciti della lettera inviata il 17 luglio 2006 dalla Fiat auto alle banche creditrici di [OSCURATO:SOCIETA]; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d‘appello, la lettera del 17 aprile 2006 esprimeva alle banche la indebita valutazione di non gradimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre , la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della ventilata minaccia di interrompere il rapporto di fornitura con [OSCURATO:SOCIETA] là dove avesse assunto il controllo della società, né che lo scopo della lettera era quella di far naufragare le trattative in corso, né che era basata su affermazioni non vere quanto alla sua solidità finanziaria, né che la deposizione deldirigente del banco di Brescia aveva confermato che sulla decisione di rinunciare all’operazione con la [OSCURATO:SOCIETA] era stata proprio la lettera del gruppoFiat; 5) i motiviche possono essere esaminati congiuntamente non sono fondati; la Corte d'Appello ha esaminato, diversamenteda quanto ritenuto dalla società ricorrente, tutti i fatti e le emergenze istruttorie ed è giunta alla stessa conclusione cui era giuntoil giudice di primo grado, cioè che non vi fosse nel comportamento del [OSCURATO:PERSONA] alcunché di illecito; ora, a tale valutazione la ricorrente contrappone la propria, senza, invero, dimostrare la sussistenzadi alcun vizio cassatorio imputabile alla sentenza d'appello: tutti i fatti sono stati esaminati e di essi, individualmente e complessivamente, la Corte ha offerto una valutazione che si presenta come logicamente argomentata e motivata; giusta o sbagliata che sia detta valutazione non è sindacabile in sede dilegittimità; il tentativo della ricorrente di argomentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non va a segno, perché affinché si configuri effettivamente un vizio della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddizione con la prescrizione della norma; il che significa che deve avere dichiarato di non doverla osservar e, o che abbia giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.); quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la sua violazione è ipotizzabile solo: a) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola ( Cass.10/06/2016, n. 11892); tantomeno è adeguatamente argomentatala denuncia mossa alla Corte territoriale di non avereproceduto ad valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari, onde accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto, rappresentato, nel caso di specie, dal comportamento illecito di [OSCURATO:PERSONA]; più volte questa Corte ha chiarito chela delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto,chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio; dal modello di prova logicaconfigurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento deduttivo che si articola in due fasi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; solo successivamente, egli deve procedere ad unavalutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, valutando gli indizi tuttiinsieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza dellepresunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice) (in termini, in motivazione Cass. 21/03/2022, n.9054); nessuno dei fatti esaminati è stato considerato dalla Corte d'Appello rilevante nel senso auspicato da parte ricorrente, perciò non risulta efficacemente spesa la censura mossa alla sentenza per non avere proceduto ad una valutazione complessiva dei fatti storci aventi efficacia indiziaria (cfr. p. 20); la doglianza non viene, del resto, neanche presentata nei termini indicati da Cass., S ez .U n . , 24 /01/ 2018 n. 1785 , che identifica la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. nell’avere il giudice di merito fondato la presunzione “su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota”, pe r non avere attribuito valenza indiziaria a fatti storici gravi, precisi e concordanti, per cui ai sensi dell’articolo 360, 1°comma, n. 3 cod.proc.civ., il giudice di le gittimità può essere investito dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera non grave una presunzione (cioè un’inferenza) che lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; ontologicamente diversa è infatti– rimarca il giudice nomofilattico – la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito che si concreta appunto nell’addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo(Cass. 02/11/2021, n. 31071); 7) il ricorso, pertanto, va rigettato; 8) le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo; 9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p