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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 33489/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11447-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BOER, che lo rappresenta e difende unitamente a ll’[OSCURATO:PERSONA] CRESCIOLI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliatoin Roma, piazzale Clodio 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] CANILLI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Compravendita di macchine agricole - D ichiarazione di “riconoscimento di responsabilità personale” da parte del rappresentante della società venditrice - Interpretazione - Assunzione di obbligazione fideiussoria - Legittimità R.G.N.11447/2020 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 Adunanza camerale -intimata - Avverso la sentenza n. 3432 /201 9 del la Corte d’appello di Venezia, depositata il 2/09/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3432/19, del 2 settembre 2019, della Corte d’appello di Venezia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 760/11, del 7 giugno 2011, del Tribunale di Vicenza –ha, per quanto qui ancora di interesse, confermato il provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto al Mazzaia di corrispondere, a [OSCURATO:PERSONA] , la somma di € 60.000,00, sul presupposto che il primo avesse garantito, nella sua qualità di fideiussore, l’obbligazione di pagamento assunta della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della quale esso Mazzaia era, a quel tempo, l’amministratore e rappresentante legale. 2.Riferisce, in punto di fatto,l’odierno ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio lo Zambon, titolare di omonima ditta individuale specializzata nella vendita di macchine agricole, deducendo che costui si sarebbe reso inadempiente alle obbligazioni assunte in forza di due contratti di compravendita stipulati con detta società.

L’attrice, in particolare , chiede va la risoluzione per inadempimento di tali contratti , previa denuncia del dolo del venditore, oltre che la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] che il parco macchine agricole da essa acquistato non fosse conforme a quanto dichiarato dal venditore, il quale ne aveva, invece, garantito la funzionalità, presentando esse gravi carenze manutentive tali da renderleinutilizzabili.

Si costituiva in giudizio la ditta individuale Zambon, contestando l’avversaria domanda e assumendo di essere creditrice del prezzo dell’intera fornitura, chiedendo, pertanto, in via riconvenzionale, il pagamento dello stesso,per complessivi € 123.511,49 oltre interessi.

Nelle more di tale giudizio, la ditta individuale Zambon depositava ricorso per ingiunzione nei riguardi del Mazzaia per conseguire la somma di € 60.000,00, pari al prezzo di uno dei macchinari oggetto della fornitura .

A base dell’iniziativa assunta in via monitoria essa poneva una scrittura privata – denominata “dichiarazione di riconoscimento di responsabilità personale” – con la qualei l Mazzaia, si deduceva in quella sede processuale , aveva assunto la garanzia d el pagamento del corrispettivo del bene acquistato da [OSCURATO:PERSONA], società della quale era l’amministratore e il legale rappresentante.

Proposta opposizione dall’ingiunto e riuniti i due giudizi, l’adito Tribunale vicentino, all’esito dell’istruttoria – consistita anche nell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio – respin geva integralmente le domande della società [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, la riconvenzionale dalla ditta Zambon.

Il giudice di prime cure, inoltre, confermava il decreto ingiuntivo emesso a carico del Mazzaia, respingendone l’opposizione.

Esperito gravame tanto dalla società [OSCURATO:PERSONA], quanto dal Mazzaia, il giudice di appello rigettava entrambii mezzi.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione il solo Mazzaia, sulla base – come detto – di tre motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “ error in procedendo”, per mancato esame del motivo di appello relativo al capo della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la dichiarazione suddetta, resa dal Mazzaia, avesse prodotto effetti anche nei confronti dello stesso, oltre che della società [OSCURATO:PERSONA], presentando contenuto fideiussorio.

Il ricorrente, in particolare, lamenta il carattere meramente apparente della motivazione – essendosi la stessa risolta , a suo dire, in una tautologia– con cui il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarazione unilaterale, contenuta in un modulo sottoscritto dal Mazzaia a nome della società [OSCURATO:PERSONA], potesse, al contempo, presentare duplice natura.

Vale a dire, costituire sia fideiussione personale, rilasciata quale legale rappresentante della società in ordine all’obbligazione,assunta da [OSCURATO:PERSONA], di pagamento del prezzo della “res empta”, sia accettazione incondizionata, da parte di quest’ultima, del bene acquistato, con rinunciaalle garanzie contrattuali proprie della vendita.

3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione degli artt.1324, 1362, 1366, 1367 e 1370 cod. civ. e degli artt. 1937 e 2325 cod. civ. in relazione all’errata interpretazione della dichiarazione che si afferma rilasciata a titolo personale, anziché dalla società di capitali intestataria”, nonché “in merito al contenuto fideiussorio della stessa”, e ciò “per errata applicazione delle norme sull’interpretazione dei negozi unilaterali e sulla responsabilità delle società di capitali e della forma del negozio fideiussorio”.

Si censura, in particolare, la sentenza impugnata per aver fatto riferimento al principio dell’interpretazione in funzione conservativa (per spiegare l’assunzione personale di responsabilità, in capo al Mazzaia, in ordine all’obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto da parte della società [OSCURATO:PERSONA]), atteso che i criteri dell’ermeneutica contrattuale “non si applicano tout courtagli atti unilaterali”.

Più in generale, si assume essere “ingiustificabile l’aver stravolto in sede interpretativa il testo della dichiarazione”, resa in applicazione del “principio di immedesimazione organica”, avendola trasformata “in un impegno personale del sottoscrittore”, considerato che, “ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti nell’art. 1362 cod. civ., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare”.

La corretta applicazione del criterio dell’interpretazione letterale avrebbe dovuto condurre, pertanto, alla conclusione che la “dichiarazione di responsabilità” fu firmata dal Mazzaia “in veste e qualità di amministrare e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]”, alla quale essa “è intestata”; d’altra parte, nulla, nel contenuto della dichiarazione, “autorizza a ritenere che il destinatario di tale impegno fosse la ditta Zambon, anziché lo spedizioniere Autotir”.

Inoltre, l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata contrasterebbe pure con l’art. 1937 cod. civ., visto che il negozio fideiussorio esige un’espressa manifestazione di volontà, la quale deve essere chiara, precisa ed inequivocabile, senza tacere, poi, del fatto che il “generico richiamo ai «pagamenti»” porterebbe a configurare la supposta garanzia come “fideiussione omnibus nei confronti di indeterminati soggetti per indeterminate somme”.

Infine, la circostanza che il testo recante tale dichiarazione sia stato predisposto in prima persona singolare “non può comportare la disapplicazione dell’art. 2325 cod. civ.”, rilevandosi pure che, essendo stata indicata nel modulo come parte dichiarante la società [OSCURATO:PERSONA], “trattandosi di aggiunta a quanto predisposto nel prestampato”, trov erebbe “ applicazione la disposizione dell’art. 1342 cod. civ. per i moduli predisposti come «dichiarazioni unilaterali»”, disposizione in forza della quale “le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 1490, 1491, 1492, 1493 cod. civ.

“in relazione alla mancata dichiarazione di risoluzione della vendita del macchinario [OSCURATO:PERSONA]” (che in sentenza si assumeessere oggetto della garanzia rilasciata dal Mazzaia), e ciò “per l’errata applicazione delle norme che regolano la garanzia della vendita di cose mobili e per la falsa applicazione delle presunzioni e delle regole sull’onere della prova e degliartt. 2729 e 2697 cod. civ.”, oltre che “per la violazione delle disposizioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”, non avendo la Corte veneziana“giudicato sulla base delle prove documentali agli atti ma in base alle affermazioni della controparte”.

Si censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare l’appello proposto in relazione alla mancata risoluzione del contratto di acquisto del macchinario che si pretende essere stato garantito, a titolo personale, dall’attuale ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i documenti e le risultanze della CTU, che denotavano l’esistenza di vizi dei macchinari venduti, ricorrendo a valutazioni presuntive e violando le previsioni sull’onere della prova, in particolare quanto alla denuncia dei vizi.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, lo Zambon, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.Il ricorrente ha presentato memoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

9. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività del deposito del controricorsoe, dunque, la sua improcedibilità.

9.1. Infatti, essendo la notificazione del controricorso avvenuta in data 10 giugno 2020, il successivo deposito dello stesso, che risale al successivo 9 luglio, risulta avvenuto oltre il termine di venti giorni, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., donde l’improcedibilità del controricorso.

Invero, “la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l’improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un’espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine”, giacché tale sanzione deriva “dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell’udienza di discussione, di sottostare all’onere processuale che le è imposto” (Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2005, n. 18091, Rv. 584198-01).

