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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 24827/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16473/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.41317/2021 depositata il 23/12/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; Numero registro generale 16473/2022 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24827/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Pone le spese a carico della parte ricorrente, liquidandole in € 1150 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 06/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16473/2022 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24827/2025 Data pubblicazione 09/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16473/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.41317/2021 depositata il 23/12/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; Numero registro generale 16473/2022 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24827/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone le spese a carico della parte ricorrente, liquidandole in € 1150 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16473/2022 Numero sezionale 2674/2025 Numero di raccolta generale 24827/2025 Data pubblicazione 09/09/2025
Decreto Cassazione n. 24827/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris