Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2023
ECLI:EU:T:2023:181
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0578_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 marzo 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] (impianti per la distribuzione di fluidi)
(causa T‑578/21) (
1
)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»
1.
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Disegni o modelli determinati dalla loro funzione tecnica – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Criteri di valutazione – Considerazione delle circostanze oggettive rilevanti
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 8, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 25‑28, 56)
2.
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Disegni o modelli determinati dalla loro funzione tecnica – Rappresentazione degli impianti per la distribuzione di fluidi
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 8, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 35, 36, 40, 41, 43‑47, 66, 71, 81, 92)
3.
Disegni e modelli comunitari – Rinuncia e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Esame della domanda – Disegni o modelli determinati dalla loro funzione tecnica – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 8, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punto 48)
4.
Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Disegni o modelli determinati dalla loro funzione tecnica – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Criteri di valutazione – Esistenza di disegni o modelli alternativi – Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 8, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punto 82)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla [OSCURATO:PERSONA] BV.
(
1
)
GU C 471 del 22.11.2021
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