10. Ciò premesso, ilricorso va rigettato.

10.1. Il primo motivo èinammissibile.

10.1.1. Sebbene, formalmente, esso lamenti l’omesso esame di un motivo di gravame, la censura sviluppata si risolve nella contestazione di una carenza motivazionale, per avere giudice di appello reso una motivazione tautologica.

Tuttavia, l’omesso esame di un motivo di appello e il difetto di motivazione su di esso sono vizi distinti, giacché il primo “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto”, mentre il secondo “presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696-01).

Orbene, anche a ritenere che il ricorrente abbia voluto denunciare un vizio motivazionale, la censura risulta egualmente inammissibile.

Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”(Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01).

Orbene, nessun profilo di irriducibile contraddittorietà o di imperscrutabilità della motivazione risulta dedotto nel caso di specie, dato che si contesta – come reso, del resto, evidente dal contenuto del secondo motivo di ricorso –l’interpretazione che la Corte territorialeha dato della “dichiarazione di riconoscimento di responsabilità personale” firmata dal Mazzaia.

10.2. Il secondo motivo nonè fondato.

10.2.1. Premesso, invero, che – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – il criterio dell’interpretazione in funzione conservativa è applicabile pure agli atti unilaterali (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 27 maggio 1975, n. 2130, Rv. 375885-01), è la stessa configurazione della fideiussione in termini di atto unilaterale ciò che risultada escludere, visto che la “obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 cod. civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art.1333 cod. civ.)” (Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2006, n. 13652, Rv. 591117-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2018, n. 3606, Rv. 646884-01).

Sotto questo profilo, dunque, il motivo si palesa non fondato.

Né a miglior sorte è destinata la censura che ipotizza la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e che si risolve, peraltro, nella doglianza secondo cui sarebbe stato disatteso il significato letterale della dichiarazione firmata dal Mazzaia nella qualità di (allora) amministratore e rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], e ciò anche in spregio al principio della immedesimazione organica.

Sul punto,deve osservarsi che “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest’ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01).

Pertanto, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di“valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581 - 01), resta, nondimeno, fermo che “nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell’accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez.

Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata).

Dunque, nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l’esame dall’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale”, giacché, per un verso,“per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, nonché dovendo, per altro verso, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01).

Tale indagine, d’altra parte, investe, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”, il tutto, dunque, nella prospettiva di una “circolarità del percorso ermeneutico”, che “impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; nello stesso, sempre in motivazione, anche Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786, Rv. 666341-01).

Resta, dunque, confermato – anche nella più recente giurisprudenza di legittimità –quanto da questa Corte affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, essa è pur sempre da apprezzare “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario”; cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01; cfr. pure, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32786 del 2022, cit.).

Infine, questa Corte ha pure chiarito come nell’utilizzazione di tali ulteriori criteri – oltre quello letterale – diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti”, posizione centrale è destinato ad assumere “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez.

Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01).

Tutto ciò premesso, dunque, corretta risulta la decisione della Corte territoriale di disattendere il dato formale –la provenienza della dichiarazione da un soggetto che rivestiva la qualità di rappresentante legale della società –per riferire personalmente a costui l’impegno a garantire il pagamento del prezzo del bene acquistato dalla societàArmo Brain, giacché tale interpretazione è coerente con la necessità di assicurare una qualche funzione alla dichiarazione stessa, giacché se essa fosse stata rif erita ad [OSCURATO:PERSONA], non si vede quale “ragione pratica” avrebbe avuto.

Resta, invece, una valutazione rimessa al giudice di merito quella relativa al carattere chiaro e inequivocabile della volontà del Mazzaia di volersi obbligare come fideiussore, fermo restando che la necessità della “espressa” volontà di obbligarsi come fideiussore –sancita dall’art. 1937 cod. civ. –va intesa “ nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” (Cass. Sez. 1, s en t. 24 febbraio 2016, n. 3628, Rv. 638630-01).

Quanto, poi, al fatto che l’impegno a garantire il pagamento del prezzo sarebbe stato assunto non verso il venditore, ma lo spedizioniere, una simile censura – priva com’è della necessaria evocazione di qualsiasi criterio ermeneutico e della ragione “puntuale e precisa” per la quale esso sarebbe stato disatteso, si palesa inammissibile (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02), risolvendosi in un tentativo di sindacare il merito (e non il metodo) della scelta interpretativa.

