CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46462/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02f [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen., pronunciando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni inerenti la confisca degli accessori di abbigliamento recanti marchi contestati come contraffatti. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240, 473, 474 cod. pen. e 354 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il primo giudice ha pronunciato condanna sulla base del verbale di sequestro della merce, indicata come "presumibilmente contraffatta", rigettando le richieste istruttorie delle parti. La Corte d'appello, poi, nel dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, ha confermato la confisca senza motivazione rispetto alla contraffazione o meno della merce, peraltro, contestata con il gravame. Sicché, la responsabilità dell'imputato non sarebbe mai stata provata. Necessita, invece, per il ricorrente l'accertamento del reato da parte del giudici di merito, onde poter confermare la confisca pur a fronte della declaratoria di estinzione del reato, come affermato da Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1.La sentenza di primo grado, cui quella di appello si richiama legittimamente, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), evidenzia che la contraffazione della merce sequestrata, era stata acclarata attraverso l'evidente carenza dei codici a barre, degli ologrammi fluorescenti delle griffes produttrici, attestanti l'autenticità dei prodotti, oltre all'assenza di fatture inerenti la provenienza dei prodotti esposti per la vendita. Sicché, l'affermazione di responsabilità non fonda, diversamente da quanto dedotto, sulla descrizione della merce contenuta nel verbale di sequestro ma su univoci elementi e caratteristiche di questa, ben decritti dai provvedimenti di merito, nonché sull'assenza di documentazione inerente la sua provenienza, circostanze univocamente conducenti alla contraffazione dei marchi apposti, peraltro, non attinte da alcuna specifica contestazione. 3.2.E' appena il caso di osservare che, nel caso in esame, la merce sequestrata rappresenta il corpo del reato del reato di cui all'art. 474 cod. pen., della cui esistenza, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, da conto la motivazione dei convergenti provvedimenti di merito. Sicché, correttamente, risulta confermata la disposta confisca della merce, pur a fronte del pronunciato di proscioglimento per intervenuta prescrizione. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]