CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 953/2023,Numero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026pubblicata in data 17 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuciaConti, quali fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposeroopposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diPalermo su istanza della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandatariacon rappresentanza della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ilpagamento della somma di euro 76.146,92, oltre interessi, giustacertificazione ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 relativa al contratto diapertura di conto corrente intestato alla debitrice principale.Eccepirono la mancata preventiva escussione da parte della Bancadella debitrice principale (poi fallita), l’inefficacia del provvedimentomonitorio opposto per carenza dei requisiti formali, il difetto diesigibilità, liquidità e certezza del credito, nonché l’illegittimacapitalizzazione trimestrale e l’usurarietà degli interessi passivi.Il Tribunale adito rigettò l’opposizione, respingendo la richiesta diespletamento di consulenza tecnica d’ufficio.2. La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenzaimpugnata dai fideiussori, ha rilevato che il contratto di fideiussionenon prevedeva il beneficio della preventiva escussione e che la Bancaaveva prodotto la documentazione idonea a supportare la pretesacreditoria.Essendo stato il contratto stipulato nel 2004, ha ritenuto valida laprevisione della capitalizzazione degli interessi reciproca e meramenteesplorativa la richiesta di espletamento della consulenza tecnicad’ufficio.Quanto, poi, all’eccepita nullità della fideiussione per contrattoNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026con la legge antitrust, ribadendo che si trattava di nullità parziale enon totale del contratto, ha posto in rilievo che ‹‹la deroga allaproponibilità dell’eccezione di decadenza contenuta nel contratto difideiussione non rileva(va), in quanto l’eccezione non è [era] statasollevata (e comunque, non sarebbe stata sollevata per tempo ovverocon la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)››.3. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuciaConti propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione,sulla base di due motivi.La società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione all’adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, denunziando la ‹‹violazione e falsaapplicazione degli artt. 1944 e 2268 cod. civ., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.››, i ricorrenti attingono la decisione impugnata nella partein cui non ha riconosciuto la violazione, da parte della Banca, delbeneficio della preventiva escussione del debitore principale elamentano che sarebbe stata erroneamente evidenziatal’insussistenza di tale obbligo in ragione dell’intervenuto fallimentodella debitrice principale; obiettano, al riguardo che la Banca, qualecreditore della società fallita, ben avrebbe potuto proporre istanza diinsinuazione al passivo, al fine di vedere soddisfatto il proprio creditoe solo successivamente agire in via esecutiva in danno dei fideiussori.Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non si confrontano con la ratio della decisioneimpugnata che poggia sul rilievo che il contratto di fideiussionesottoscritto dagli odierni ricorrenti non prevedesse affatto il beneficiodella preventiva escussione, dovendo i fideiussori pagare “a primaNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026richiesta”, senza necessità di chiedere il pagamento alla societàgarantita.Neppure la censura risulta correlata all’ulteriore ratio su cui sifonda la sentenza, con cui la Corte d’appello ha pure osservato, inlinea con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di fideiussione,il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, secondocomma, cod. civ. non è esperibile nel caso di fallimento del debitoreprincipale, in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica leprocedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con lastruttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presupponel'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporread esecuzione; potendo il beneficio operare quando le parti abbianoespressamente pattuito l'efficacia della preventiva escussione anchein presenza del fallimento del debitore, ovvero abbiano scelto dicollegare l'esigibilità del debito del fideiussore all'impossibilitàdefinitiva, totale o parziale, di recupero del credito nei confronti deldebitore principale, conseguente alla conclusione della proceduraconcorsuale senza soddisfacimento del credito stesso. (Cass. Sez. 3,30/05/2013, n. 13661).Al riguardo, la corte di merito ha accertato che una clausola delgenere da ultimo richiamata non è stata pattuita.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisionegravata per ‹‹illogica e contraddittoria motivazione della sentenza eviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.61 ss. e 191 ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.››.Si dolgono che i giudici d’appello non avrebbero tenuto in debitaconsiderazione, né posto a fondamento della decisione le provefornite nel corso del giudizio, ed in particolare quelle documentali, edevidenziano che dalla mera produzione degli estratti conto e delleNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026scritture contabili non era possibile desumere con circostanziataesattezza l’ammontare del credito vantato dalla Banca, né verificarela modalità di determinazione delle somme e degli interessiconteggiati, anche ai fini della dedotta illegittimità dellacapitalizzazione trimestrale e dell’eventuale superamento del cd.tasso soglia; ribadiscono, pertanto, che, al fine di analizzare i tassieffettivi applicati dalla Banca, sarebbe stato necessario disporre c.t.u.contabile, che, invece, la Corte d’appello non aveva ammesso,sebbene fossero state mosse specifiche contestazioni.Con specifico riferimento alla nullità delle fideiussioni percontrasto con la legge antitrust, i ricorrenti, nel richiamare in lineagenerale il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che hasanzionato, per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, leclausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, hanno nuovamenteeccepito che trattasi di nullità totale e rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del giudizio, con conseguente possibilità per la parte disollevare la questione anche con la comparsa conclusionale.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.2. Inammissibile è la censura nella parte in cui è dedotta laviolazione della disposizione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., inquanto essa non è formulata nel rispetto dei criteri enunciati dalleSezioni Unite con la sentenza n. 20687 del 2020.Difatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc. civ.La corte d’appello ha richiamato a supporto della decisioneesclusivamente documentazione prodotta dalla Banca (contratti edestratti conto), reputandola idonea a dimostrare il creditomonitoriamente azionato, per cui le contestazioni che i ricorrentimuovono alla valutazione delle prove operata dai giudici d’appellosono, nella sostanza, volte a sollecitare un riesame del merito dellacontroversia, non consentito in sede di legittimità.Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5,22/11/2023, n. 32505).2.3. Infondate sono le ulteriori censure rivolte alla decisionegravata con le quali vengono reiterate doglianze già sottoposte algiudice d’appello e da questi disattese, ed in particolare quelle chetrimestrale degli interessi passivi, risultando dalla sentenza che ilcontratto di conto corrente era successivo alla delibera del Cicr del 9febbraio 2000, attuativa dell'art. 120 del t.u.b., e che in esso laNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata validamenteprevista alla condizione di reciprocità (id est, sia per gli interessi attiviche per quelli passivi) (Cass., n. 11014/2024), ed al presuntosuperamento del tasso soglia usurario, in ragione della accertataprevisione, in contratto, della automatica riduzione degli addebiti perinteressi convenzionali che fossero risultati superiori al Tegm tempoper tempo vigente.2.4. Neppure è ravvisabile la violazione del disposto di cui all’art.191 cod. proc. civ., in quanto la decisione di ricorrere o meno ad unaconsulenza tecnica d'ufficio costituisce esercizio di un poterediscrezionale, sebbene il giudice sia tenuto a motivare il rigettodell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti,dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemitecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini delladecisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sulpresupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbepotuto accertare ( Cass., sez. L, 16/12/2022, n. 37027)Nella specie la corte d’appello, stante la genericità delleallegazioni degli appellanti, recependo la valutazione già svolta dalgiudice di primo grado, ha ritenuto che l’accertamento tecnicocontabile richiesto avesse natura meramente esplorativa e nonpotesse, quindi, apportare alcun utile contributo alla decisione;cosicché la motivazione del diniego non è né carente nécontraddittoria, ma è desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dal quadro probatorio unitariamenteconsiderato (Cass., sez. 6 - 1, 13/01/2020, n. 326).2.5. Inammissibile è invece la doglianza con cui ci si duole dellanullità delle fideiussioni.La questione posta, riguardante il problema dei c.d. “contratti avalle” che recepiscono talune clausole previste dallo schema-tipoNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026elaborato dall’ABI, la cui uniformazione, secondo la valutazione resadalla Banca d’Italia, integra gli estremi di una intesa restrittiva vietatadall’art. 2 della l. antitrust, è stata oggetto di esame delle SezioniUnite di questa Corte, che, con sentenza n. 41994 del 30/12/2021,hanno accolto la tesi che opinava in favore della nullità parziale delcontratto ex art. 1419 cod. civ., per violazione dell’art. 2, comma 2,lettera a), l. n. 287 del 1990 nonché dell’art. 101 TFUE. Ciò in quantotali clausole riproducono quelle dello schema unilaterale costituentel’intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della liberaconcorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenticomprovata, una diversa volontà delle parti.Occorre al riguardo osservare che, se, per un verso, il giudice hal’obbligo di rilevare la nullità del contratto in qualsiasi stato e gradodel giudizio (e, quindi, anche di rigettare la domanda giudiziale), intutte le ipotesi di impugnativa negoziale, per altro verso, la nullitàpuò essere rilevata d’ufficio solo laddove siano acquisiti agli atti delgiudizio tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumerel’esistenza. Giova, infatti, ribadire che il rilievo ufficioso della nullitàcontrattuale non può giammai supplire alle generiche allegazioni edeficienze assertorie che gravano sulle parti (cfr. per tutte Cass., sez.U, nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014, nonché, di recente, Cass.,sez. 1, n. 8669 del 01/04/2025; Cass., sez. 3, 16/09/2025, n.25305).Come è stato più volte rilevato anche con riferimento alla stessaquestione posta dal motivo in esame (v. Cass., sez. 3, n. 34799 del17/11/2021; cfr. anche Cass., sez. 3, n. 26530 del 30/09/2021), lavalutazione della eccezione di nullità del contratto in sede dilegittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano statiaccertati i relativi presupposti di fatto.Nella specie, in ordine a tale accertamento nel giudizio di meritoNumero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026non vi è da parte della ricorrente assolvimento puntuale dell’onereprescritto, a pena di inammissibilità del mezzo, dall’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ.Gli stessi ricorrenti si limitano a riaffermare di avere sollevatol’eccezione di nullità in comparsa conclusionale in primo grado, manon forniscono indicazione del come e del se sia stato allegato eprodotto nel giudizio di merito il provvedimento della Banca d’Italiadel 2005, che è provvedimento amministrativo non soggetto alprincipio iura novit curia, in quanto fatto determinativo della pretesanullità delle clausole, al fine di consentire la verifica della asseritacorrispondenza delle clausole del contratto di garanzia allo schemaABI (Cass., sez. 3, 13/01/2025, n. 863), né se siano stati dedotti edallegati i presupposti per la declaratoria della nullità totale dellefideiussioni.La corte d’appello, d’altro canto, non ha ritenuto intempestival’eccezione, che ha anzi esaminato accertando che il contratto difideiussione riproduceva l’intesa a monte dichiarata restrittiva dellaconcorrenza dall’autorità amministrativa di vigilanza, ma ha posto inrilievo, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite soprarichiamate, che la nullità era limitata alle singole clausole, e nontotale come sostenuto dagli odierni ricorrenti, peraltro ponendo inrilievo che, nella specie, ‹‹la deroga alla proponibilità dell’eccezione didecadenza contenuta nel contratto di fideiussione non rileva, inquanto l’eccezione non è stata sollevata (e, comunque, non sarebbestata sollevata per tempo ovvero con la citazione in opposizione adecreto ingiuntivo)››. Tale ultima statuizione non è stataminimamente attinta con il motivo in disamina.3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delcontroricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 25327/2023Numero sezionale 274/2026Numero di raccolta generale 12312/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]