CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 18068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25435/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]'OSSO e [OSCURATO:PERSONA] DELL'OSSO, elettivamente domiciliati in Scanzano ionico, piazza della Rinascenza n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrenti; contro curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ,(AG. C) elettivamente domiciliata in Bari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 120, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ALIANELLI e Canio ROSSETTI, elettivamente domiciliati in Bernalda, corso Umberto n. 300/B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura allegata in calce al ricorso, controricorrenti; e Angelo FOLLINO, intimato; avverso la sentenza n. 275/2014 della Corte d'Appello di Potenza depositata il 19.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Osso e [OSCURATO:PERSONA]Osso, proprietari insieme a [OSCURATO:PERSONA] di un terreno in Comune di Bernalda attinto da una procedura d'esproprio finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Matera l'impresa costruttrice (in allora operante con la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.) e alcuni acquirenti degli appartamenti ivi realizzati, per chiederne la condanna alla restituzione di una porzione di terreno della superficie di m.q. 1.245 asseritamente esterna rispetto all'area considerata negli atti amministrativi della procedura d'esproprio e quindi occupata illegittimamente. I convenuti si costituirono per chiedere il rigetto della domanda, con difese e argomentazioni distinte, ma tutte accomunate dalla negazione dell'affermata occupazione di un'area eccedente quella da espropriare. La società costruttrice chiese anche, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla restituzione di due appartamenti, del valore concordato in C 86.248,30, che erano stati trasferiti in permuta di altra porzione di terreno, sul creduto presupposto che anch'essa fosse di proprietà degli attori, mentre invece era già stata espropriata. Con altro successivo atto di citazione, i medesimi attori avviarono altra causa, questa volta anche nei confronti del Comune di Bernalda, per chiedere - sul presupposto del mancato completamento della procedura espropriativa e, quindi, della definitiva illegittimità dell'occupazione dell'intero terreno - l'accertamento della loro proprietà esclusiva, non solo dell'area di sedime, ma anche del fabbricato ivi eretto, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in un miliardo di lire. Anche in questo caso i convenuti si costituirono per chiedere il rigetto delle domande, con argomenti di rito e di merito. I due processi vennero riuniti, ma il Tribunale di Matera, sezione stralcio, pronunciò una sentenza con la quale decise la sola controversia veicolata nel primo processo. Rigettò la domanda degli attori, li condannò al pagamento della somma di C 86.250 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (società subentrata nel processo alla quasi omonima s.a.s.) e compensò le spese di lite. La sentenza venne appellata dagli odierni ricorrenti, sia per rilevarne la nullità (per omessa pronuncia sulla causa riunita e per mancata indicazione delle parti della stessa, in particolare del Comune di Bernalda), sia per chiedere la riforma della condanna pronunciata nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese il rigetto dell'appello principale, salvo proporre appello incidentale per ottenere la condanna degli attori alla restituzione degli appartamenti, in luogo della condanna al pagamento del loro valore, essendo stata questa la domanda svolta in primo grado in via principale (appello incidentale conforme a una della domande subordinate svolte dalla stessa controparte con l'appello principale).La Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato l'inesistenza della sentenza sulla causa riunita - rimettendola nuovamente al Tribunale - ha respinto l'appello principale, salvo sostituire la condanna al pagamento della somma di denaro con la condanna alla restituzione dei due appartamenti, e, per quanto qui ancora di interesse, ha condannato gli attori alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di cui nel frattempo era stato dichiarato il fallimento), di tre quarti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando compensato il restante quarto. