CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAquale ex socio e successore, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Polisi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Premuda n.1/A;– ricorrenti –Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –nonchéDONNARUMMA ANTONIO;– intimato–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania n. 9271/16/18 depositata in data 24 ottobre 2018 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 9271/16/18 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle en-trate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diNapoli n. 15363/40/2016 con la quale era stato accolto il ricorso dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. TF503AA01644 perII.DD. e IVA relativamente al periodo di imposta 2011 in relazione adoperazioni contestate come soggettivamente inesistenti e a riprese atassazione di imponibile non dichiarato sulla base di p.v.c..2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Ammini-strazione non avesse dimostrato la partecipazione della società allafrode carosello. La decisione veniva interamente riformata dal giudiced’appello, il quale da un lato ravvisava l’assenza di diligenza in capoalla contribuente e quindi la conoscibilità della frode contestata e,Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026dall’altro, riteneva legittimo il calcolo induttivo dei maggiori ricavi datassare.3. Avverso la sentenza d’appello la G.D. [OSCURATO:PERSONA], cessata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore ed ex socioe successore, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tremotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 30.10.2025.4. Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.in cui il difensore si dichiara antistatario e propone istanza di tratta-zione del ricorso in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Anteriormente alla disamina delle singole censure, va esaminata laquestione sollevata nella memoria illustrativa, in cui parte ricorrentededuce che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è cessata in data 31.12.2012ed è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 17.06.2013,con conseguente estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. L'avviso diaccertamento alla base del presente processo è stato notificato in data18 giugno 2015, due anni dopo l'estinzione dell'ente e la notifica, indi-rizzata alla società ormai estinta, è stata ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore.La disciplina della "ultrattività quinquennale" della società ai fini fiscali,di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, non sarebbe appli-cabile al caso di specie perché la norma non ha efficacia retroattiva eNumero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026si applica solo alle estinzioni societarie avvenute dopo la sua entrata invigore.Troverebbe, piuttosto, applicazione l'art. 7-sexies della Legge n.212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), secondo il quale è ine-sistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva deisuoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giu-ridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il desti-natario o estinti.La notifica inesistente è un vizio insanabile, continua parte ricorrente,e non produce alcun effetto giuridico (quod nullum est, nullum produciteffectum) né può essere sanato dalla costituzione in giudizio del desti-natario. Non può soccorrere, nel caso di specie, il fenomeno successo-rio che si instaura tra la società estinta e i soci. Sebbene tale fenomenoconsenta all'Amministrazione di agire nei confronti dei soci per i debitisociali, la giurisprudenza ha chiarito che la notifica dell'atto impositivo,seppur intestato alla società, deve essere validamente indirizzata aisoci in quanto successori (v. Cass. n. 23209 del 2024).2. Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata in memoria. In adesione all’indirizzo giàespresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante benpuò escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricor-renza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, qualora iprincipi applicabili siano consolidati (Cass. Sez. U. n. 14437 del05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi particolare ri-levanza nomofilattica (Cass. Sez. U. n. 8093 del 23/04/2020) e, nelcaso di specie, sia pure con i necessari adattamenti, vi sono delle indi-cazioni che provengono anche dalla giurisprudenza della Sezione sullaquestione.Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/20263. Premesso che l'invocato art. 7-sexies della Legge n. 212/2000 nonpuò trovare applicazione nella presente fattispecie poiché è entrato invigore il 18 gennaio 2024, il Collegio osserva che la sentenza impu-gnata accerta che l’avviso di accertamento è stato notificato, oltre chealla società in persona del liquidatore, ai due Donnarumma quali exsoci.Orbene, la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 22820 del 2025) harecentemente ricordato che «la cancellazione, anche volontaria, dellasocietà dal registro delle imprese e la sua estinzione, è regolamentatadall’art. 2495 cod. civ., tale norma, ratione temporis vigente, preve-deva che “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori de-vono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.ditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei con-fronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse inbase al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, seil mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, seproposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificatapresso l'ultima sede della società”. Successivamente, l’art. 28, comma4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che della norma del codicecostituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa, haprescritto che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liqui-dazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contri-buti, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui a quest’articoloha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Re-gistro delle imprese”. In ordine all’applicazione temporale della disci-plina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della so-cietà (…) questa Corte ha chiarito che essa opera nei confronti dell'Am-Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026ministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscos-sione indicati, limitatamente a tributi o contributi. Ciò, tuttavia, afferi-sce esclusivamente alle ipotesi nelle quali la richiesta di cancellazionedella società dal registro delle imprese, che costituisce presupposto ditale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione,e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014. La norma infatti reca dispo-sizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dalregistro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536; 27 dicembre 2024,n. 34549).».4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, sulla base della prospettazione di parte ri-corrente, al momento della notifica dell’avviso in data 18 giugno 2015nelle mani dell’ex liquidatore la società (cessata in data 31.12.2012,cfr. p.3 ricorso) era estinta da oltre due anni a decorrere dal17.06.2013, data di cancellazione dal registro delle imprese e, in rela-zione a tali circostanze di fatto, rileva che la richiesta di cancellazionedella società dal registro delle imprese, la quale costituisce il presup-posto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della di-sposizione e, pertanto, a partire dal 13 dicembre 2014 (cfr. Cass. n.22820 del 2025 cit.).Inoltre, con riferimento a quanto sostenuto nella memoria, laddove siafferma che la notifica dell’avviso di accertamento è inesistente perchéfatta a “soggetto” non più esistente, è stato condivisibilmente stabilito,in tema di accertamento tributario, che la cancellazione di una societàdi capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, datadi entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014(norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi,Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la ces-sazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenutain giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficioanche in sede di legittimità (v. Cass. n. 13862 del 2025 che ha dispostola cassazione senza rinvio della sentenza impugnata). Dunque, il fattorilevante alla stregua del quale valutare l’applicazione non retroattivadella norma è l’estinzione, con conseguente difetto di legittimazionepassiva ab origine della estinta società in persona dell’ex liquidatore.5. I soci sono stati parti di primo e secondo grado e hanno legittima-zione quali successori, come loro stessi affermano, anche se l’avviso diaccertamento non era diretto nei loro confronti (ex art. 36 del d.P.R.n. 600 del 1973). Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.Sez. U. 3625 del 2025), dopo l'estinzione di una società per cancella-zione, i soci rispondono dei debiti tributari della società estinta solo neilimiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione (art.2495 cod. civ.), non essendovi responsabilità automatica, la situazionedecisa dalle Sezioni unite riguarda una successione per estinzione ma-turata nel corso del processo. I soci sono perciò successori e hannotempestivamente intrapreso l’iniziativa impugnando l’avviso anche senon era diretto nei loro confronti (ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973).6. In conclusione, pronunciando sul ricorso proposto dalla società inpersona dell’ex liquidatore, la sentenza impugnata va cassata senzarinvio, perché la causa non poteva essere iniziata.Le spese di lite tra la società e le parti sono compensate.Con riferimento alla posizione della società va applicato anche nellafattispecie il principio di diritto secondo il quale il raddoppio del contri-buto unificato contemplato dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvioNumero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dallaparte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal mo-mento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricor-rente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si èrivelato del tutto superfluo (cfr. Cass. n.32146 del 2025).7. Venendo, quindi, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale ri-corrente nella qualità di ex socio e successore della [OSCURATO:SOCIETA].,con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell’art.56d.lgs. 546/92, in relazione all’art.360 primo comma, n.4, cod. proc.civ..8. Non sussiste la denunciata extrapetizione poiché, avendo la contri-buente impugnato l’avviso anche sotto il profilo dell’art.39, comma 1,lett. d), d.P.R. n.600/73 e avendo l’Agenzia proposto impugnazionecontro la sentenza di primo grado a lei sfavorevole - tra l’altro, eviden-ziando l’equivoco in cui era occorso il giudice di prime cure, in quanto,in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, come quelle oggettodi contestazione, stante la qualità di società filtro della [OSCURATO:SOCIETA] -l’Ufficio non doveva contestare il passaggio della merce e dei paga-menti, ma l’indebita sterilizzazione dell’IVA, e la questione della legit-timità in sé dell’accertamento, comprensiva, in ragione della tipologiaanalitico-induttiva, del profilo afferente al coefficiente utilizzato ai finidella determinazione del maggior dovuto, era oggetto di gravame.9. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primocomma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applica-zione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n.600/73, 56, comma 5, d.P.R.n.633/72, 7, l. n.212/2000 e 24 Cost. nella parte in cui il giudice ritienelegittimo l’avviso impugnato.Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/202610. Il motivo è infondato. Sulla base delle porzioni dell’avviso e del PVCriprodotti solo in parte nel motivo (cfr. p.27 ricorso) e in misura insuf-ficiente, emerge come il primo di per sé esibisca una motivazione suf-ficientemente dettagliata delle ragioni poste a fondamento della speci-fica contestazione di soggettiva inesistenza delle operazioni, motiva-zione che si compenetra con quella del PVC, il quale descrive una tipicafrode carosello in cui la contribuente è inserita a titolo di società filtro.11. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma,n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 19, d.P.R. n.633/72, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in tema di de-trazione IVA.12. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata applica pedissequa-mente gli insegnamenti della giurisprudenza unionale e interna relati-vamente alle operazioni soggettivamente inesistenti. Va al propositorichiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, in punto dionere della prova in caso di riprese per operazioni contestate comesoggettivamente inesistenti, in tema di IVA come pure di imposte di-rette, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione at-tenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o menonell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'og-gettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destina-tario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimo-strando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e spe-cifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale rico-perta, della sostanziale inesistenza del contraente.Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul con-tribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coin-volto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza edi proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez.5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). Nello stesso senso è la giuri-sprudenza della Corte di giustizia (cfr. CGUE 11 novembre 2021, C-281/20, Ferimet).Nella specie, risulta ampiamente provata, e per vero neppure conte-stata, l’esistenza in sé del meccanismo frodatorio (alla stregua delleaffermazioni della CTR riportate anche in ricorso, cfr. p. 39), con con-seguente spostamento su [OSCURATO:SOCIETA] della prova contraria, in ordine,non già soltanto alla mancata partecipazione a detto sistema, ma, an-ticipatamente, all’adozione di tutte le ordinarie contromisure idonee,nell’ottica di un operatore professionale onesto e diligente, a financoevitare alcun coinvolgimento. Di contro, la consapevolezza della parte-cipazione della società ad operazioni commerciali in evasione d’imposta- come rilevato dalla sentenza impugnata (v. p. 2) dalle stesse dichia-razioni spontanee rilasciate dal legale rappresentante ai militari dellaGuardia di Finanza. Infine, la ricorrente non deduce né allega elementiidondei ai fini del descritto onere della prova contraria.13. In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di GianlucaDonnarumma nei confronti dell’Agenzia, mentre nessun provvedimentoNumero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026dev’essere adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non costi-tuito.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, formulatasolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va inoltre disposta la con-danna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma,cod. proc. civ..L’art.380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] va condannato, nei confronti dellacontroparte, al pagamento della somma determinata di euro 9.000,00ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 4.500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleammende.Numero registro generale 13061/2019Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14627/2026Data pubblicazione 17/05/2026 P.Q.MLa Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senzarinvio limitatamente alla posizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona dell’ex liquidatore, perché la causa non poteva essere iniziatae compensa le spese tra le parti;rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna alla rifusionedelle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro18.000 per compensi;condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 9.000 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma dieuro 4.500 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti