Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 480/1988
ECLI:IT:COST:1988:480
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio
dei ministri impugnava in via principale il disegno di legge
regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24
marzo precedente, rinviato dal Governo e riapprovato il 4 maggio.
L'art. unico del testo normativo, modificando la legge regionale 21
dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della professione di
maestro di sci, poneva, quale requisito per la relativa
autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese comprovata
da appositi esami.
Riteneva il ricorrente che la norma determinasse ingiustificata
disparità di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta
professione, così violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al
lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.
La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi,
con memoria depositata in prossimità dell'udienza, osservava che la
materia in questione era stata interamente ridisciplinata con legge
regionale 1° dicembre 1986 n. 59, non sussistendo così più alcun
interesse alla sopravvivenza della legge impugnata.
Come accennato in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione
Valle d'Aosta 1° dicembre 1986 n. 59, dettante la disciplina della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone
(lett. f), tra gli altri requisiti per la iscrizione nell'elenco
regionale professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle
lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame
organizzato annualmente dall'Assessorato regionale del turismo,
urbanistica e beni culturali".
Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 è stata esplicitamente abrogata
dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.
Non sussistendo più alcun interesse delle parti alla causa e non
avendo mai esplicato effetti la norma impugnata, va dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI