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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 480/1988

ECLI:IT:COST:1988:480
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24 marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio.

L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21 dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata da appositi esami.

Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.

La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun interesse alla sopravvivenza della legge impugnata.

Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali".

Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.

Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24 marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio. L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21 dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata da appositi esami. Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost. La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun interesse alla sopravvivenza della legge impugnata. Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone (lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali". Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata dall'art. 32 l. n. 59 del 1986. Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 480/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris