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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 21544/2026

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o n. 4339-2025 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza resa da questa Corte in data 30-05-2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che, con ordinanza n. 35721 del 30 maggio 2025, la Settima Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 gennaio 2025, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta la nota del 19 marzo 2026 dell'[OSCURATO:PERSONA] della Procura generale presso la Corte di appello di Messina, con la documentazione allegata; rilevato che nell'intestazione della ordinanza-documento il luogo di nascita del ricorrente è erroneamente indicato in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, mentre il luogo di nascita corretto, come si evince dai documenti in atti, è Milazzo.

2. [OSCURATO:PERSONA] che a tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dispone la P.Q.[OSCURATO:PERSONA]. 7, n. 35721 del 2025, nel senso che, ove è scritto "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", deve scriversi e leggersi "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 07/05/2026 Il c •glier‘e estensore [OSCURATO:PERSONA]\ Deposína m [OSCURATO:PERSONA], tifo sala [OSCURATO:PERSONA] E5..2TO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o n. 4339-2025 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza resa da questa Corte in data 30-05-2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che, con ordinanza n. 35721 del 30 maggio 2025, la Settima Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 gennaio 2025, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; letta la nota del 19 marzo 2026 dell'[OSCURATO:PERSONA] della Procura generale presso la Corte di appello di Messina, con la documentazione allegata; rilevato che nell'intestazione della ordinanza-documento il luogo di nascita del ricorrente è erroneamente indicato in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, mentre il luogo di nascita corretto, come si evince dai documenti in atti, è Milazzo. 2. [OSCURATO:PERSONA] che a tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la P.Q.[OSCURATO:PERSONA]. 7, n. 35721 del 2025, nel senso che, ove è scritto "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", deve scriversi e leggersi "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 07/05/2026 Il c •glier‘e estensore [OSCURATO:PERSONA]\ Deposína m [OSCURATO:PERSONA], tifo sala [OSCURATO:PERSONA] E5..2TO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21544/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris