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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 27719/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18412/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

23. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza n. 303/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 07.04.09 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio con veicoli e mezzi meccanici sulla strada interpoderale che collega il fondo dell'attrice con la via comunale attraversando le diverse proprietà dei convenuti.

Il Tribunale accolse la domanda attorea e costituì la servitù su numerosi mappali di proprietà dei convenuti, secondo il tracciato individuato nella consulenza tecnica di ufficio all'uopo disposta.

Poiché, tuttavia, nelle conclusioni dell'attrice non era stato richiesto l'asservimento del mappale n, 120, il dictum del primo giudice non indicò tale mappale tra quelli assoggettati alla servitù di passaggio.

La Corte d'appello di Genova, rigettato l'appello principale dei convenuti, accolse l'appello incidentale dall'attrice e, in riforma della sentenza di primo grado, assoggettò alla servitù di passo in favore del fondo Moraglia anche il mappale 120 di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte d'appello, infatti, «l'omessa specifica menzione da parte della sentenza del Tribunale (e prima ancora da parte dell'atto introduttivo del giudizio) del mappale 120 per _/ indicare il complessivo fondo dei convenuti Regina-Albanese risulta frutto di una mera imprecisione espressiva del giudice (e, prima ancora, dell'attrice) nell'elencazione di numeri del mappale e non certo di una (inesistente) convinzione che la domanda attorea non si riferisse al fondo Regina-Albanese nel suo complesso formato da tutti e tre i mappali 119, 120, 501» (pag. 5, § 5, della sentenza).

La corte distrettuale ha inoltre rigettato la doglianza degli appellanti sulla misura dell'indennità ex art. 1053 c.c., escludendo che in tale misura potessero rientrare i costi anteriormente sopportati per la realizzazione del tracciato stradale dai proprietari dei fondi asserviti, «senza alcun collegamento temporale e funzionale con la domanda giudiziale avversaria» (pagina 6 della sentenza impugnata); invero, scrive il giudice di secondo grado, «gli appellati tendono a confondere il caso concreto in esame (rientrante nella previsione degli art. 1051 e 1053 c.c.) con quello che avesse ad oggetto la partecipazione dell'attrice Moraglia alla comunione di una strada privata ed agli oneri derivanti da una tale comproprietà» (pagina 7 della sentenza impugnata).

Per la cassazione della sentenza di appello i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in due motivi.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17.03.22, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la errata e contraddittoria motivazione della sentenza, là dove la Corte di appello ha costituito la servitù anche sul mappale 120, escluso dalla domanda formulata in primo grado dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; si dolgono della errata applicazione dell'art. 287 c.p.c. in cui la Corte di appello è incorsa procedendo all' etero-integrazione della domanda della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in violazione del predetto art. 112 c.p.c. ed in accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto; deducono l'inammissibilità della domanda proposta in appello in ordine al mappale 120, per violazione dell'art. 345 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, perché in sostanza attinge l'ermeneusi della domanda giudiziale operata dal giudice di merito nell'esercizio dei poteri che istituzionalmente gli competono, D'altra parte, a fronte di una interpretazione espressa della domanda giudiziale, il vizio di ultrapetizione non è nemmeno astrattamente predicabile, giacché, come questa Corte insegna, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (così, Cass.20718/18; conf.

Cass. 21874/15, Cass. 2630/14).

Va infine ricordato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi" (Cass. 7322/19).

Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato.

Con il secondo motivo di ricorso ricorrenti i lamentano la Violazione dell'art. 1053 c.c. e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, là dove essa non liquidato l'indennità prevista da tale disposizione nella misura minore di quella indicata dal CTU, escludendo i costi sostenuti dai ricorrenti per costruire la prima parte della strada.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con l'ordinanza n. 21866/20, che l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli.

Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale.

Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha escluso dal calcolo dell'indennità ex art. 1053 c.c. il pregresso esborso per la realizzazione della strada.

Il ricorso è, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.700, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18412/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza n. 303/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 07.04.09 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio con veicoli e mezzi meccanici sulla strada interpoderale che collega il fondo dell'attrice con la via comunale attraversando le diverse proprietà dei convenuti. Il Tribunale accolse la domanda attorea e costituì la servitù su numerosi mappali di proprietà dei convenuti, secondo il tracciato individuato nella consulenza tecnica di ufficio all'uopo disposta. Poiché, tuttavia, nelle conclusioni dell'attrice non era stato richiesto l'asservimento del mappale n, 120, il dictum del primo giudice non indicò tale mappale tra quelli assoggettati alla servitù di passaggio. La Corte d'appello di Genova, rigettato l'appello principale dei convenuti, accolse l'appello incidentale dall'attrice e, in riforma della sentenza di primo grado, assoggettò alla servitù di passo in favore del fondo Moraglia anche il mappale 120 di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte d'appello, infatti, «l'omessa specifica menzione da parte della sentenza del Tribunale (e prima ancora da parte dell'atto introduttivo del giudizio) del mappale 120 per _/ indicare il complessivo fondo dei convenuti Regina-Albanese risulta frutto di una mera imprecisione espressiva del giudice (e, prima ancora, dell'attrice) nell'elencazione di numeri del mappale e non certo di una (inesistente) convinzione che la domanda attorea non si riferisse al fondo Regina-Albanese nel suo complesso formato da tutti e tre i mappali 119, 120, 501» (pag. 5, § 5, della sentenza). La corte distrettuale ha inoltre rigettato la doglianza degli appellanti sulla misura dell'indennità ex art. 1053 c.c., escludendo che in tale misura potessero rientrare i costi anteriormente sopportati per la realizzazione del tracciato stradale dai proprietari dei fondi asserviti, «senza alcun collegamento temporale e funzionale con la domanda giudiziale avversaria» (pagina 6 della sentenza impugnata); invero, scrive il giudice di secondo grado, «gli appellati tendono a confondere il caso concreto in esame (rientrante nella previsione degli art. 1051 e 1053 c.c.) con quello che avesse ad oggetto la partecipazione dell'attrice Moraglia alla comunione di una strada privata ed agli oneri derivanti da una tale comproprietà» (pagina 7 della sentenza impugnata). Per la cassazione della sentenza di appello i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in due motivi. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17.03.22, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la errata e contraddittoria motivazione della sentenza, là dove la Corte di appello ha costituito la servitù anche sul mappale 120, escluso dalla domanda formulata in primo grado dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; si dolgono della errata applicazione dell'art. 287 c.p.c. in cui la Corte di appello è incorsa procedendo all' etero-integrazione della domanda della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in violazione del predetto art. 112 c.p.c. ed in accoglimento dell'appello incidentale dalla stessa proposto; deducono l'inammissibilità della domanda proposta in appello in ordine al mappale 120, per violazione dell'art. 345 c.p.c.. Il motivo è inammissibile, perché in sostanza attinge l'ermeneusi della domanda giudiziale operata dal giudice di merito nell'esercizio dei poteri che istituzionalmente gli competono, D'altra parte, a fronte di una interpretazione espressa della domanda giudiziale, il vizio di ultrapetizione non è nemmeno astrattamente predicabile, giacché, come questa Corte insegna, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (così, Cass.20718/18; conf. Cass. 21874/15, Cass. 2630/14). Va infine ricordato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi" (Cass. 7322/19). Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato. Con il secondo motivo di ricorso ricorrenti i lamentano la Violazione dell'art. 1053 c.c. e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, là dove essa non liquidato l'indennità prevista da tale disposizione nella misura minore di quella indicata dal CTU, escludendo i costi sostenuti dai ricorrenti per costruire la prima parte della strada. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con l'ordinanza n. 21866/20, che l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale. Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha escluso dal calcolo dell'indennità ex art. 1053 c.c. il pregresso esborso per la realizzazione della strada. Il ricorso è, in definitiva, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.700, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai s
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