CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 32828/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la partecivile XXXXXXXXXXXX, chiedendo la conferma della sentenza e condanna delricorrente alle spese come da nota spese depositata.;lette la memoria, depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'imputato, in replica alle conclusioni del Procuratore generale,insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 27/04/2026, la Corte di appello di Firenzeconfermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Pisa indata 15/07/2025, appellata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, che condannava alpagamento delle spese del grado. L’appellante veniva altresì condannato allarifusione delle spese sostenute dalle parti civili, relative al grado di giudizio,come in dispositivo liquidate.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ammannato, difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo concui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre normegiuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, inrelazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento allavalutazione del compendio indiziario ed al superamento della regola dell’al di làdi ogni ragionevole dubbio.Al riguardo, il ricorrente lamenta come la penale responsabilità sia stataaffermata sulla base di un compendio meramente indiziario non connotato dagravità, precisione e concordanza; non si sia proceduto ad una valutazionecomplessiva ed unitaria degli indizi; sia stato attribuito valore probatorio decisivoad elementi equivoci; la sentenza non si sia confrontata con le ipotesi alternativeformulate dalla difesa; non sia superata la soglia del ragionevole dubbio; la Cortedi appello abbia operato una inversione dell’onere della prova.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo il motivoproposto aspecifico e comunque con esso introducendosi censure non consentite.La non particolare complessità della questione proposta con il motivo diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.3.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA].280027 - 05; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01;Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02).3.1.1. Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, lasentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui puntidenunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01;Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01).3.1.2. Si rammenta, poi, che non è deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito, non essendo possibile effettuare, in sede dilegittimità, «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura deimedesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile unadiversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).3.1.3. Infine, deve rilevarsi come, secondo orientamento di questa Corte, acui si intende dare continuità, la previsione normativa della regola di giudiziodell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" non abbia introdotto un diverso e piùrestrittivo criterio di valutazione della prova, ma abbia codificato il principiogiurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sullacertezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 29480del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 - 01; Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012,dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025- 01).3.2. Ciò posto, il motivo di ricorso, già formulato in maniera perplessa, condenuncia cumulativa di violazione di legge e plurimi vizi di motivazione tra loroanche logicamente inconciliabili, risulta aspecifico e meramente reiterativo, oltreche non consentito.3.2.1. Invero, con doppia motivazione conforme nel doppio grado delgiudizio di merito, è stato dato rilievo alla piena attendibilità del riconoscimentodell’aggressore ad opera della parte civile XXXXX, anche per le modalità con cuilo stesso è stato espresso (soffermandosi il teste sui tratti fisici di sicuracorrispondenza), e trovando vieppiù detto riconoscimento conferma in ulteriorielementi di ordine logico e fattuale (vds. terzultima pagina della sentenza diprimo grado, priva di numerazione). In tal senso è stata valutata non solo laprecisione e coerenza del narrato del XXXXX in punto di descrizione fisica delsoggetto, alla luce di tratti fisici ritenuti di sicura identificazione, ma è stata alcontempo fornita adeguata e logica ragione della mancata percezione oannotazione, nella memoria del teste, di altre caratteristiche, spiegando, adesempio, quanto ai tatuaggi, come ciò fosse giustificato in ragione delposizionamento degli stessi e della almeno parziale copertura degli stessi adopera degli indumenti (vds. pagg. 11-13 della sentenza impugnata e quartultimae terzultima pagina della sentenza di primo grado, priva di numerazione).La Corte di appello, così come prima anche il Tribunale, si è dunque ancheconfrontata partitamente con le deduzioni difensive, rendendo sul punto unamotivazione congrua, compiuta e priva di aporie logiche, e come taleinsindacabile in questa sede.I l motivo di r icorso r isulta, dunque, sul punto meramente epedissequamente reiterativo delle doglianze avanzate in appello, senza porrealcun confronto critico con la trama argomentativa delle sentenze del doppiogrado del merito, e con esso il ricorrente finisce per sollecitare una revisionedegli elementi materiali e fattuali, che esula dai compiti di questa Corte.3.2.2. Gli ulteriori profili di censura, compreso quello relativo alla dedottainutilizzabilità delle dichiarazioni dello XXXXX, risultano privi di specificità econcernenti elementi di cui difetta la decisività ai fini del ragionamentoprobatorio svolto.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni altra argomentazionee deduzione difensiva, comprese quelle svolte nella memoria depositata.3.2.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità.Deve essere invece rigettata la richiesta della parte civile di liquidazionedelle spese di giudizio, poiché non risulta esplicata, anche solo attraverso lamemoria depositata, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tuteladei propri interessi di natura civile risarcitoria, nè fornito un utile contributo alladecisione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv.287766 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta della parte civileXXXXXXXXXXXXdi liquidazionedelle spese del giudizio di legittimita'.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.