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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07651/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18539-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 168/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 15 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base del riscontro della omessa registrazione di ricavi, aveva determinato maggiori imposte IRES e IVA ed irrogato le relative sanzioni.

La CTR, nel confermare la ripresa dell'Ufficio in punto di imposte, accoglieva l'appello della società contribuente per quanto concerne le sanzioni, rideterminandole in misura inferiore.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione meramente apparente, atteso che nella stessa sono indicati in modo del tutto tautologico ed immotivato importi diversi da quelli applicati dall'Ufficio nell'irrogazione delle sanzioni, senza poter comprendere su quali basi il giudicante li abbia ritenuti più corretti.

Il motivo è fondato.

Ric. 2020 n. 18539 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- ) Va ribadito che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; conf.

Cass. n. 13977/2019); - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio Ric. 2020 n. 18539 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017).

La CTR ha osservato: «E' da accogliere, invece, il motivo di appello relativo alla determinazione delle sanzioni effettuata dall'Ufficio in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997.

Invero, emerge chiaramente dal provvedimento oggetto di ricorso che il calcolo doveva essere fatto ponendo come sanzione di base quella di C 53.398,80 e non quella di C 96.117,84.

Pertanto, la sanzione corretta da irrogare per l'anno d'imposta 2006 è pari ad C 24.029,46».

Orbene, nel passaggio motivazionale sopra riportato, come pure nella restante parte della sentenza impugnata, non sono indicate le modalità del calcolo delle sanzioni operato dall'Ufficio, né sono riportate, neppure sommariamente, le censure mosse sul punto dalla società contribuente.

Ciò non consente di comprendere le ragioni per le quali, nel computo previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 in ipotesi di concorso di violazioni, la sanzione base debba essere quella indicata dalla CTR; si palesa pertanto del tutto apodittica l'affermazione secondo cui «emerge chiaramente dal provvedimento oggetto di ricorso che il calcolo doveva essere fatto ponendo come sanzione di base quella di C 53.398,80 e non quella di C 96.117,84».

La CTR, inoltre, non spiega come si pervenga alla sanzione da irrogare nella misura indicata in sentenza.

La motivazione della decisione impugnata, nella parte in contestazione, integra dunque un chiaro esempio di motivazione apparente e si pone, pertanto, al di sotto del «minimo costituzionale».

Ric. 2020 n. 18539 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma 1'8 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18539-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 168/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 15 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base del riscontro della omessa registrazione di ricavi, aveva determinato maggiori imposte IRES e IVA ed irrogato le relative sanzioni. La CTR, nel confermare la ripresa dell'Ufficio in punto di imposte, accoglieva l'appello della società contribuente per quanto concerne le sanzioni, rideterminandole in misura inferiore. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione meramente apparente, atteso che nella stessa sono indicati in modo del tutto tautologico ed immotivato importi diversi da quelli applicati dall'Ufficio nell'irrogazione delle sanzioni, senza poter comprendere su quali basi il giudicante li abbia ritenuti più corretti. Il motivo è fondato. Ric. 2020 n. 18539 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- ) Va ribadito che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977/2019); - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio Ric. 2020 n. 18539 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017). La CTR ha osservato: «E' da accogliere, invece, il motivo di appello relativo alla determinazione delle sanzioni effettuata dall'Ufficio in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. Invero, emerge chiaramente dal provvedimento oggetto di ricorso che il calcolo doveva essere fatto ponendo come sanzione di base quella di C 53.398,80 e non quella di C 96.117,84. Pertanto, la sanzione corretta da irrogare per l'anno d'imposta 2006 è pari ad C 24.029,46». Orbene, nel passaggio motivazionale sopra riportato, come pure nella restante parte della sentenza impugnata, non sono indicate le modalità del calcolo delle sanzioni operato dall'Ufficio, né sono riportate, neppure sommariamente, le censure mosse sul punto dalla società contribuente. Ciò non consente di comprendere le ragioni per le quali, nel computo previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 in ipotesi di concorso di violazioni, la sanzione base debba essere quella indicata dalla CTR; si palesa pertanto del tutto apodittica l'affermazione secondo cui «emerge chiaramente dal provvedimento oggetto di ricorso che il calcolo doveva essere fatto ponendo come sanzione di base quella di C 53.398,80 e non quella di C 96.117,84». La CTR, inoltre, non spiega come si pervenga alla sanzione da irrogare nella misura indicata in sentenza. La motivazione della decisione impugnata, nella parte in contestazione, integra dunque un chiaro esempio di motivazione apparente e si pone, pertanto, al di sotto del «minimo costituzionale». Ric. 2020 n. 18539 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 febbraio
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