CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 35814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3596-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, in persona del Prefetto pro tempore; -intimata - avverso l'ordinanza n. 32/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ric. 2022 n. 03596 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 2 - 1. [OSCURATO:PERSONA] di Udine emetteva, in data 16 novembre 2021, un decreto di espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, non avendo egli titolo per trattenersi sul territorio nazionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Udine, con ordinanza depositata in data 26 gennaio 2022, rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato che il decreto di espulsione non fosse stato tradotto in una lingua da lui conosciuta, ritenendo che tale provvedimento fosse stato legittimamente tradotto in inglese, in ossequio all’indicazione data dallo stesso migrante all’interno del foglio notizie. 3. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] di Udine non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.. Considerato: 4.1 Il primo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché il Giudice di pace ha posto a fondamento della propria decisione una prova (il c.d. foglio- notizie) priva della natura di atto pubblico fidefacente, di cui era stata contestata la valenza probatoria nel corso del giudizio. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché il Giudice di pace ha omesso di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del documento allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] quale prova della conoscenza della lingua inglese. 4.3 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione, rimasta controversa, della conoscenza o meno della lingua inglese, asseritamente indicata di elezione per le notifiche, in quanto il Giudice di pace si è limitato ad Ric. 2022 n. 03596 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 3 - apprezzare la prova offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna rivisitazione critica in ordine a natura, efficacia e validità delle dichiarazioni contenute nel foglio notizie alla luce delle argomentazioni spese dalla difesa. 5. I motivi presentati, a giudizio di questo collegio, risultano inammissibili. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia diespulsione amministrativa dello straniero, grava sulla [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto tradotto in una di dette lingue (Cass. 24015 /2020, Cass.11887/2018). Il foglio notizie prodotto a tal fine dalla [OSCURATO:PERSONA] avanti al Giudice di pace non è un documento congeniato a fini certificativi della verità delle dichiarazioni del migrante raccolte tramite la sua intervista, con l’ausilio di un interprete, ma ha uno scopo meramente documentativo e informativo delle notizie offerte dall’intervistato in quella sede. Questo atto, quindi, non assume la natura e l’efficacia di atto pubblico e ha valore di mero indizio, liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento. 5.2 Nel caso di specie il giudice di merito, nell’esercitare il potere di libero apprezzamento della congerie istruttoria rimessa alla sua cognizione, ha ritenuto che il foglio notizie presente in atti fosse utile a dimostrare la conoscenza della lingua inglese da parte del destinatario del provvedimento di espulsione. Ne discende l’inammissibilità del primo motivo. Il mezzo, infatti, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova Ric. 2022 n. 03596 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 4 - documentale prodotta in giudizio, che costituiva materiale indiziario lasciato alla discrezionale valutazione del giudice di merito, il quale ben poteva valutarne la rilevanzaai fini della prova che incombeva sulla P.A.. In proposito occorre richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 11892/2016). 5.3 Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio) quando debba ritenersi che queste questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Cass. 7406/2014). Nel caso di specie il Giudice di pace, dopo aver espressamente registrato la contestazione in ordine alla ritualità della traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese, ha comunque esaminato il ricorso nel merito, ritenendo così implicitamente priva di decisività la contestazione del valore fidefaciente del foglio notizie prodotto, dato che lo stesso presentava comunque i caratteri di semplice elementoindiziario lasciato alla discrezionale valutazione del decidente. 5.4 Non è poi predicabile alcun vizio di omesso esame della questione della conoscenza della lingua inglese da parte del destinatario del decreto di espulsione, non solo perché il tema è stat o espressamente pres o in Ric. 2022 n. 03596 sez. M1 -ud. 11-11-2022 - 5 - esame e deciso, sia pure tenendo conto del documento che l’odierno ricorrente voleva che fosse pretermesso, ma soprattutto perché l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico/naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass.21152/2014, Cass. 14802/2017). 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. l