CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 22894/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha insitito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 23/09/2025 la Corte di appello dell’Aquila, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 15/07/2021 di condannadell’imputato per i reati di usura, tentata estorsione ed estorsione aggravati, ha riconosciutol'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche equivalenti allecontestate aggravanti, rideterminando la pena irrogata.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione li difensore dell’imputato,articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 Cost., artt.125, 192, 431, 499, 500, 511 comma 4, 526, 533 comma 1, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 132cod. pen. La difesa eccepisce l’inutilizzabilità a fini probatori, già proposta dinanzi alla Cortedi merito, delle denunce-querele proposte dalla persona offesa, sostenendo che le stessesarebbero utilizzabili solo per le contestazioni ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen. perstabilire la credibilità del teste, mentre non sarebbero utilizzabili in aiuto alla memoria e laloro conferma non gli conferirebbe comunque dignità di prova. Si censura, comunque, lavalutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in particolare in puntodazione delle somme di denaro, annotazione di tali dazioni e pagamento degli interessi,chiedendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova escussione dellapersona offesa, già formulata con l’atto di appello e rigettata dalla Corte di merito.Nell’ambito del medesimo motivo, si censura anche l’omessa motivazione sull’avere posto abase del calcolo della pena in concreto irrogata “il medio edittale” e non il minimo edittale.2.2. Con il secondo motivo, relativamente al capo A) dell’imputazione - art. 644 cod.pen. -, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. a) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 125, 192, 431, 499, 500, 511 comma 4,526, 533 comma 1, 546 lett. e) cod. proc. pen., 644 commi 1 e 5 nn. 3 e 4, art. 59 cod. pen.;difetto di motivazione, travisamento dei fatti, mancanza di prova circa la natura usuraria degliinteressi e circa le aggravanti contestate, inapplicabilità della recidiva per le condizionipsicofisiche dell’imputato. La difesa censura il travisamento dei fatti, osservando che lamotivazione della sentenza impugnata, come quella di primo grado, si fonderebbeesclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa - acquisite in modo illegittimo - incerte econtraddittorie circa gli interessi concordati e la loro natura usuraria, riferite in sededibattimentale solo “dopo il suggestivo intervento del P.M.” (così in ricorso, p.7).Analoga censura riguarda le aggravanti contestate sotto i seguenti aspetti: la provadella conoscenza da parte dell'imputato dello stato di bisognodella persona offesa conconseguente applicabilità dell’art. 59 comma 2 cod. pen.; la sussistenza dell'ulterioreaggravante della qualità di imprenditore di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen., essendopossibile che la persona offesa versasse in stato di bisogno per debiti non collegati all'attivitàcommerciale svolta; la mancata esclusione dell’aggravante della recidiva, non potendoformulare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale nei confronti di un imputato incapacedi intendere e di volere, sia pure parzialmente o in forma borderline, attesa la sua incapacitàdi autodeterminazione e quindi l'insensibilità rispetto all'efficacia deterrente delle precedenticondanne.2.3. Con il terzo motivo, relativamente ai capi B) e C) dell’imputazione - art. 56. 629cod. pen. -, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., artt. 111Cost, artt. 125, 192, 533 comma 1, 546 lett. e) cod. proc. pen.; difetto di motivazione,erronea applicazione della legge. La difesa eccepisce l'inesistenza di prova della condottaminatoria, ossia dell’elemento costitutivo necessario al fine del perfezionamento dellacondotta estorsiva contestata, osservando che la persona offesa nella sua deposizionedibattimentale, superficiale e resa solo per mezzo della lettura degli atti di denuncia-querela,non ha definito come minaccioso il tono utilizzato dall’imputato nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramente reiterativi, oltreche manifestamente infondati, già sottoposti all’esame della Corte territoriale e daquest’ultima adeguatamente disattesi con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità,risultando perciò aspecifico, in quanto privo di qualsiasi effettivo confronto con la sentenza disecondo grado.2. Quanto al primo motivo di ricorso, va in premessa rilevata la discrasia tra la rubrica,che sembra preannunciare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a) ed e) cod. proc. pen., unacritica per “difetto di motivazione, incoerente, travisamento dei fatti (pagg. 4 e 5 sentenza; -violazione dell’art. 132 c.p., mancata indicazione dei motivi per cui è stato considerato abase della pena irrogata il medio edittale anziché il minimo” (così letteralmente in ricorso p.2), ma poi nella disamina, oltre alla doglianza sul calcolo della pena, deduce l’eccezionesull’utilizzo illegittimo delle denunce-querele, l’inattendibilità della persona offesa e chiede larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova audizione della persona offesa.Giova pertanto affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la denunziacumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità dellamotivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581,comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio(Sez. 1, n. 39122 del22/09/2015, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518-02; Sez. 4, n.8294 del 01/02/2024, Rv 285870-01). 2.1. Ebbene, le censure difensive desumibili dal contenuto del motivo sono del tuttoaspecifiche, in quanto la difesa del ricorrente non ha contestato, con il ricorso percassazione, qualche specifica affermazione della persona offesa che avrebbe volutosmentire con le contestazioni di difformi dichiarazioni rese in precedenza, né ha specificatoperché tali affermazioni abbiano un carattere determinante nel giudizio di responsabilità.Peraltro, si tratta comunque di un motivo manifestamente infondato, in quanto, anchel'eventuale violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone, non dà luogo néalla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divietiposti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità,non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc. pen. (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271883 - 01).2.1.1. Quanto alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato, varibadito, anzitutto, il costante principio secondo cui si tratta di questione di fatto, noncensurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata siaaffetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., trale tantissime, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, e Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Nella specie, la Corte di merito, con motivazioneesaustiva, non apparente e scevra da aporie logiche, o qualsivoglia travisamento, spiegachiaramente (pp. 7-8 sentenza) come la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa insede dibattimentale, oltre che intrinsecamente credibile, in quanto logica, coerente ecircostanziata, sia munita di plurimi riscontri dichiarativi di vari soggetti (come, in particolare,i dipendenti della persona offesa, che hanno anche avuto modo di assistere ai fatti, e ilconsulente aziendale), i quali hanno confermato la dinamica del fatto nei termini narrati dallapersona offesa stessa (p. 6 sentenza impugnata).Il motivo in esame, nel proporre, per di più genericamente, una rilettura delledichiarazioni della persona offesa e dei testimoni escussi, si risolve pertanto in meradoglianza di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie,estranee al sindacato di legittimità.2.1.2. Manifestamente infondato è pertanto anche il motivo di ricorso nella parte in cuisi lamenta l’omesso rinnovamento dell’istruttoria dibattimentale da parte della Corte diappello, ex art. 603 cod. proc. pen., per escutere nuovamente la parte offesa, non ricorrendol’assoluta necessità di rinnovare l'escussione della stessa; né il ricorrente si confronta, ai finidella valutazione della decisività della richiesta rinnovazione, con la circostanza chel’affermazione di responsabilità si fonda anche sulle ulteriori dichiarazioni testimoniali,omettendo quindi di dedurre, in forza del principio della c.d. “prova di resistenza”, ladecisività dell’attività istruttoria sollecitata (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.287024-02).2.1.3. Parimenti inammissibile è l’ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo diricorso relativa alla quantificazione della pena base che, contrariamente a quanto sostenuto,è prossima al minimo edittale. Su tale ultimo aspetto, va ricordato che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo e il massimoedittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cuila pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso incui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei qualisono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Nel caso di specie, contrariamente a quantogenericamente sostenuto, la Corte di merito ha correttamente motivato sull’entità della penabase irrogata, determinata mediante il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, inparticolare, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, gravato daprecedenti specifici.2.2. Anche gli altri due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per le reciprocheinterazioni, sono inammissibili in quanto aspecifici, nel censurare genericamente il difetto dimotivazione, il travisamento del fatto, la mancanza di prova della usurarietà degli interessi edella sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 e 4, cod. pen.e cioè lo status di imprenditore e lo stato di bisogno, nonché vizio di legge e di motivazionein relazione al reato di estorsione, per mancanza di prova dell’elemento della minaccia.2.2.1. Premesso che appare eccentrica, oltre che generica in quanto non supportata darelativa argomentazione, la censura di cui alla lett. a) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.,contenuta nella rubrica di quello che risulta essere il secondo motivo di ricorso, la difesalamenta nel contenuto del motivo stesso, in modo meramente apodittico, la mancanza diprova sia della stipula di interessi sia della loro natura usuraria, oltre che dell’ammontaredella stessa somma ricevuta, deducendo che le affermazioni della parte offesa sul puntosarebbero imprecise e sollecitate dalle contestazioni del pubblico ministero. Del parigenericamente viene censurata, nel terzo motivo di ricorso, la mancanza di prova “in modochiaro e al di là di ogni ragionevole dubbio” dell’elemento della minaccia, deducendo la“superficialità” del racconto della persona offesa. Orbene, si tratta anche in questo caso dirilievi che, sotto forma di vizi di legittimità, peraltro del tutto generici, mirano ad una riletturadel materiale probatorio, sulla base di un’interpretazione degli elementi di riscontro,conformemente valutati dai giudici di merito nei due gradi di giudizio in assenza ditravisamenti ed in aderenza ai dati processuali. Richiamando quanto sopra dettosull’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, va detto che il ricorrente non siconfronta con la motivazione della Corte di merito, che ha significativamente ricostruito, allastregua delle risultanze istruttorie, innanzitutto la genesi del prestito, ottenuto tramite unconoscente che aveva messo la parte offesa in contatto con l’imputato, proprio perché sitrovava in stato di bisogno a causa di difficoltà economiche legate allo svolgimento della suarimarcato le modalità di elargizione del primo prestito e di quelli successivi, gli interessipattuiti e poi rinegoziati, le scadenze per le restituzioni, così come anche le condotteminacciose e prevaricatorie, pure mediante frequenti incursioni dell’imputato, ancheaccompagnato dalla consorte o da terzi, nel negozio della parte offesa, dove prelevavaforzosamente somme di denaro dal registratore di cassa ovvero generi alimentari senzapagarne il corrispettivo (pp. 5-6 sentenza impugnata).3. Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibilecon conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edell’ammenda di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.4. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.