CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 31559/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6344-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - I [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 13/01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone un articolato motivo di ricorso, ex artt. 362 cod.proc.civ. e 111, co. 8^ Cost., per la cassazione della sentenza n. 5 del 13 gennaio 2020, non notificata, con la quale la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, in accoglimento del ricorso proposto ex art.202 lett.g) CGC dal Procuratore Generale della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], ha: - in fase rescindente, revocato la sentenza n. 9/2019 con la quale il medesimo giudice contabile di appello, in riforma della prima deci- sione (C.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 399/17), aveva assolto il Panzironi da ogni addebito di danno erariale rinveniente dalla commissione, nella gestione di vertice di [OSCURATO:SOCIETA], di illeciti accer- tati da sentenza penale di condanna in giudicato (Cass.pen. n. 30441/18 confermativa di C.App. Roma n.1153/17); - in fase rescissoria, confermato la decisione riformata con la senten- za revocata e quindi condannato il Panzironi, a titolo di risarcimento del danno erariale, al pagamento a favore di Comune di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 1.757.915,00 oltre accessori e spese. La Corte dei [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, ha in particolare osservato che: 2 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 - all'esito del giudicato penale erano residuate a carico del Panzi- roni tre fattispecie dannose: a. di illegittimo affidamento da par- te di [OSCURATO:SOCIETA] di un incarico a Consel ([OSCURATO:PERSONA]) per la for- mazione professionale superiore, finalizzato alla selezione dei candidati alla qualifica di autisti, operatori ecologici ed interratori in assenza, da parte del medesimo Consorzio, dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro, in violazione degli artt.4 d.vo 276/03 e 27 d.lvo 163/06; b. di assunzione a tempo indeterminato presso [OSCURATO:SOCIETA], disposta con determina 7 settembre 2009 n. 244, di n.23 autisti di mezzi pe- santi in violazione dei principi stabiliti per il reclutamento del personale ex art. 35 nel decreto legislativo 165/01; c. di illegit- tima assunzione di n. 41 dipendenti per chiamata diretta, avve- nuta in prossimità del 20 ottobre 2008, in violazione della nor- mativa di cui all'articolo 18 del dl 112/08 conv.in l. 133/08; - con la sentenza revocata il giudice di appello, pur dopo aver da- to atto della operatività nel caso di specie del principio di cui all'articolo 651 cpp, con conseguente preclusività nel giudizio ci- vile o amministrativo della sentenza penale irrevocabile di con- danna, pronunciata in seguito a dibattimento, in ordine alla sus- sistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, aveva poi riformato la sentenza di condanna di primo grado rimettendo “incautamente in discus- sione fatti e comportamenti accertati come tali dal giudice pena- le” (sent.pag.6), con ciò rendendo una decisione in conflitto con il pregresso giudicato e violando lo stesso articolo 651 citato, co- stituente eccezione espressamente disciplinata alla regola gene- rale dell'autonomia tra giudizio penale e giudizi civili ed ammini- strativi; 3 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 - il fatto che il Panzironi avesse causato un consistente danno era- riale nella sua qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] era stato accertato, all'esito di ben tre gradi di giudizio, con senten- za penale passata in giudicato, non potendosi più mettere in di- scussione la responsabilità del medesimo per le tre condotte su indicate; - il contrasto col giudicato penale emergeva anche sul punto qua- lificante della assoggettabilità delle società in house, come [OSCURATO:SOCIETA], alle preclusioni normative sull'assunzione diretta di perso- nale non dirigenziale, così come affermato dalla citata sentenza della Cassazione penale, determinativa del giudicato, sulla base dell'orientamento di legittimità formatosi, seppure ai fini della giurisdizione, in materia; - la sentenza revocata era perciò segnata da un evidente errore da parte del giudice di appello, il quale aveva operato “una ori- ginale, quanto bislacca ricostruzione normativa applicabile al ca- so di specie, non soltanto dubbia ma in totale contrasto con quanto affermato dalla Cassazione, in via definitiva e vincolante anche per gli accertamenti del giudice contabile, come invece correttamente fatto da quello di prime cure, della cui decisione ha operato la riforma onde mandare assolto il Panzironi” (sent.pag.12); - su questo presupposto il ricorso per revocazione proposto dal Procuratore Generale doveva dunque essere accolto per la ri- scontrata contrarietà, non valutativa ma ex actis, della sentenza di appello ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata ex articolo 202 lett.g) cit. e 395, co.1^, n. 5 cod.proc.civ.; 4 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 - in via sostitutiva della sentenza revocata, doveva riaffermarsi la condanna del Panzironi al risarcimento del danno come già di- sposta dal giudice di prime cure. § 2. Con l’unico articolato motivo di ricorso il Panzironi lamenta ‘difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello straripamento di potere’. Ciò perché, accogliendo il ricorso per revocazione del Procuratore Generale (in realtà inammissibile), la sentenza impugnata era fuoriuscita dai limiti della giurisdizione sua propria, per attingere alla funzione legi- slativa nel momento in cui aveva dato corso “ad un mezzo di impugna- zione atipico (una sorta di appello sull'appello) che finisce col risolversi nella celebrazione di un terzo grado di giudizio di merito, non previsto dall'ordinamento” (ric.pag.8). Nel fare ciò, la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che la revocazione era consentita, ex artt.202 lett.g) CGC e 395, co. 1^, n. 5) cod.proc.civ., solo in presenza di contrasto con altra sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e sempre che la stessa non avesse pronunciato sulla relativa eccezione. Nessuno di questi presupposti sussisteva nel caso concreto, atteso che: - la vincolatività del giudicato penale ex articolo 651 cpp (norma della quale il giudice di appello si era fatto espressamente carico e la cui applicabilità era stata fatta oggetto di contraddittorio tra le parti) concerneva la realizzazione materiale, la riferibilità sog- gettiva e la qualificazione dei fatti contestati in sede penale, ma ciò non escludeva la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice contabile in ordine alla loro rilevanza anche sul diver- so piano della responsabilità erariale; - la sentenza inopinatamente revocata aveva appunto reso questa autonoma valutazione di merito, giungendo alla conclusione che i fatti, pur definitivamente accertati in sede penale, non erano 5 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 idonei (quantomeno per difetto di nesso causale) a determinare alcun danno erariale, posto che (prima fattispecie in addebito) [OSCURATO:SOCIETA] si era proficuamente avvalsa dell'opera di selezione dei candidati da parte di Consel, e che (seconda e terza fattispecie) nessun pregiudizio era ad essa derivato neppure per le modalità di assunzione dei dipendenti non dirigenziali extra-concorso e per chiamata diretta, trattandosi del resto di modalità allora non precluse alle società partecipate in house, non normativamente riconducibili alla nozione di ‘amministrazione pubblica‘ (art.1 co.2^, d.lvo 165/01; art.18 dl 112/08); - del giudicato asseritamente ostativo non sussistevano comunque gli elementi né soggettivi (dal momento che il processo penale si era svolto tra parti diverse, non avendo ad esso partecipato il procuratore contabile), né oggettivi (una cosa essendo la re- sponsabilità penale ed altra quella amministrativa e contabile). In definitiva, il giudice della revocazione si era ‘inventato’ un mezzo di impugnazione abnorme perchè non previsto dalla legge, così da sindacare, nella sentenza revocata, pretesi errori di giudizio del tutto ininfluenti ai fini della richiesta revocazione. Il che si traduceva ap- punto in uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione rile- vante, ex art.111, co.8^, Cost., quale radicale stravolgimento delle norme, ovvero quale applicazione di una norma nuova creata ad hoc dal giudice speciale, come più volte ritenuto da questa Corte di legit- timità. § 3. Si è costituito con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero respinto. Ciò perché: - alla luce di quanto più volte affermato da questa Corte di legit- timità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 6 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore (fattispecie dedotta in giudizio dal Panzironi) doveva ritenersi configurabile solo allorquando il giudice speciale avesse applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata; - al contrario, qualora egli si fosse limitato al compito meramente interpretativo di una norma esistente, l’eventuale vizio si risol- veva in un error in procedendo o in judicando, anche se questa attività interpretativa avesse dato in ipotesi origine ad un prov- vedimento abnorme ed anomalo, con stravolgimento delle nor- me di riferimento; - nel caso di specie, la sentenza impugnata si era appunto limita- ta a fornire una propria interpretazione delle disposizioni legit- timanti la revocazione e la vincolatività del giudicato penale, e questa interpretazione, quand’anche reputata errata, non pote- va in nessun caso rilevare in termini di sconfinamento e di ec- cesso di potere giurisdizionale. Il ricorrente ha depositato memoria. § 4.1 Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo o della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] pronunciate su impu- gnazione per revocazione, un problema di giurisdizione può porsi solo con riguardo alla sussistenza in sé del potere di revocazione e non alle moda- lità del suo concreto esercizio, le quali possono al più integrare errori in procedendo o in judicando non significativi di sconfinamento di potere giurisdizionale, quanto soltanto di cattivo esercizio della giurisdizione siccome esercitata entro i suoi limiti interni. Ciò perché “la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricor- renza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; per- 7 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 tanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordina- mento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice ammi- nistrativo” (Cass.SSUU n. 29082/19). Si è poi osservato, (Cass.SSUU n. n. 28214/19, con ulteriori richiami) come una questione di giurisdizione possa in questi casi sorgere: “(…) solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. U., 12 dicembre 2018, n. 32179, Cass., Sez. U., 11 luglio 2019, n. 18670, e Cass., Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20180, in conformità con quanto statuito, a proposito delle sentenze del Consiglio di Stato in sede di revocazione, da Cass., Sez. U., 23 luglio 2014, n. 16754, e da Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1520)”. Si tratta di indirizzo che coerentemente consegue – anche alla luce della sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale - alla più generale delimitazione del sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, nel senso che: - questo sindacato concerne le ipotesi di difetto assoluto di giuri- sdizione per ‘invasione’ o ‘sconfinamento’ nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per ‘arretramento’ rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizio- nale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le qua- li ricorrono quando la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio di Stato af- fermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribu- zione; - la particolare fattispecie (qui dedotta) di eccesso di potere giu- risdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore “è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non 8 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento ‘abnorme o anomalo’ ovvero abbia compor- tato uno ‘stravolgimento’ delle ‘norme di riferimento’, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un ‘error in iu- dicando’, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdi- zione" (tra le molte, Cass.SS.UU.nn.30653/18; 7926/19; 8311/19; 29082/19; 413/20); - una simile violazione dei limiti esterni della giurisdizione deve muovere pertanto dalla ‘creatività’ del giudice speciale nella produzione di una norma ad hoc, non già dalla maggiore o mi- nore gravità dell’errore interpretativo occorso sulla norma esi- stente ed applicata (anche al limite dell’abnormità e stravolgi- mento di senso), il quale “rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpreta- zione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. (…)” (Cass.SSUU n. 27770/20; v. anche, più di recente, Cass.SSUU n. 19244/21). § 4.2 Orbene, nel caso di specie è evidente che, nella sostanza, si tratti proprio di censura sul concreto esercizio del potere giurisdizionale di revocazione, lamentandosi segnatamente in ricorso che la Corte dei [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza qui impugnata, avrebbe errato: - nell'individuare in quello penale un giudicato ostativo integrante ipotesi di revocazione ex articolo 202 lett.g) CGC di cui al d.lvo 174/16 (“1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quan- do:(…) g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia 9 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 pronunciato sulla relativa eccezione”), dal momento che quel giudicato sarebbe intercorso tra parti diverse ed avrebbe avuto ad oggetto una responsabilità diversa (penale e non ammini- strativa – erariale); - nel fare applicazione dell'articolo 651 cpp il quale, ferma re- stando la preclusione sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte del prevenuto e sulla sua illiceità penale, non esplicherebbe invece alcuna efficacia preclusiva sulla rile- vanza contabile ed erariale di quei fatti seppure definitivamente accertati; - nell'interpretare (“d’ufficio”) il giudicato penale: sia individuan- do in esso un effetto preclusivo anche per quanto concerneva l'obbligo normativo per le società in house di fare ricorso alle assunzioni non dirigenziali per concorso e non per chiamata di- retta, sia per quanto riguardava la necessaria derivazione cau- sale di un danno erariale dalla violazione di questo obbligo (de- rivazione esclusa nel merito dalla sentenza revocata); - nel ritenere che solo la sentenza del giudice contabile di primo grado fosse conforme al giudicato penale; - nel non considerare, quale limite alla revocazione, che la que- stione della preclusività del giudicato penale nel procedimento contabile, ex articolo 651 cpp, era stata comunque fatta ogget- to, in appello, di eccezione e specifico contraddittorio tra le par- ti. E’ attraverso l’enucleazione di questi plurimi ‘errori’ che, secondo quan- to sostenuto dal ricorrente, verrebbe appunto a riempirsi di contenuto il denunciato eccesso di potere giurisdizionale, mediante l’’invenzione’ di una norma processuale nuova avente ad oggetto una diversa ed ulteriore ipotesi di revocazione della sentenza del giudice contabile o, addirittura, 10 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 un mezzo di impugnazione nel merito (di doppia revisione in terzo grado tramite “appello su appello”) sconosciuto all’Ordinamento. L’applicazione dei su riportati criteri delimitativi del sindacato di legit- timità sulla giurisdizione non consente però di condividere questa conclu- sione, dal momento che la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] ha fatto qui applicazione delle due norme di riferimento (artt. 202 lett.g) CGC e 651 cpp) ancora entro i margini della loro portata interpretativa (quanto a rilevanza revocatoria del giudicato penale di condanna) e senza fare ricorso ad altre ed innova- tive disposizioni, processuali o sostanziali, da essa create per regolare la fattispecie nel superamento dei confini delle prerogative riservate al legislatore. In definitiva, il ricorso si prefigge di far valere come eccesso o sconfi- namento di giurisdizione quelli che, a tutto concedere, costituirebbero vizi di violazione ovvero falsa applicazione di legge; da qui la sua inammissi- bilità. Non si fa luogo a liquidazione delle spese, stante la veste di parte in senso solo formale rivestita dal Procuratore Generale controricorrente. PQM La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modi- ficato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso prin- cipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, tenuta- si in data 19 ottobre 2021. F.to [OSCURATO:PERSONA] 11 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 6344/2020 Numero sezionale 472/2021 Numero di raccolta generale 31559/2021 Data pubblicazione 04/11/2021 12 F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4