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Osso e [OSCURATO:PERSONA]Osso hanno proposto ricorso articolato in tre motivi. Al ricorso hanno replicato con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], che non si era costituito nemmeno in grado d'appello. I ricorrenti e la curatela del fallimento, hanno — depositato memoria e la Procura Generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte. Con atto depositato il 26.1.2022, il difensore dei ricorrenti ha depositato, unitamente ad apposita procura speciale, dichiarazione di rinuncia ai primi due motivi di ricorso, tenendo fermo il terzo. RAGIONI DELLA DECISIONE1. L'esame della fondatezza dei primi due motivi di ricorso è reso superfluo dalla sopravvenuta rinuncia agli stessi da parte del difensore dei ricorrenti, munito di apposita procura speciale. Si tratta della pretesa «Violazione dell'art. 331 c.p.c. ... per omessa integrazione del contraddittorio di alcune parti del procedimento di primo grado (Comune di Bernalda)» (primo motivo) e della pretesa «Violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. ... per aver ritenuto inammissibile il quinto motivo di impugnazione (quello relativo alla statuizione del rigetto della domanda di rilascio del terreno)» (secondo motivo). 1.1. Non trattandosi di rinuncia al ricorso, ma soltanto di rinuncia ad alcuni dei motivi, che non determina l'estinzione del processo, non si applica l'art. 390 c.p.c. ed è irrilevante la mancanza di notificazione della rinuncia stessa alle controparti costituite. La rinuncia ad alcuni motivi, pur non producendo il tipico effetto estintivo del processo, dimostra tuttavia la carenza di interesse alla decisione di parte ricorrente, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso in parte qua (v. Cass. s.u. n. 28182/2020, con riferimento alla rinuncia priva di efficacia estintiva del processo, perché tardiva). 1.2. Poiché il motivo di impugnazione che viene tenuto fermo riguarda solo la regolazione delle spese di lite, la rinuncia parziale e la conseguente sopravvenuta inammissibilità dei due motivi di ricorso comportano il passaggio in giudicato della decisione sul merito. Pertanto, non risulta pertinente al caso di specie il principio secondo cui la procura speciale non è necessaria per rinunciare ad uno o più motivi di ricorso; il principio è infatti affermato da questa Corte sulla base della considerazione che tale rinuncia parziale di norma non comporta «la disposizione del diritto in contesa», ma soltanto «una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà di impugnazione» (Cass. n. 22269/2016; Cass. ord. n. 414/2021). Tuttavia, l'inapplicabilità di tale principio è irrilevante, posto che il difensore dei congiunti Dell'Osso ha prodotto con l'atto di rinuncia una procura speciale da loro appositamente sottoscritta. 1.3. Il primo motivo di ricorso, nonostante riguardi l'omessa integrazione del contraddittorio, è da considerare anch'esso rinunciabile, tenuto conto che la non integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado non rilevata dal giudice non determina l'inesistenza, ma la semplice nullità della sentenza, sicché il relativo vizio, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione, formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione (Cass. ord. n. 19574/2018; Cass. n. 8636/2011; Cass.n. 8141/2004). La possibilità che la sentenza d'appello passi in P.2 giudicato nonostante la non integrità del contraddittorio, in mancanza di ricorso per cassazione, comporta, quale evidente corollario, la possibilità che la parte rinunci, dopo averlo presentato, al ricorso fondato su quel motivo. 2. Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) in riferimento alla parziale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito in favore del fallimento Mastropasqua». 2.1. Si lamenta che la Corte d'Appello non abbia valutato l'esito globale e unitario della lite, nonché il numero e il valore delle domande degli appellanti accolte e di quelle respinte. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.2.1. I ricorrenti non mettono in discussione la «soccombenza reciproca», del resto evidente, che la invocata disposizione di legge indica (e ha sempre indicato, in tutte le sue versioni succedutesi nel tempo) quale uno dei presupposti della possibile compensazione delle spese, «parzialmente o per intero». E la Corte d'Appello ha per l'appunto parzialmente compensato le spese dei due gradi di giudizio, pronunciando condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., limitata alla quota di tre quarti.2.2.2. Merita a questo punto di essere richiamata, con convinta adesione, la massima secondo cui «La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.» (Cass. n. 30592/2017; conf. Cass. n. 2149/2014; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 14459/2021). 2.2.3. In definitiva, è da escludere che alle censure mosse dai ricorrenti all'uso del suo potere discrezione fatto dal giudice di merito possa corrispondere, anche solo in astratto, la denunciata violazione o falsa applicazione di legge. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese di questo grado di giudizio, che liquida - d'ufficio, in mancanza di nota - in C 5.500, oltre a C 200 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore solidale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in C 3.600, oltre a C 200 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un