CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1971
Cassazione n. 13198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato - applicando, in luogo della pena detentiva, la pena pecuniaria - la sentenza del Tribunale di Pisa dell'Il marzo 2024, che aveva condannato l'imputato ex art. 256, lettera a), del d. Igs. n. 152 del 2006; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui si nega l'esistenza di un errore inevitabile ex art. 5 cod. pen., idoneo a far venire meno l'elemento soggettivo del reato contestato; che la prospettazione difensiva evidenzia la condizione di privato cittadino dell'imputato, differente da quella dell'imprenditore soprattutto in ordine agli oneri informativi previsti dall'ordinamento - i quali, nel caso di specie, sarebbero stati adempiuti - nonché la ragionevolezza dell'affidamento dell'imputato nella liceità della propria condotta; che, in aggiunta, la difesa mira a criticare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i concetti di autorizzazione, iscrizione o comunicazione a cui fa riferimento il d.lgs. n. 152 del 2006 sono elementi extragiuridici integranti il precetto penale, per cui l'errore che vede su questi si traduce in errore sulla legge non scusabile ex art. 5 cod. pen., finendo per innalzare il livello di diligenza richiesto dall'ordinamento al privato cittadino che intraprende un'attività di raccolta rifiuti non pericolosi; che, con un secondo motivo di ricorso, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché: da un lato, i giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito rilevanza a fatti anteriori - mai accertati in sede giudiziale, ma ammessi dall'imputato - a quello oggetto del presente procedimento, desumendone l'abitualità del comportamento, di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; dall'altro, anche a voler ritenere sussistente l'abitualità dell'imputato, le condotte in questione potrebbero ritenersi collocate in un unico spazio temporale, in quanto frutto di un'unica violazione, e, pertanto, non preclusive dell'applicazione dell'istituto; che, con un terzo motivo, la parte si duole di vizi motivazionali, sul rilievo che la Corte non avrebbe esplicitato il calcolo e gli indici sottesi alla "conversione della pena detentiva in pena pecuniaria", rendendo così impossibile per l'imputato contestare la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché in parte riproduttivo di motivi di censura del tutto generici, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, e in parte afferente a pretesi vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in realtà manifestamente insussistenti; 2che, in merito al primo motivo - come già rilevato dalla Corte distrettuale - è perfettamente logico ritenere che l'imputato fosse pienamente consapevole della sua attività, avendo lui stesso dichiarato di svolgerla abitualmente per trarne profitto per vivere; che in ragione di ciò E del tutto inverosimile, il fatto che egli non si fosse informato sugli oneri derivanti da tale attività e sulla normativa di riferimento; che, per quanto riguarda il secondo motivo di censura, la difesa, in parte, non sembra confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, e, in parte, sostiene una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, poiché i giudici di merito - a pag. 2 della sentenza - forniscono una specifica motivazione circa il rigetto del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., basata sulla stessa ammissione dell'imputato circa la professionalità della sua attività illecita; che, con riferimento al terzo motivo di doglianza, deve rilevarsi che la Corte di appello ha fornito idonea motivazione sul trattamento sanzionatorio, non avendo proceduto ad alcuna conversione, ma avendo semplicemente applicato la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, vista l'alternatività prevista dalla disposizione incriminatrice, ed avendola mantenuta in una misura largamente inferiore al medio edittale. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.M