CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroBernabei Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiampaoloTagliagambe, come da procura su foglio separato congiunto alcontroricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 366/2020 depositatail 05/02/2020 e notificata il 12/02/2020.Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 1468/2018 conla quale il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda proposta neisuoi confronti dal dott. [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato acorrispondergli l’importo di euro 92.098,19, oltre interessi legali, a titolo dicompensi professionali (per visite stragiudiziali, per la stesura di unarelazione medico-legale e per l’assistenza quale consulente tecnico di partenel giudizio tenutosi davanti al Tribunale di Como, in conseguenza di unepisodio di cd. malpractice medica di cui era stato vittima presso l’ospedaledi Gravedona), avendo ritenuto la validità del patto di quota lite (cheprevedeva un compenso pari al 16% dell’importo conseguito dal Zuelli, atitolo di indennizzo o di risarcimento dei danni, dalla compagnia diassicurazione dell’ospedale) inserito nell'accordo tra di loro concluso il 30luglio 2010.2. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, affermando, per quantoqui ancora rileva, che a) la clausola compromissoria contenuta nellapredetta scrittura privata, che devolveva le decisioni al Consiglio dell’Ordinedei medici, operava solo nell’ipotesi di interruzione del rapporto diassistenza e di consulenza medica per qualsiasi causa, e non già, comeavvenuto nel caso di specie, anche a seguito di contrasti insorti all’esitodella integrale prestazione di natura medico-legale fornita dal medico; b)correttamente, alla luce della convenzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito perl’intero compenso all’epoca concordato, comprensivo anche della quota dispettanza del collega Prof. [OSCURATO:PERSONA], dato che tale legittimazione risultavaessergli stata espressamente conferita da questi con il pieno accordodell’appellante che, firmando, aveva accettato tale modalità di pagamentocon suo versamento unitario in favore del solo [OSCURATO:PERSONA]; c) l’art. 2233,2 di 7Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 3, c.c., nella parte in cui prevede la nullità del cd. patto di quotalite, non è applicabile all’attività amministrativo-contabile svolta da unconsulente del lavoro in ambito previdenziale, ma solo a quella svolta daprofessionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale; d) il potere diriduzione dei compensi ad equità non poteva essere invocato in presenza diben precisi accordi contrattuali che avessero stabilito il quantum, nonpotendo il giudice intervenire modificando con una diversa valutazione diconvenienza economica quanto liberamente deciso dalle parti.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per iscritto nel senso dell’accoglimento del secondo motivo delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1374, 1375, 2225 e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che lariconduzione della pattuizione sul compenso (a suo dire, sproporzionato) adequità sarebbe potuta avvenire, indifferentemente, ai sensi degli artt. 1374,1375 e 2233, secondo comma, c.c., piuttosto che del terzo comma dell’art.2233 c.c., e che il patto di quota lite non è valido quando le parti si sonolimitate a individuare una percentuale o una quota, rimettendo ogni altradeterminazione al risultato conseguito all’esito del giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 808-quater c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 1), 2) e 3), c.p.c., per aver la corte di merito ristretto l’ambitoapplicativo della clausola compromissoria contenuta nel patto di quota litedel 30.7.2010 ai casi in cui il rapporto professionale sia ancora in corso, non3 di 7Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026estendendolo all’ipotesi in cui l’omesso pagamento degli onorari siaintervenuto successivamente alla completa esecuzione dell’incarico.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 1314 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver la corte territoriale rigettato la sua eccezione di parzialecarenza di legittimazione attiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ad agire per l’interocompenso indicato, compresi gli emolumenti per le prestazioni professionalidel Prof. [OSCURATO:PERSONA].4. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.La corte d’appello è pervenuta alla conclusione che la clausolacompromissoria contenuta nella predetta scrittura privata, che devolveva ledecisioni al Consiglio dell’Ordine dei medici, operasse solo nell’ipotesi diinterruzione del rapporto di assistenza e di consulenza medica per qualsiasicausa (e non già, come avvenuto nel caso di specie, anche a seguito dicontrasti insorti all’esito della integrale prestazione di natura medico-legalefornita dal medico) all’esito di un’attenta disamina cui ha dedicato quasiquattro pagine della sentenza (da 4 a 7).Questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018), intema di arbitrato, ha chiarito che la portata della convenzione arbitrale checontenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento adeterminate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e"l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base dellacomune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale dellaparole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizionigiuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse nonassumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale,in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe lanecessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) ladecisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazionedei tempi di giudizio.4 di 7Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026In particolare, un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe,nel caso di specie, la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro egiudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra lorocon una dilatazione dei tempi di giudizio. Nell'ipotesi ricorrente nellafattispecie in cui si fa riferimento alle liti relative alle prestazioniprofessionali svolte, un'interpretazione letterale della clausolacompromissoria quale quella avallata dalla corte d’appello imporrebbeirragionevolmente alle parti di ricorrere all'arbitrato solo per il caso in cuil’intervenuta interruzione del rapporto professionale fosse intervenuta incorso d’opera, laddove, nell’ipotesi in cui l’omesso pagamento degli onorarifosse intervenuto successivamente alla completa esecuzione dell’incarico,le parti dovrebbero rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.In quest’ottica, il favor per la competenza arbitrale contenuto nelladisposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai casi in cui il dubbiointerpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitridalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiutadalle parti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018). Del resto,una clausola compromissoria, solo in mancanza di espressa volontàcontraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenzaarbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causapetendi nel contratto cui essa è annessa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3795del 08/02/2019; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del13/02/2020).La clausola in esame deve essere letta, anzitutto, in maniera unitariaconsiderando anche il periodo che la precede del seguente tenore letterale:"In caso di revoca o cli interruzione per qualsiasi motivo del rapporto diconsulenza e di assistenza medico-legale Le corrisponderò a titolo dionorario per le prestazioni effettuate sino al momento dell'interruzione delrapporto professionale una somma pari a quella ritenuta equa dal Consiglio5 di 7Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell'Ordine dei Medici della Provincia di Milano con efficacia vincolante perle parti.A norma dell'art 9 della legge 21 febbraio 1963 n 244 il [OSCURATO:PERSONA] e ilDott. [OSCURATO:PERSONA] in casi di interruzione del rapporto professionaleriguardante l'assistenza medico-legale affidata il giorno 30 luglio 2010 perqualsiasi causa o qualsivoglia controversia concernente le prestazioniprofessionali svolte si impegnano di comune accordo a rivolgersi al Consigliodell 'Ordine dei Medici di Milano perché deliberi con efficacia vincolante sullaparcella degli onorari delle prestazioni professionali effettivamente svolte”.Le parti, diversamente da quanto affermato dalla corte d’appello, non silimitano al riferimento della quantificazione delle somme dovute alprofessionista, ma intendono disciplinare i loro rapporti anche in ordine acontestazioni sulla natura delle prestazioni rese, assumendo rilievo la frase«o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni svolte». Da quantosopra si evince che le parti hanno demandato al Consiglio dell’Ordine ilpotere di decidere su tali controversie, in cui il contrasto attiene allaquantificazione stessa delle prestazioni, indipendentemente dal fatto che lestesse siano rese prima dell’interruzione del rapporto, nel corso dello stessoo al suo termine naturale. La frase sopra riportata ha portataomnicomprensiva di ogni eventuale contrasto nascente tra le parti e noncollegata esclusivamente ai casi di interruzione.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delsecondo motivo del ricorso, va dichiarata la competenza arbitrale.Le spese dell'intero procedimento vanno interamente compensate inconsiderazione dell'esito del giudizio e dell'incertezza interpretativa dellaclausola.L’accoglimento del ricorso esclude di per sé la sussistenza dei presuppostiper una condanna del ricorrente per lite temeraria. P.Q.M6 di 7Numero registro generale 16334/2020Numero sezionale 927/2026Numero di raccolta generale 20055/2026Data pubblicazione 16/06/2026accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata e dichiara la competenza del collegio arbitrale;compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco7 di 7