CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26760/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 03MR9OM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. e ha rideterminato, in conseguenza, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato loro contestato di tentato furto pluriaggravato. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del Ammary lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e al conseguente esito del giudizio di bilanciamento con le ritenute circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso proposto nell'interesse dello Schinco è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale 4.2. Con il secondo motivo si lamenta il mancato esame della censura con la quale si invocava la riduzione della pena base e l'applicazione della riduzione di cui all'art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Ammary è inammissibile, dal momento che, in termini del tutto generici e assertivi, contesta l'argomentata valutazione della Corte territoriale, quanto alla sussistenza del presupposto della maggiore pericolosità espressa dalla commissione del nuovo delitto e al conseguente esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze. 7. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Schinco è inammissibile, dal momento che, anche in questo caso, si contesta in termini generici la motivazione sulla sussistenza dei presupposti di riconoscimento della recidiva, che, al contrario, non esibisce alcun profilo di illogicità. 8. Inammissibile è anche il secondo motivo, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa