CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1985
Cassazione n. 23092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1985 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 494 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con enunciati assertivii un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ( DfSPCg.'3 [OSCURATO:PERSONA] 2 . 2026 2