CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3655-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 999 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.82, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3655/2016 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 999/2022 Numero di raccolta generale 11503/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 125/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Ancona, per quanto ancora rileva, negando la configurabilità di una ipotesi di demansionamento in danno del lavoratore ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e riformando in parte qua la sentenza di primo grado, rigettava ogni richiesta risarcitoria. Osservava la Corte territoriale che la ricognizione degli ordini di servizio emanati dal Comandante dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], alle dipendenze del quale operava il tenente Latini nel periodo nel quale ha lamentato la dequalificazione, ha consentito di escluderla, essendo il Latini risultato sempre adibito a compiti propri della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 categoria di appartenenza, la D, così rispettata Numero registro generale 3655/2016 Numero sezionale 999/2022 la previsione di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 Numero di raccolta generale 11503/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 del 2001. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il tenente Latini. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sollecitando il rigetto del ricorso. Deposita memoria la parte ricorrente. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’Allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999. In estrema sintesi, ci si duole che il lavoratore, ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di tenente, inquadrato nella cat. D1, avrebbe invece svolto mansioni e compiti propri del mero agente, appartenente alla categoria C. Si lamenta pertanto l’impossibilità di ricondurre detta ipotesi all’alveo dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e comunque si contesta che di detta disposizione possa darsi “una interpretazione del tutto formale slegata da un concetto di reale F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3655/2016 difesa del patrimonio professionale del Numero sezionale 999/2022 Numero di raccolta generale 11503/2022 lavoratore”. Data pubblicazione 08/04/2022 2. Con il secondo mezzo si censura il mancato esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La questione centrale, riproposta sotto altro profilo, resta quella del dedotto demansionamento che sarebbe stato operato, con riconduzione delle attività del tenente Latini a quelle del mero agente di polizia municipale e quindi nell’alveo della categoria C e non D, attraverso la sottrazione del ruolo di coordinamento della viabilità e del comando della Polizia ambientale. Viene sottolineato che il tratto differenziale tra le due categorie C e D è rappresentato proprio dal coordinamento, venendo meno il quale non vi è alcuna possibilità di distinguere tra le mansioni, le funzioni e i compiti propri delle due sopraindicate categorie. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché entrambi riferiti alla questione del dedotto demansionamento. Orbene, l’esame dei tratti descrittivi delle due categorie come delineati nel c.c.n.l. del 31.3.1999, all. A - che questa Corte può conoscere F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3655/2016 indipendentemente dalle allegazioni delle parti, Numero sezionale 999/2022 Numero di raccolta generale 11503/2022 atteso che costituisce principio consolidato (fra Data pubblicazione 08/04/2022 le ultimissime si veda, Cass. n. 7641/2022) quello secondo il quale il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile d’ufficio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio “iura novit curia”, al suo reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte - consente di evidenziare l’infondatezza della deduzione secondo cui il segno distintivo tra le due categorie consisterebbe nella funzione di coordinamento rinvenibile nella categoria D e non invece nella C, sicché la sottrazione di detta funzione ridonderebbe ineluttabilmente in una ipotesi di demansionamento. L’assunto è infondato, perché il discrimine fra le due categorie risiede non già nelle funzioni di coordinamento (potenzialmente attribuibili anche a personale inquadrato in categoria C), ma nel rilievo che la categoria C è connotata da competenze monospecialistiche, mentre plurispecialistiche sono quelle della categoria D; inoltre la responsabilità dei risultati attiene a diversi processi produttivi e non ad uno solo di essi per la categoria D e solo quest’ultima è F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3655/2016 deputata alla risoluzione di problemi di elevata Numero sezionale 999/2022 Numero di raccolta generale 11503/2022 complessità. Data pubblicazione 08/04/2022 Per il resto, le ulteriori doglianze svolte nei due motivi di ricorso - con le quali si chiede di fatto al giudice di legittimità di rivalutare gli ordini di servizio dai quali la Corte territoriale ha desunto che il lavoratore è sempre stato assegnato a compiti e mansioni conferenti il suo grado e la categoria D di appartenenza - sono inammissibili perché si traducono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio che non può essere compiuta in questa sede. Corroborano e consolidano le ragioni del rigetto anche altre due considerazioni. In primo luogo va data continuità al principio, più volte affermato da questa S.C. (v., ex aliis, Cass.n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell' equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 3655/2016 inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'art. Numero sezionale 999/2022 Numero di raccolta generale 11503/2022 2103 c.c. Data pubblicazione 08/04/2022 In secondo luogo, in disparte quanto si è già innanzi detto in ordine alla funzione di coordinamento ed al rilievo che essa non costituisce connotazione distintiva della categoria D rispetto alla C, si deve aggiungere in termini più generali (si veda, tra le altre, Cass.n. 22405/2020) che il conferimento della posizione organizzativa (ex c.c.n.l. del 31.9.1999) non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, nella specie, proprio la D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico - non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento. Ne consegue l’infondatezza del ricorso.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 4. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza Numero registro generale 3655/2016 Numero sezionale 999/2022 anche quanto alle spese. Numero di raccolta generale 11503/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4