Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10986/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16145/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 359/2017 della Corte di appello di Messina, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 30 gennaio 2009 nel contraddittorio fra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (attrice, di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]"), [OSCURATO:PERSONA] (convenuta), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intervenute in adesione all'attrice) il Tribunale di Patti: accertò che la convenuta aveva cagionato alla società attrice 252(( danni pari a complessivi C. 110.734,36, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti agli atti di cattiva gestione della società dalla prima compiuti quale amministratrice unica nel corso dell'anno 1998; accertò che Giacoponello era titolare verso [OSCURATO:PERSONA] di credito da compensi per l'attività gestoria da essa svolta in favore della società pari a complessivi C. 14.719,20, oltre interessi; compensò parzialmente tali crediti reciproci e condannò Giacoponello a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la differenza.

2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 4 febbraio 2017, confermò la sentenza di primo grado. 2.1 La motivazione della decisione sul merito può così sintetizzarsi: alla luce del contenuto dei documenti depositati e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio la sentenza di primo grado ha accertato che nel corso dell'anno 1998 l'amministratrice unica di [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad effettuare, per conto della società, le spese, affatto ingiustificate, evidenziate dalla relazione dell'ausiliario giudiziale; ove tali spese non fossero state sostenute il risultato economico dell'esercizio sarebbe stato positivo per £. 15.833.660 anziché negativo per £. 30.526.340, con la conseguenza che non si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società per la perdita del relativo capitale sociale; l'appellante contesta specificamente le risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio; tali contestazioni sono infondate per le ragioni specificamente indicate dalla sentenza; nel corso dell'anno 1998 vennero dall'amministratrice unica contabilizzati "costi non giustificati in modo da far apparire la società in perdita" e nel corso dell'anno 1999 l'amministratrice risolse tutti i rapporti commerciali in corso e chiese al Tribunale l'accertamento di causa legale di avvenuto scioglimento della società e la nomina di un liquidatore; in effetti l'appellante si autodeterminò a chiedere lo scioglimento della società da lei amministrata al fine di far subentrare la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nelle prestazioni oggetto della pregressa convenzione fra [OSCURATO:PERSONA] e la AUSL n. 5 di Messina, in quanto poco dopo il recesso da tali contratti da parte di [OSCURATO:PERSONA] la menzionata società di persone, di cui la madre di Giacoponello era socia accomandataria, manifestò la propria disponibilità a svolgere, in convenzione, le stesse attività prima svolte da [OSCURATO:PERSONA] e, meno di due mesi dopo, stipulò la convenzione ("nelle more subentravano... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante e socio accomandatario").

3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un unico, articolato, motivo. 4: Le intimate società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che essa è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ.

In particolare, dopo avere illustrato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 2392 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 6 del 2003) applicabile ratione temporis al caso di specie, la ricorrente deduce: a) in primo luogo che la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere valutazioni sul merito delle scelte gestorie al tempo compiute da essa ricorrente, "reputandole inopportune dal punto di vista economico e sancendo, da ciò, una pretesa negligenza ex art. 2392 c.c." ad essa imputabile; la causa legale di scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] per riduzione del .relativo capitale al disotto del minimo previsto dalla legge era effettiva, sì che la scelta di richiedere la nomina giudiziale di liquidatore poteva essere valutata "solo ed esclusivamente sotto il profilo della discrezionalità imprenditoriale dell'amministratrice nell'adempimento del proprio mandato, ed in quanto tale, non poteva essere assunto come forma di responsabilità contrattuale nei confronti della società"; peraltro la convenzione fra [OSCURATO:PERSONA] e l'AUSL n. 5 di Messina aveva durata annuale e il rapporto si sarebbe sciolto alla scadenza prevista dalla convenzione (16 luglio 1999), con la conseguenza che la prosecuzione dell'attività da parte di [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe richiesto un nuovo accordo fra le parti" e non vi è certezza che ciò sarebbe avvenuto; l'avvenuta disdetta dei contratti di locazione non privò [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di svolgere la propria attività convenzionata in altri locali e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si limitò a stipulare con l'ente pubblico una "nuova e diversa convenzione sperimentale, sempre per un anno"; b) la motivazione sentenza è poi censurabile nella parte in cui conferma il criterio di determinazione del danno da lucro cessante adottato dal giudice di primo grado (pari a cinque annualità dell'utile annuale dell'anno 1999), in quanto, senza che sia stata data alcuna logica spiegazione di tale convincimento e senza menzionare i fattori da prendere in considerazione, tale danno è stato calcolato sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito, sino al 2005, all'AUSL di Messina il servizio prima prestato da [OSCURATO:PERSONA]; al ristoro di tale danno non poteva che giungersi che in base a valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.), "vale a dire con un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo", in assenza, come evidenziato nella relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio "di qualsiasi riscontro contabile successivo al 30/06/1999 e del bilancio di esercizio del 1999".

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto: a) non si confronta specificamente con le ragioni della decisione caratterizzanti la sentenza impugnata, in cui si afferma con chiarezza che la violazione da parte della ricorrente dello speciale dovere di diligenza nella gestione degli affari di società a responsabilità limitata a essa imposto dagli artt. 2392, primo comma, 2487, secondo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma della disciplina del codice civile relativa alle società di capitali recata dal d.lgs. n. 6 del 2003, applicabile nel caso di specie, essendo stati commessi i fatti accertati nel corso dell'anno 1998) quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA], si sostanziò nell'effettuazione, in nome e per conto della società, nel corso dell'anno 1998, di spese affatto ingiustificate rispetto alle esigenze della società (id est, un sostanziale sperpero di danaro sociale) la cui consistenza quantitativa determinò la formazione di perdite superiori alla terza parte del capitale sociale e la sua riduzione al disotto di quello minimo previsto dalla legge (artt. 2447, 2448, primo comma, n. 3), cod. civ.); con la conseguenza che l'affermazione della ricorrente secondo cui il giudice di appello avrebbe sindacato l'opportunità di scelte economiche risulta affatto eccentrica rispetto a tale ragione del decidere; nell'atto si citano espressamente estratti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio (comprensiva di chiarimenti) acquisita al processo di primo grado, nonché della sentenza di primo grado, al ricorso non allegati, con conseguente non autosufficienza del motivo; b) a fronte del contenuto della sentenza di appello, con cui è data specifica risposta (pagg. 5-7) alle critiche dalla ricorrente rivolte al contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita agli atti del giudizio di primo grado, la ricorrente si limita a sollecitare un diverso giudizio sul merito di tale atto in questa sede di legittimità non consentito; c) quanto alla censura relativa alla determinazione del danno, si osserva che nella sentenza impugnata non si rinviene illustrazione di motivo di appello sul punto e la ricorrente non trascrive nel ricorso il testo di motivo di appello sul punto specifico, in tal guisa rendendo non autosufficiente tale parte del ricorso.

Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese relative al presente giudizio: le intimate parti vittoriose non hanno infatti svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il z 10 settembre 2020.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16145/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 359/2017 della Corte di appello di Messina, depositata il 4 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30 gennaio 2009 nel contraddittorio fra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (attrice, di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]"), [OSCURATO:PERSONA] (convenuta), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intervenute in adesione all'attrice) il Tribunale di Patti: accertò che la convenuta aveva cagionato alla società attrice 252(( danni pari a complessivi C. 110.734,36, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti agli atti di cattiva gestione della società dalla prima compiuti quale amministratrice unica nel corso dell'anno 1998; accertò che Giacoponello era titolare verso [OSCURATO:PERSONA] di credito da compensi per l'attività gestoria da essa svolta in favore della società pari a complessivi C. 14.719,20, oltre interessi; compensò parzialmente tali crediti reciproci e condannò Giacoponello a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la differenza. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 4 febbraio 2017, confermò la sentenza di primo grado. 2.1 La motivazione della decisione sul merito può così sintetizzarsi: alla luce del contenuto dei documenti depositati e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio la sentenza di primo grado ha accertato che nel corso dell'anno 1998 l'amministratrice unica di [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad effettuare, per conto della società, le spese, affatto ingiustificate, evidenziate dalla relazione dell'ausiliario giudiziale; ove tali spese non fossero state sostenute il risultato economico dell'esercizio sarebbe stato positivo per £. 15.833.660 anziché negativo per £. 30.526.340, con la conseguenza che non si sarebbe verificata la causa di scioglimento della società per la perdita del relativo capitale sociale; l'appellante contesta specificamente le risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio; tali contestazioni sono infondate per le ragioni specificamente indicate dalla sentenza; nel corso dell'anno 1998 vennero dall'amministratrice unica contabilizzati "costi non giustificati in modo da far apparire la società in perdita" e nel corso dell'anno 1999 l'amministratrice risolse tutti i rapporti commerciali in corso e chiese al Tribunale l'accertamento di causa legale di avvenuto scioglimento della società e la nomina di un liquidatore; in effetti l'appellante si autodeterminò a chiedere lo scioglimento della società da lei amministrata al fine di far subentrare la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nelle prestazioni oggetto della pregressa convenzione fra [OSCURATO:PERSONA] e la AUSL n. 5 di Messina, in quanto poco dopo il recesso da tali contratti da parte di [OSCURATO:PERSONA] la menzionata società di persone, di cui la madre di Giacoponello era socia accomandataria, manifestò la propria disponibilità a svolgere, in convenzione, le stesse attività prima svolte da [OSCURATO:PERSONA] e, meno di due mesi dopo, stipulò la convenzione ("nelle more subentravano... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante e socio accomandatario"). 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un unico, articolato, motivo. 4: Le intimate società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che essa è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ. In particolare, dopo avere illustrato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 2392 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 6 del 2003) applicabile ratione temporis al caso di specie, la ricorrente deduce: a) in primo luogo che la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere valutazioni sul merito delle scelte gestorie al tempo compiute da essa ricorrente, "reputandole inopportune dal punto di vista economico e sancendo, da ciò, una pretesa negligenza ex art. 2392 c.c." ad essa imputabile; la causa legale di scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] per riduzione del .relativo capitale al disotto del minimo previsto dalla legge era effettiva, sì che la scelta di richiedere la nomina giudiziale di liquidatore poteva essere valutata "solo ed esclusivamente sotto il profilo della discrezionalità imprenditoriale dell'amministratrice nell'adempimento del proprio mandato, ed in quanto tale, non poteva essere assunto come forma di responsabilità contrattuale nei confronti della società"; peraltro la convenzione fra [OSCURATO:PERSONA] e l'AUSL n. 5 di Messina aveva durata annuale e il rapporto si sarebbe sciolto alla scadenza prevista dalla convenzione (16 luglio 1999), con la conseguenza che la prosecuzione dell'attività da parte di [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe richiesto un nuovo accordo fra le parti" e non vi è certezza che ciò sarebbe avvenuto; l'avvenuta disdetta dei contratti di locazione non privò [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di svolgere la propria attività convenzionata in altri locali e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si limitò a stipulare con l'ente pubblico una "nuova e diversa convenzione sperimentale, sempre per un anno"; b) la motivazione sentenza è poi censurabile nella parte in cui conferma il criterio di determinazione del danno da lucro cessante adottato dal giudice di primo grado (pari a cinque annualità dell'utile annuale dell'anno 1999), in quanto, senza che sia stata data alcuna logica spiegazione di tale convincimento e senza menzionare i fattori da prendere in considerazione, tale danno è stato calcolato sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito, sino al 2005, all'AUSL di Messina il servizio prima prestato da [OSCURATO:PERSONA]; al ristoro di tale danno non poteva che giungersi che in base a valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.), "vale a dire con un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo", in assenza, come evidenziato nella relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio "di qualsiasi riscontro contabile successivo al 30/06/1999 e del bilancio di esercizio del 1999". 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto: a) non si confronta specificamente con le ragioni della decisione caratterizzanti la sentenza impugnata, in cui si afferma con chiarezza che la violazione da parte della ricorrente dello speciale dovere di diligenza nella gestione degli affari di società a responsabilità limitata a essa imposto dagli artt. 2392, primo comma, 2487, secondo comma, cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma della disciplina del codice civile relativa alle società di capitali recata dal d.lgs. n. 6 del 2003, applicabile nel caso di specie, essendo stati commessi i fatti accertati nel corso dell'anno 1998) quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA], si sostanziò nell'effettuazione, in nome e per conto della società, nel corso dell'anno 1998, di spese affatto ingiustificate rispetto alle esigenze della società (id est, un sostanziale sperpero di danaro sociale) la cui consistenza quantitativa determinò la formazione di perdite superiori alla terza parte del capitale sociale e la sua riduzione al disotto di quello minimo previsto dalla legge (artt. 2447, 2448, primo comma, n. 3), cod. civ.); con la conseguenza che l'affermazione della ricorrente secondo cui il giudice di appello avrebbe sindacato l'opportunità di scelte economiche risulta affatto eccentrica rispetto a tale ragione del decidere; nell'atto si citano espressamente estratti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio (comprensiva di chiarimenti) acquisita al processo di primo grado, nonché della sentenza di primo grado, al ricorso non allegati, con conseguente non autosufficienza del motivo; b) a fronte del contenuto della sentenza di appello, con cui è data specifica risposta (pagg. 5-7) alle critiche dalla ricorrente rivolte al contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio acquisita agli atti del giudizio di primo grado, la ricorrente si limita a sollecitare un diverso giudizio sul merito di tale atto in questa sede di legittimità non consentito; c) quanto alla censura relativa alla determinazione del danno, si osserva che nella sentenza impugnata non si rinviene illustrazione di motivo di appello sul punto e la ricorrente non trascrive nel ricorso il testo di motivo di appello sul punto specifico, in tal guisa rendendo non autosufficiente tale parte del ricorso. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese relative al presente giudizio: le intimate parti vittoriose non hanno infatti svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il z 10 settembre 2020. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris