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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 22316/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20411-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.to ( [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1120 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla partecipazione del contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti; che il VALLICELLI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Forlì che, con sentenza n. 53/2015, rigettò il ricorso; che il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1120, depositata il 20/04/2018 accolse il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento nullo per effetto della nullità, a monte, della delega di firma conferita in favore del funzionario che ebbe a sottoscriverlo; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che, all’esito dell’originaria adunanza camerale fissata per il 14.5.2019 innanzi alla Sesta sezione civile, sottosezione tributaria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 16.6.2019, n. 16486, ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 199 del 2018, avendo il contribuente-controricorrente manifestato l'intenzione di aderire alla definizione agevolata del presente giudizio; che, a seguito di tale rinvio, le parti hanno congiuntamente proposto istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere (depositata telematicamente il 17.5.2023), per ricorrere tutti i presupposti per la definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01) senza, peraltro, doversi disporre alcunché in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione) considerato, da un lato, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, odi inammissibilità o improponibilità del ricorso (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) e, dall’altro, la inapplicabilità, già in nuce, della richiamata disposizione nei confronti della ricorrente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (arg. da Cass., Sez.

L, 29.9.2020, n. 20682, Rv. 658919-01); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20411-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.to ( [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1120 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti alla partecipazione del contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti; che il VALLICELLI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Forlì che, con sentenza n. 53/2015, rigettò il ricorso; che il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1120, depositata il 20/04/2018 accolse il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento nullo per effetto della nullità, a monte, della delega di firma conferita in favore del funzionario che ebbe a sottoscriverlo; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che, all’esito dell’originaria adunanza camerale fissata per il 14.5.2019 innanzi alla Sesta sezione civile, sottosezione tributaria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 16.6.2019, n. 16486, ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 199 del 2018, avendo il contribuente-controricorrente manifestato l'intenzione di aderire alla definizione agevolata del presente giudizio; che, a seguito di tale rinvio, le parti hanno congiuntamente proposto istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere (depositata telematicamente il 17.5.2023), per ricorrere tutti i presupposti per la definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01) senza, peraltro, doversi disporre alcunché in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione) considerato, da un lato, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, odi inammissibilità o improponibilità del ricorso (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) e, dall’altro, la inapplicabilità, già in nuce, della richiamata disposizione nei confronti della ricorrente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (arg. da Cass., Sez. L, 29.9.2020, n. 20682, Rv. 658919-01); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico d
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