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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07720/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22146/2017 R.G. proposto da:  [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 1658/2017 depositata il 22/02/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Pubblico impiego - contratti a termine -risarcimento R.G.N. 22146/2017 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza n. 1658/2016 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con il Comune di Roma in data 9.7.2007, 1.7.2008, 6.2.2009, 29.12.2009 e 3.8.2010 e condannava il Comune di Roma a corrispondere all’appellante l’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183/2010 nella misura di 9 mensilità dell ’ ultima retribuzione globale di fatto;

2. riteneva la Corte territoriale che, fermo il divieto di costituzione di unrapporto a tempo indeterminato stante il disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella specie i contratti intercorsi inter partes fossero carenti di una adeguata ragione giustificativa dell’apposizione del termine non essendo tale ragione neppure rinvenibile della determinazione n. 253/2005 (pur ammesso che quest’ultima fosse stata richiamata per relationem) che si limitava a prevedere una implementazione dei settori tecnici senza dar conto del fatto che a tale esigenza non fosse possibile fronteggiare con il personale di ruolo né ancora rinvenibile nella determinazione n. 373/2005 disciplinate in via del tutto generale le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato del Comune di Roma; quanto alle conseguenze risarcitorie individuava nell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 una misura adeguata a soddisfare le esigenze adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività indicate dalla Corte di Lussemburgo al fine della realizzazione della conformazione dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione; riteneva che per le dimensioni dell’Ente, la durata, la continuità annuale ed il numero di contratti a termine fosse congruo l’importo di 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

3. ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] con due motivi;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di legge exart. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. deduce che all’udienza di discussione del 21 marzo 2017 dinanzi alla Corte d’appello di Roma la difesa capitolina aveva depositato nota del [OSCURATO:PERSONA] e risorse umane di [OSCURATO:PERSONA] prot. n.

GB/19911 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto l’avvenuta stabilizzazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il profilo professionale di geometra; assume che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la suddetta circostanza; R.G.N. 22146/2017 Pag.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 32 della legge n. 183/2010 ed all’art. 8 della legge n. 604/1966; sostiene che l’intervenuta stabilizzazione del Foschi avrebbe eliminato in radice ogni diritto al risarcimento del danno avendo cancellato l’illecito ed essendo misura satisfattiva di ogni pretesa;

3. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; la ricorrente richiama a fondamento dell’assunto precedenti di questa Corte intervenuti in materia scolastica e di stabilizzazione exlegge n. 107/2015; deduce di aver depositato dinanzi alla Corte d’appello di Roma all’udienza di discussione del 21 marzo 2017 documento asseritamente attestante l’avvenuta stabilizzazione del Foschi; del verbale di udienza citato tuttavia non vi è traccia nel ricorso per cassazione né è stato trascritto il contenuto del documento che si assume prodotto, in violazione del principio di specificità; con riguardo alla indicata stabilizzazione le censure sono, altresì, carenti di ogni elemento fattuale (anche ai fini della decisività del rilievo di cui al primo motivo, rispetto l quale il secondo è conseguenziale) per ricollegare la stessa ai contratti a termine per cui è causa; si ricorda che questa Corte ha affermato che (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815), in tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ‘ ex ante ’ una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che -anche alla luce di Corte giust.

U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo R.G.N. 22146/2017 Pag.subito offre al dipendente precario una semplice ‘chance’di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria; nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22146/2017 R.G. proposto da:  [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 1658/2017 depositata il 22/02/2013.  Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego - contratti a termine -risarcimento R.G.N. 22146/2017 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza n. 1658/2016 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con il Comune di Roma in data 9.7.2007, 1.7.2008, 6.2.2009, 29.12.2009 e 3.8.2010 e condannava il Comune di Roma a corrispondere all’appellante l’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183/2010 nella misura di 9 mensilità dell ’ ultima retribuzione globale di fatto; 2. riteneva la Corte territoriale che, fermo il divieto di costituzione di unrapporto a tempo indeterminato stante il disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella specie i contratti intercorsi inter partes fossero carenti di una adeguata ragione giustificativa dell’apposizione del termine non essendo tale ragione neppure rinvenibile della determinazione n. 253/2005 (pur ammesso che quest’ultima fosse stata richiamata per relationem) che si limitava a prevedere una implementazione dei settori tecnici senza dar conto del fatto che a tale esigenza non fosse possibile fronteggiare con il personale di ruolo né ancora rinvenibile nella determinazione n. 373/2005 disciplinate in via del tutto generale le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato del Comune di Roma; quanto alle conseguenze risarcitorie individuava nell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 una misura adeguata a soddisfare le esigenze adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività indicate dalla Corte di Lussemburgo al fine della realizzazione della conformazione dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione; riteneva che per le dimensioni dell’Ente, la durata, la continuità annuale ed il numero di contratti a termine fosse congruo l’importo di 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 3. ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di legge exart. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. deduce che all’udienza di discussione del 21 marzo 2017 dinanzi alla Corte d’appello di Roma la difesa capitolina aveva depositato nota del [OSCURATO:PERSONA] e risorse umane di [OSCURATO:PERSONA] prot. n. GB/19911 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto l’avvenuta stabilizzazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il profilo professionale di geometra; assume che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la suddetta circostanza; R.G.N. 22146/2017 Pag.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 32 della legge n. 183/2010 ed all’art. 8 della legge n. 604/1966; sostiene che l’intervenuta stabilizzazione del Foschi avrebbe eliminato in radice ogni diritto al risarcimento del danno avendo cancellato l’illecito ed essendo misura satisfattiva di ogni pretesa; 3. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; la ricorrente richiama a fondamento dell’assunto precedenti di questa Corte intervenuti in materia scolastica e di stabilizzazione exlegge n. 107/2015; deduce di aver depositato dinanzi alla Corte d’appello di Roma all’udienza di discussione del 21 marzo 2017 documento asseritamente attestante l’avvenuta stabilizzazione del Foschi; del verbale di udienza citato tuttavia non vi è traccia nel ricorso per cassazione né è stato trascritto il contenuto del documento che si assume prodotto, in violazione del principio di specificità; con riguardo alla indicata stabilizzazione le censure sono, altresì, carenti di ogni elemento fattuale (anche ai fini della decisività del rilievo di cui al primo motivo, rispetto l quale il secondo è conseguenziale) per ricollegare la stessa ai contratti a termine per cui è causa; si ricorda che questa Corte ha affermato che (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815), in tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ‘ ex ante ’ una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che -anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo R.G.N. 22146/2017 Pag.subito offre al dipendente precario una semplice ‘chance’di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria; nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale; 4. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello p
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