CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] G; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché, in punto di responsabilità, riproduce censure esaminate dalla Corte di appello che, con corretti argomenti giuridici, ha ritenuto configurabile il reato di resistenza nella condotta di guida dell'imputato, datosi alla fuga a bordo dell'auto, intralciando con manovre repentine l'inseguimento e creando pericolo per l'incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada; Considerato che i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno valutato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fal:to ma anche della capacità a delinquere dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] latore Il