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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1992

Cassazione n. 06190/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per sottrarsi al controllo degli operanti che stavano procedendo ad attività di identificazione e di contrasto di attività criminose nella zona portuale ove veniva trovato l'imputato.

In particolare, Milanovic dapprima ha colpito con pugni il cofano della vettura di servizio, proferendo quindi nei confronti degli operanti che erano scesi dal mezzo l'espressione "... arrestatemi che ve la faccio pagare ... cosa vuoi fare con me? ... conosco la legge", condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la libertà di azione degli operanti; sotto altro profilo, non colgono nel segno i rilievi critici del ricorrente in ordine alla non configurabilità della fattispecie contestata per avere l'imputato agito prima ancora che gli operanti compissero l'atto di ufficio, dal momento che, comunque, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (così, Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per sottrarsi al controllo degli operanti che stavano procedendo ad attività di identificazione e di contrasto di attività criminose nella zona portuale ove veniva trovato l'imputato. In particolare, Milanovic dapprima ha colpito con pugni il cofano della vettura di servizio, proferendo quindi nei confronti degli operanti che erano scesi dal mezzo l'espressione "... arrestatemi che ve la faccio pagare ... cosa vuoi fare con me? ... conosco la legge", condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la libertà di azione degli operanti; sotto altro profilo, non colgono nel segno i rilievi critici del ricorrente in ordine alla non configurabilità della fattispecie contestata per avere l'imputato agito prima ancora che gli operanti compissero l'atto di ufficio, dal momento che, comunque, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (così, Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 06190/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris