CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 29790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante,nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Belgio), il[OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 7 novembre 2025 il Tribunale di Verona, incomposizione monocratica, ha rigettato la richiesta degli enti ricorrenti dicostituirsi parti civili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per ilreato di cui all’art. 544-ter cod. pen., perché non avevano sedi distaccate nelterritorio di Verona e non avevano documentato iniziative recenti sul territorio.2. Gli enti ricorrenti eccepiscono l’abnormità del provvedimento perché ilGiudice aveva dato rilevanza al criterio del radicamento sul territorio e lamentanoun errore di diritto per contrasto con la sentenza della Sez. 4, n. 30615 del 2024che aveva ammesso invece la costituzione di parte civile di un’associazione, purse non riconosciuta, che aveva avanzato iure proprio, una richiesta risarcitoria, aprescindere dal radicamento nel territorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.L'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, in assenza di unaspecifica previsione normativa, e non avendo il provvedimento contenutodecisorio, non è autonomamente impugnabile (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999,Pediconi, Rv. 213858; ed ex plurimis, Sez. 5, n. 8608 del 21/01/2025, Sposi, nonmass.; Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 2022, Canino, Rv. 282733; Sez. 6,n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 – 01), a meno che non venga eccepito ilvizio dell’abnormità che si caratterizza per una tale assoluta singolarità da porsi inposizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale e al diritto positivo (sivedano, a esempio, Sez. 5, n. 37665 del 16/09/2025, M., Rv. 288914 – 01, Sez.5, n. 24708 del 06/05/2025, Shehaji, Rv. 288354 – 01, Sez. 4, n. 17697 del09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364 – 01, che hanno ritenuto l’abnormità perchél’esclusione della costituzione di parte civile era dipesa da inesistenti vizi di forma).Nel caso in esame, il Giudice ha escluso la costituzione di parte civile perchégli enti, non solo non avevano sedi distaccate nel territorio veronese, ma nonavevano documentato neanche iniziative recenti sul territorio.Secondo i ricorrenti, tale decisione è in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ha escluso il collegamento con il territorio come criterio discretivodella costituzione di parte civile (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024,Testore, Rv. 286884 – 03). Anche ammesso che la deduzione difensiva sia corretta- in realtà, la giurisprudenza non si è spinta fino al punto da negare del tutto ilradicamento con il territorio che continua a essere necessario, sebbene non debbaessere inteso «con rigido riferimento al luogo esatto nel quale i fatti oggetto diimputazione si sono verificati» (vedi in motivazione, par. 5.1 della parte in diritto,pag. 36) - sta di fatto che la censura riguarda la motivazione dell’ordinanza, manon coglie difetti strutturali o funzionali, per cui non è abnorme, potendo essereviziata, al limite ed eventualmente, nella motivazione. La giurisprudenza haprecisato in plurime occasioni che l'ordinanza di esclusione della parte civile, cheè sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assuntanell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determinauna situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (tra le piùrecenti, Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656-01). Peraltro, laparte civile non è neanche pregiudicata nella tutela della sua pretesa potendoSulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]