Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47370/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 maggio 2018, il Tribunale di Siena condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed euro diecimila di multa per il reato di cui agli artt. 30, comma 1, e 31, comma 1, legge n. 646 del 1982, per aver omesso di comunicare al Nucleo di Polizia tributaria del luogo di residenza, entro il termine previsto, alcune variazioni patrimoniali, e ciò in violazione dell'obbligo derivante dalla condanna a suo carico per il reato di associazione di tipo mafioso.

2. Con sentenza del 19 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze, adita dall'imputato, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente lamenta la mancanza di una valida notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Dalla sentenza resa dalla Corte di appello emerge che al tempo della decisione il Monteforte risultava detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, ma egli non era detenuto all'epoca, né ai tempi della notifica del decreto di citazione, avendo riacquisito la piena libertà il 15 ottobre 2018; qualunque notificazione compiuta nel luogo di detenzione, dunque, non avrebbe potuto perfezionarsi.

Peraltro il Monteforte, al momento della scarcerazione, aveva eletto domicilio, ma neanche all'indirizzo indicato era stata ricevuta la citazione.

La notificazione al difensore non può compensare l'omissione di notificazione all'imputato, non essendo stata compiuta, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., alcuna verifica di inidoneità del domicilio eletto.

Tale omissione ha comportato la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. e una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., cui deve conseguire la regressione del procedimento.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle attenuanti generiche.

Il giudice del merito si è limitato a escludere la possibilità di applicare l'art. 62-bis, comma 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Dalla pag. 2 del verbale dell'udienza celebrata il 23 gennaio 2018, nel giudizio di primo grado, emerge infatti che l'imputato, detenuto, rinunciò a comparire.

E tale rinuncia - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01).

In applicazione del principio, deve ritenersi che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non era affetta da alcuna nullità, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, e quindi la Corte di appello procedette regolarmente, pur in mancanza di previ tentativi di notifica nel domicilio eletto dall'imputato, proprio in conseguenza della evidenziata rinuncia a comparire espressa in relazione al giudizio di primo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01).

È stato spiegato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; esse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).Ebbene, nel caso in esame il giudice di appello ha reso una motivazione adeguata e immune da vizi, poiché ha rilevato congruamente che le attenuanti generiche non potevano essere concesse al Monteforte in ragione dei suoi gravi precedenti e dell'assenza, negli atti, di elementi suscettibili di essere valutati in modo positivo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 27 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 maggio 2018, il Tribunale di Siena condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed euro diecimila di multa per il reato di cui agli artt. 30, comma 1, e 31, comma 1, legge n. 646 del 1982, per aver omesso di comunicare al Nucleo di Polizia tributaria del luogo di residenza, entro il termine previsto, alcune variazioni patrimoniali, e ciò in violazione dell'obbligo derivante dalla condanna a suo carico per il reato di associazione di tipo mafioso. 2. Con sentenza del 19 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze, adita dall'imputato, confermava integralmente la sentenza di primo grado. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta la mancanza di una valida notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Dalla sentenza resa dalla Corte di appello emerge che al tempo della decisione il Monteforte risultava detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, ma egli non era detenuto all'epoca, né ai tempi della notifica del decreto di citazione, avendo riacquisito la piena libertà il 15 ottobre 2018; qualunque notificazione compiuta nel luogo di detenzione, dunque, non avrebbe potuto perfezionarsi. Peraltro il Monteforte, al momento della scarcerazione, aveva eletto domicilio, ma neanche all'indirizzo indicato era stata ricevuta la citazione. La notificazione al difensore non può compensare l'omissione di notificazione all'imputato, non essendo stata compiuta, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., alcuna verifica di inidoneità del domicilio eletto. Tale omissione ha comportato la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. e una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., cui deve conseguire la regressione del procedimento. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle attenuanti generiche. Il giudice del merito si è limitato a escludere la possibilità di applicare l'art. 62-bis, comma 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Dalla pag. 2 del verbale dell'udienza celebrata il 23 gennaio 2018, nel giudizio di primo grado, emerge infatti che l'imputato, detenuto, rinunciò a comparire. E tale rinuncia - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01). In applicazione del principio, deve ritenersi che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non era affetta da alcuna nullità, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, e quindi la Corte di appello procedette regolarmente, pur in mancanza di previ tentativi di notifica nel domicilio eletto dall'imputato, proprio in conseguenza della evidenziata rinuncia a comparire espressa in relazione al giudizio di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). È stato spiegato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; esse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).Ebbene, nel caso in esame il giudice di appello ha reso una motivazione adeguata e immune da vizi, poiché ha rilevato congruamente che le attenuanti generiche non potevano essere concesse al Monteforte in ragione dei suoi gravi precedenti e dell'assenza, negli atti, di elementi suscettibili di essere valutati in modo positivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 47370/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris