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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 04871/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13/07/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ratificato l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 22/06/2022 ed ha revocato in via definitiva il beneficio della detenzione domiciliare per ragioni di salute ex art. 47 ter comma 1 ter ord. pen., già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 03/11/2021.

A fondamento del provvedimento, il Tribunale richiamava le plurime denunce per reati connessi alla violazione legge stupefacenti, commessi da Spicuglia in costanza di beneficio, sfociati nell'arresto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del condannato per evasione, e uso di certificati medici falsi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, come unico motivo di ricorso, la nullità dell'impugnata ordinanza per mancata notifica al condannato ed ai suoi difensori dell'avviso di fissazione dell'udienza tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.

2. Innanzitutto rileva il Collegio come non figuri tra gli atti trasmessi a questa Suprema Corte, né risulta allegata al ricorso, la nomina fiduciaria in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha firmato il ricorso in esame.

3. Va poi rilevato, in ogni caso, come il ricorso risulta inammissibile per genericità, non essendo specificato il nominativo dei due difensori in relazione ai quali si sarebbe verificata l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza.

4. Il ricorso si appalesa infine manifestamente infondato: dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il decreto di fissazione dell'udienza del 13 luglio 2022 è stato notificato allo Spicuglia, ristretto presso la casa circondariale di Siracusa e, in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, al difensore di ufficio contestualmente designato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/07/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha ratificato l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 22/06/2022 ed ha revocato in via definitiva il beneficio della detenzione domiciliare per ragioni di salute ex art. 47 ter comma 1 ter ord. pen., già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 03/11/2021. A fondamento del provvedimento, il Tribunale richiamava le plurime denunce per reati connessi alla violazione legge stupefacenti, commessi da Spicuglia in costanza di beneficio, sfociati nell'arresto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del condannato per evasione, e uso di certificati medici falsi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, come unico motivo di ricorso, la nullità dell'impugnata ordinanza per mancata notifica al condannato ed ai suoi difensori dell'avviso di fissazione dell'udienza tenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. 2. Innanzitutto rileva il Collegio come non figuri tra gli atti trasmessi a questa Suprema Corte, né risulta allegata al ricorso, la nomina fiduciaria in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha firmato il ricorso in esame. 3. Va poi rilevato, in ogni caso, come il ricorso risulta inammissibile per genericità, non essendo specificato il nominativo dei due difensori in relazione ai quali si sarebbe verificata l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza. 4. Il ricorso si appalesa infine manifestamente infondato: dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il decreto di fissazione dell'udienza del 13 luglio 2022 è stato notificato allo Spicuglia, ristretto presso la casa circondariale di Siracusa e, in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, al difensore di ufficio contestualmente designato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est
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