Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 15497/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; () Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi del ricorso.

Il primo motivo relativo alla mancata traduzione in inglese del decreto di citazione in appello è inammissibile, perché trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio non tempestivamente eccepita.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto è stato notificato al difensore di fiducia e questi non ha mai sollevato alcuna eccezione in udienza.

E' inammissibile anche la censura relativa alla mancata traduzione in inglese della sentenza di secondo grado: non può configurarsi nullità, infatti, non avendo il ricorrente individuato specifici profili indicativi di una pregiudizio al diritto di difesa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103).

Il secondo motivo relativo all'incertezza della notifica all'imputato del decreto notificato al difensore di fiducia ove aveva eletto domicilio è inammissibile perché privo di fondamento: mancano, infatti, i presupposti logici, posto che il decreto è stato notificato presso il domicilio eletto. il terzo motivo relativo alla mancanza del dolo è inammissibile perché assolutamente generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; () Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi del ricorso. Il primo motivo relativo alla mancata traduzione in inglese del decreto di citazione in appello è inammissibile, perché trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio non tempestivamente eccepita. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto è stato notificato al difensore di fiducia e questi non ha mai sollevato alcuna eccezione in udienza. E' inammissibile anche la censura relativa alla mancata traduzione in inglese della sentenza di secondo grado: non può configurarsi nullità, infatti, non avendo il ricorrente individuato specifici profili indicativi di una pregiudizio al diritto di difesa (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103). Il secondo motivo relativo all'incertezza della notifica all'imputato del decreto notificato al difensore di fiducia ove aveva eletto domicilio è inammissibile perché privo di fondamento: mancano, infatti, i presupposti logici, posto che il decreto è stato notificato presso il domicilio eletto. il terzo motivo relativo alla mancanza del dolo è inammissibile perché assolutamente generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1
Decreto Cassazione n. 15497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris