CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1971
Cassazione n. 34463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di minaccia aggravata, ha rideterminato la pena; - Letta la memoria depositata il 3 giugno 2026 nell'interesse dell'imputato; -[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, non è consentito in sede di legittimità, traducendosi nella denuncia di un travisamento del fatto: nell'ambito dell'unitario procedimento, a parti invertite, che vede nella persona offesa del delitto di minaccia per cui si procede l'autore di una condotta lesiva - per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato - in danno dell'odierno ricorrente, la Corte di merito ha ritratto dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, nella parte in cui il medesimo ha asserito di aver profferito la seguente espressione «che facciamo, ci ammazziamo?», una forma di parziale ammissione, in tal modo presidiando la ricostruzione della persona offesa ed argomentando, in modo non illogico, sull'elemento oggettivo del reato. A siffatta valutazione, che non evidenzia profili di criticità rilevabili in questa sede, il ricorrente oppone la riferibilità delle dichiarazioni dell'imputato ad un diverso segmento temporale, che tuttavia non si rivela evidente, né tale da disarticolare il complessivo costrutto argomentativo, poiché il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01); per altro verso, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370- 01); ne discende che la censura - che ignora, peraltro, il riferimento ai testi presenti ai fatti - risulta proposta fuori dei casi previsti; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge "circa il mancato rispetto del principio di offensività", è reiterativo e manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio, correttamente applicato, per cui, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (ex multís Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01); e, nel caso in esame, la valutazione di idoneità in concreto delle profferite minacce di morte, anche mediante uso d'armi da fuoco, risulta del tutto contestualizzata (f. 5 sent. imp.), palesandosi come irrilevante che la persona offesa non se ne sia sentita effettivamente intimorita e versate in fatto le ulteriori argomentazioni del ricorrente; -Rilevato che il terzo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, del pari, generico perché reiterativo di doglianze ineccepibilmente respinte, poiché la Corte di merito non si è limitata, sul punto dell'abitualità ostativa, a dare atto dei precedenti penali specifici, ma ne ha ritratto specifici elementi negativi, correlati alle modalità del fatto, dispiegate anche verso terzi, ed al ricorrente stato d'ebbrezza, in tal modo esponendo una argomentazione che sottrae a censure nella presente sede di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); -[OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);-[OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge poiché - a fronte della motivazione resa dalla Corte di merito, che non ha ravvisato una diretta correlazione tra il posteggio dell'autovettura e la esternazione minatoria dell'imputato - assume l'ingiustizia del fatto altrui in via del tutto assertiva, senza, peraltro, considerare come non possa essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla, Rv. 286420 - 01); -Rilevato che il sesto motivo, che lamenta assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena - rideterminata in melius - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); -[OSCURATO:PERSONA] che il settimo motivo, che deduce analoga censura in ordine alla recidiva, è, del pari, vietato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; delibazione svolta, nel caso in esame, con specifica analisi nella duplice prospettiva di escludere la particolare tenuità del fatto proprio perché espressivo di una rinnovata pericolosità; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; _ 3; P.Q.Mv y \' 'DEP Si T/t-t T IN C/ r E 25 SET 2026 D14 T‹).R i' A NIM N!ST IATiV nott,