Né, infine, coglie nel segno l’ulteriore censurasecondo cui la presente garanzia personale avrebbe carattere di fideiussione “omnibus” ( cioè assunta “ nei confronti di indeterminati soggetti per indeterminate somme”), e ciò perché essa, nella ricostruzione fattane dalla Corte territoriale, aveva, invece, il solo scopo di garantire l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il prezzo di acquisto dei macchinari oggetto di fornitura da parte della ditta Zambon.

Analogamente a dirsi per la doglianza che ipotizza la violazione dell’art. 1342, giacché essa – a prescindere dalla sua oscurità, suscettibile di determinarne, per ciò solo , l’inammissibilità (Cass. Sez.

Lav., sent. 15 dicembre 1979, n. 6530, Rv. 403284-01; in senso analogo, già in passato, Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 1974, n. 2363, Rv. 370753-01, nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 4 febbraio 2000, n. 1238, Rv. 533471-01 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 10 dicembre 2021, n. 39260, non massimata) –neppure evidenzia quale fosse l’originario regolamento del rapporto contrattuale che risulterebbe superato, e soprattutto in quale misura, in virtù di tale aggiunta manoscritta.

10.3. Il terzo motivo è, infine,inammissibile.

10.3.1. Invero, in assenza di impugnazione –da parte di [OSCURATO:PERSONA] –della statuizione con cui il giudice di appello ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, la cui obbligazione di pagamento era stata garantita personalmente dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], resta preclusa al medesimo la possibilità di formulare censure in ordine alla “mancata risoluzione” di tale contratto.

E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la “riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo” (tra le più recenti, Cass. Sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 18649, Rv. 649712- 01), sicché “la riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di «petitum» e «causa petendi» propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite” (Cass. Sez. 2, sent. 26 novembre 2010, n. 24086, Rv. 615769-01).

In ogni caso, il motivo sollecita valutazioni fattuali precluse nella presente sede, ciò che ne conferma, vieppiù , l’inammissibilità.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato.

12. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimitàstante l’improcedibilità del controricorso.13.

A carico del ricorrente, stante il rigettodel ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11447-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BOER, che lo rappresenta e difende unitamente a ll’[OSCURATO:PERSONA] CRESCIOLI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliatoin Roma, piazzale Clodio 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] CANILLI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Compravendita di macchine agricole - D ichiarazione di “riconoscimento di responsabilità personale” da parte del rappresentante della società venditrice - Interpretazione - Assunzione di obbligazione fideiussoria - Legittimità R.G.N.11447/2020 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 Adunanza camerale -intimata - Avverso la sentenza n. 3432 /201 9 del la Corte d’appello di Venezia, depositata il 2/09/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3432/19, del 2 settembre 2019, della Corte d’appello di Venezia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 760/11, del 7 giugno 2011, del Tribunale di Vicenza –ha, per quanto qui ancora di interesse, confermato il provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto al Mazzaia di corrispondere, a [OSCURATO:PERSONA] , la somma di € 60.000,00, sul presupposto che il primo avesse garantito, nella sua qualità di fideiussore, l’obbligazione di pagamento assunta della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della quale esso Mazzaia era, a quel tempo, l’amministratore e rappresentante legale. 2.Riferisce, in punto di fatto,l’odierno ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio lo Zambon, titolare di omonima ditta individuale specializzata nella vendita di macchine agricole, deducendo che costui si sarebbe reso inadempiente alle obbligazioni assunte in forza di due contratti di compravendita stipulati con detta società. L’attrice, in particolare , chiede va la risoluzione per inadempimento di tali contratti , previa denuncia del dolo del venditore, oltre che la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] che il parco macchine agricole da essa acquistato non fosse conforme a quanto dichiarato dal venditore, il quale ne aveva, invece, garantito la funzionalità, presentando esse gravi carenze manutentive tali da renderleinutilizzabili. Si costituiva in giudizio la ditta individuale Zambon, contestando l’avversaria domanda e assumendo di essere creditrice del prezzo dell’intera fornitura, chiedendo, pertanto, in via riconvenzionale, il pagamento dello stesso,per complessivi € 123.511,49 oltre interessi. Nelle more di tale giudizio, la ditta individuale Zambon depositava ricorso per ingiunzione nei riguardi del Mazzaia per conseguire la somma di € 60.000,00, pari al prezzo di uno dei macchinari oggetto della fornitura . A base dell’iniziativa assunta in via monitoria essa poneva una scrittura privata – denominata “dichiarazione di riconoscimento di responsabilità personale” – con la qualei l Mazzaia, si deduceva in quella sede processuale , aveva assunto la garanzia d el pagamento del corrispettivo del bene acquistato da [OSCURATO:PERSONA], società della quale era l’amministratore e il legale rappresentante. Proposta opposizione dall’ingiunto e riuniti i due giudizi, l’adito Tribunale vicentino, all’esito dell’istruttoria – consistita anche nell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio – respin geva integralmente le domande della società [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, la riconvenzionale dalla ditta Zambon. Il giudice di prime cure, inoltre, confermava il decreto ingiuntivo emesso a carico del Mazzaia, respingendone l’opposizione. Esperito gravame tanto dalla società [OSCURATO:PERSONA], quanto dal Mazzaia, il giudice di appello rigettava entrambii mezzi. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione il solo Mazzaia, sulla base – come detto – di tre motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “ error in procedendo”, per mancato esame del motivo di appello relativo al capo della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la dichiarazione suddetta, resa dal Mazzaia, avesse prodotto effetti anche nei confronti dello stesso, oltre che della società [OSCURATO:PERSONA], presentando contenuto fideiussorio. Il ricorrente, in particolare, lamenta il carattere meramente apparente della motivazione – essendosi la stessa risolta , a suo dire, in una tautologia– con cui il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarazione unilaterale, contenuta in un modulo sottoscritto dal Mazzaia a nome della società [OSCURATO:PERSONA], potesse, al contempo, presentare duplice natura. Vale a dire, costituire sia fideiussione personale, rilasciata quale legale rappresentante della società in ordine all’obbligazione,assunta da [OSCURATO:PERSONA], di pagamento del prezzo della “res empta”, sia accettazione incondizionata, da parte di quest’ultima, del bene acquistato, con rinunciaalle garanzie contrattuali proprie della vendita. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione degli artt.1324, 1362, 1366, 1367 e 1370 cod. civ. e degli artt. 1937 e 2325 cod. civ. in relazione all’errata interpretazione della dichiarazione che si afferma rilasciata a titolo personale, anziché dalla società di capitali intestataria”, nonché “in merito al contenuto fideiussorio della stessa”, e ciò “per errata applicazione delle norme sull’interpretazione dei negozi unilaterali e sulla responsabilità delle società di capitali e della forma del negozio fideiussorio”. Si censura, in particolare, la sentenza impugnata per aver fatto riferimento al principio dell’interpretazione in funzione conservativa (per spiegare l’assunzione personale di responsabilità, in capo al Mazzaia, in ordine all’obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto da parte della società [OSCURATO:PERSONA]), atteso che i criteri dell’ermeneutica contrattuale “non si applicano tout courtagli atti unilaterali”. Più in generale, si assume essere “ingiustificabile l’aver stravolto in sede interpretativa il testo della dichiarazione”, resa in applicazione del “principio di immedesimazione organica”, avendola trasformata “in un impegno personale del sottoscrittore”, considerato che, “ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti nell’art. 1362 cod. civ., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare”. La corretta applicazione del criterio dell’interpretazione letterale avrebbe dovuto condurre, pertanto, alla conclusione che la “dichiarazione di responsabilità” fu firmata dal Mazzaia “in veste e qualità di amministrare e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]”, alla quale essa “è intestata”; d’altra parte, nulla, nel contenuto della dichiarazione, “autorizza a ritenere che il destinatario di tale impegno fosse la ditta Zambon, anziché lo spedizioniere Autotir”. Inoltre, l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata contrasterebbe pure con l’art. 1937 cod. civ., visto che il negozio fideiussorio esige un’espressa manifestazione di volontà, la quale deve essere chiara, precisa ed inequivocabile, senza tacere, poi, del fatto che il “generico richiamo ai «pagamenti»” porterebbe a configurare la supposta garanzia come “fideiussione omnibus nei confronti di indeterminati soggetti per indeterminate somme”. Infine, la circostanza che il testo recante tale dichiarazione sia stato predisposto in prima persona singolare “non può comportare la disapplicazione dell’art. 2325 cod. civ.”, rilevandosi pure che, essendo stata indicata nel modulo come parte dichiarante la società [OSCURATO:PERSONA], “trattandosi di aggiunta a quanto predisposto nel prestampato”, trov erebbe “ applicazione la disposizione dell’art. 1342 cod. civ. per i moduli predisposti come «dichiarazioni unilaterali»”, disposizione in forza della quale “le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 1490, 1491, 1492, 1493 cod. civ. “in relazione alla mancata dichiarazione di risoluzione della vendita del macchinario [OSCURATO:PERSONA]” (che in sentenza si assumeessere oggetto della garanzia rilasciata dal Mazzaia), e ciò “per l’errata applicazione delle norme che regolano la garanzia della vendita di cose mobili e per la falsa applicazione delle presunzioni e delle regole sull’onere della prova e degliartt. 2729 e 2697 cod. civ.”, oltre che “per la violazione delle disposizioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”, non avendo la Corte veneziana“giudicato sulla base delle prove documentali agli atti ma in base alle affermazioni della controparte”. Si censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare l’appello proposto in relazione alla mancata risoluzione del contratto di acquisto del macchinario che si pretende essere stato garantito, a titolo personale, dall’attuale ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i documenti e le risultanze della CTU, che denotavano l’esistenza di vizi dei macchinari venduti, ricorrendo a valutazioni presuntive e violando le previsioni sull’onere della prova, in particolare quanto alla denuncia dei vizi.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, lo Zambon, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.Il ricorrente ha presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività del deposito del controricorsoe, dunque, la sua improcedibilità. 9.1. Infatti, essendo la notificazione del controricorso avvenuta in data 10 giugno 2020, il successivo deposito dello stesso, che risale al successivo 9 luglio, risulta avvenuto oltre il termine di venti giorni, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., donde l’improcedibilità del controricorso. Invero, “la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l’improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un’espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine”, giacché tale sanzione deriva “dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell’udienza di discussione, di sottostare all’onere processuale che le è imposto” (Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2005, n. 18091, Rv. 584198-01). 10. Ciò premesso, ilricorso va rigettato. 10.1. Il primo motivo èinammissibile. 10.1.1. Sebbene, formalmente, esso lamenti l’omesso esame di un motivo di gravame, la censura sviluppata si risolve nella contestazione di una carenza motivazionale, per avere giudice di appello reso una motivazione tautologica. Tuttavia, l’omesso esame di un motivo di appello e il difetto di motivazione su di esso sono vizi distinti, giacché il primo “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto”, mentre il secondo “presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696-01). Orbene, anche a ritenere che il ricorrente abbia voluto denunciare un vizio motivazionale, la censura risulta egualmente inammissibile. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”(Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01). Orbene, nessun profilo di irriducibile contraddittorietà o di imperscrutabilità della motivazione risulta dedotto nel caso di specie, dato che si contesta – come reso, del resto, evidente dal contenuto del secondo motivo di ricorso –l’interpretazione che la Corte territorialeha dato della “dichiarazione di riconoscimento di responsabilità personale” firmata dal Mazzaia. 10.2. Il secondo motivo nonè fondato. 10.2.1. Premesso, invero, che – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – il criterio dell’interpretazione in funzione conservativa è applicabile pure agli atti unilaterali (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 27 maggio 1975, n. 2130, Rv. 375885-01), è la stessa configurazione della fideiussione in termini di atto unilaterale ciò che risultada escludere, visto che la “obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 cod. civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art.1333 cod. civ.)” (Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2006, n. 13652, Rv. 591117-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2018, n. 3606, Rv. 646884-01). Sotto questo profilo, dunque, il motivo si palesa non fondato. Né a miglior sorte è destinata la censura che ipotizza la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e che si risolve, peraltro, nella doglianza secondo cui sarebbe stato disatteso il significato letterale della dichiarazione firmata dal Mazzaia nella qualità di (allora) amministratore e rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], e ciò anche in spregio al principio della immedesimazione organica. Sul punto,deve osservarsi che “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest’ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01). Pertanto, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di“valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581 - 01), resta, nondimeno, fermo che “nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell’accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata). Dunque, nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l’esame dall’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale”, giacché, per un verso,“per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, nonché dovendo, per altro verso, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01). Tale indagine, d’altra parte, investe, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”, il tutto, dunque, nella prospettiva di una “circolarità del percorso ermeneutico”, che “impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; nello stesso, sempre in motivazione, anche Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. 32786, Rv. 666341-01). Resta, dunque, confermato – anche nella più recente giurisprudenza di legittimità –quanto da questa Corte affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, essa è pur sempre da apprezzare “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario”; cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01; cfr. pure, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32786 del 2022, cit.). Infine, questa Corte ha pure chiarito come nell’utilizzazione di tali ulteriori criteri – oltre quello letterale – diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti”, posizione centrale è destinato ad assumere “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01). Tutto ciò premesso, dunque, corretta risulta la decisione della Corte territoriale di disattendere il dato formale –la provenienza della dichiarazione da un soggetto che rivestiva la qualità di rappresentante legale della società –per riferire personalmente a costui l’impegno a garantire il pagamento del prezzo del bene acquistato dalla societàArmo Brain, giacché tale interpretazione è coerente con la necessità di assicurare una qualche funzione alla dichiarazione stessa, giacché se essa fosse stata rif erita ad [OSCURATO:PERSONA], non si vede quale “ragione pratica” avrebbe avuto. Resta, invece, una valutazione rimessa al giudice di merito quella relativa al carattere chiaro e inequivocabile della volontà del Mazzaia di volersi obbligare come fideiussore, fermo restando che la necessità della “espressa” volontà di obbligarsi come fideiussore –sancita dall’art. 1937 cod. civ. –va intesa “ nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” (Cass. Sez. 1, s en t. 24 febbraio 2016, n. 3628, Rv. 638630-01). Quanto, poi, al fatto che l’impegno a garantire il pagamento del prezzo sarebbe stato assunto non verso il venditore, ma lo spedizioniere, una simile censura – priva com’è della necessaria evocazione di qualsiasi criterio ermeneutico e della ragione “puntuale e precisa” per la quale esso sarebbe stato disatteso, si palesa inammissibile (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02), risolvendosi in un tentativo di sindacare il merito (e non il metodo) della scelta interpretativa. Né, infine, coglie nel segno l’ulteriore censurasecondo cui la presente garanzia personale avrebbe carattere di fideiussione “omnibus” ( cioè assunta “ nei confronti di indeterminati soggetti per indeterminate somme”), e ciò perché essa, nella ricostruzione fattane dalla Corte territoriale, aveva, invece, il solo scopo di garantire l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il prezzo di acquisto dei macchinari oggetto di fornitura da parte della ditta Zambon. Analogamente a dirsi per la doglianza che ipotizza la violazione dell’art. 1342, giacché essa – a prescindere dalla sua oscurità, suscettibile di determinarne, per ciò solo , l’inammissibilità (Cass. Sez. Lav., sent. 15 dicembre 1979, n. 6530, Rv. 403284-01; in senso analogo, già in passato, Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 1974, n. 2363, Rv. 370753-01, nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 4 febbraio 2000, n. 1238, Rv. 533471-01 e, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 10 dicembre 2021, n. 39260, non massimata) –neppure evidenzia quale fosse l’originario regolamento del rapporto contrattuale che risulterebbe superato, e soprattutto in quale misura, in virtù di tale aggiunta manoscritta. 10.3. Il terzo motivo è, infine,inammissibile. 10.3.1. Invero, in assenza di impugnazione –da parte di [OSCURATO:PERSONA] –della statuizione con cui il giudice di appello ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, la cui obbligazione di pagamento era stata garantita personalmente dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], resta preclusa al medesimo la possibilità di formulare censure in ordine alla “mancata risoluzione” di tale contratto. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che la “riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo” (tra le più recenti, Cass. Sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 18649, Rv. 649712- 01), sicché “la riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di «petitum» e «causa petendi» propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite” (Cass. Sez. 2, sent. 26 novembre 2010, n. 24086, Rv. 615769-01). In ogni caso, il motivo sollecita valutazioni fattuali precluse nella presente sede, ciò che ne conferma, vieppiù , l’inammissibilità. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato. 12. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimitàstante l’improcedibilità del controricorso.13. A carico del ricorrente, stante il rigettodel ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’
Sentenza Cassazione n. 33489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris