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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30802/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172-10110/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesSe di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i fatti-reato contestati denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento effettuato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nell'ambito di un giudizio definito, peraltro, in primo grado, allo stato degli atti, con rito abbreviato "secco"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172-10110/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesSe di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i fatti-reato contestati denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento effettuato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nell'ambito di un giudizio definito, peraltro, in primo grado, allo stato degli atti, con rito abbreviato "secco"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 30802/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris