CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato dalla destrezza; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, è generico e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura (assunta incongruenza nella ricostruzione dei fatti) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), con la cui pronuncia esso specificamente non si confronta; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata quanto alla gravità del fatto, che tradisce professionalità criminale, e alla personalità dell'imputata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag.5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso - e D POSTI sidente