CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40089/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 16 febbraio 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accolto (determinando conseguentemente la liquidazione dell'indennizzo dovuto) la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad un provvedimento cautelare per l'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con altri) e per il reato p. e p. dagli articoli 110 cod. pen. e 12-quinquies della legge 356/1992; il Daniele, sottoposto a misura dapprima inframuraria (per 162 giorni) e poi domiciliare (per 79 giorni) veniva assolto dapprima dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, indi definitivamente, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, dalla Corte d'assise d'appello catanzarese, con sentenza resa in data 3 febbraio 2015 e divenuta irrevocabile; pertanto il Daniele chiedeva la liquidazione dell'indennizzo, che la Corte di merito gli accordava, nella misura di euro 47.517,73, pari al criterio aritmetico stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di merito ha ritenuto di escludere che siano da corrispondere ulteriori somme a titolo d'indennizzo, non reputando assumere rilievo a tal fine gli asseriti pregiudizi alla salute, all'attività lavorativa, alla vita di relazione e all'immagine. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il Daniele, articolando un unico motivo nel quale si denunciano violazione di legge processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in riferimento alla rilevanza non attribuita dalla Corte di merito ai pregiudizi subiti a causa dell'ingiusta detenzione, da lui documentati anche mediante una consulenza tecnica, dimostrativa dei danni da lui subiti sia nella sua qualità di presidente del C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA], da cui si dovette dimettere a causa della sottoposizione a misura cautelare; sia a seguito del licenziamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; sia, inoltre, a titolo di danno emergente, tenuto contro fra l'altro della perdita di retribuzione (pari a circa 175.000,00 euro per il periodo 2006/2010), della perdita del compenso quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] (stimato in C 247.000,00 per il periodo dal 2006 al fallimento della società, intervenuto nel 2012), della perdita del valore della quota sociale del 90% di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiungono alle somme così calcolate (stimate complessivamente in C 998.115,90) il danno biologico, morale e assistenziale subiti dal Daniele per effetto della sottoposizione a misura cautelare. Richiamando poi la giurisprudenza di legittimità in ordine alle condizioni per il riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo rispetto a quello da liquidarsi in base al mero criterio aritmetico, il ricorrente conclude stigmatizzando l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine agli elementi documentali oggetto di allegazione, prodotti dalla difesa e riferiti alle diverse voci di danno riconducibili all'ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, nella sua requisitoria scritta, chiedendo I rigetto del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Il ragionamento della Corte di merito, nel liquidare la somma suddetta in favore dell'odierno ricorrente, si é apparentemente uniformato all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità con il quale si afferma il carattere esclusivamente indennitario dell'istituto, escludendo, perciò, che possano esservi spazi per una tutela a carattere sia pur parzialmente rìsarcitorio nell'ambito del giudizio di riparazione: é noto infatti che il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere un risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto, essendo l'istituto della riparazione regolamentato dalle norme processuali penali e restando ad esso estranee le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. cod. civ. che disciplinano il risarcimento del danno da fatto illecito (Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260329). Ora, é ben vero che in subiecta materia il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennita liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 24225 dei 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di merito non si é in alcun modo confrontata con la documentazione allegata dall'instante, con particolare riguardo alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] (riportata per ampi stralci nel ricorso) e ai relativi allegati; a fronte di tale allegazione difensiva, l'ordinanza impugnata, invero, omette del tutto di considerare che l'applicazione del criterio aritmetico indicato da Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975, non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, Sentenza n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072), applicando quindi, in aggiunta al criterio aritmetico, la liquidazione equitativa dell'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 28126 del 07/05/2019, Catanzarìtì, Rv. 276568). Nella specie, la Corte di merito non risulta essersi in alcun modo confrontata con la documentazione cui l'odierno ricorso fa riferimento e che l'istanza ríparatoria recava in allegato, e che dovrà essere valutata in relazione alla configurabilità o meno di ragioni di ulteriore ristoro in favore del Daniele per il pregiudizio a lui derivato dall'ingiusta detenzione. 4. In relazione a quanto precede, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in ordine all'eventuale configurabilità di ulteriori voci meritevoli di ristoro economico, conseguenti eziologicamente all'adozione del provvedimento cautelare. Alla stessa Corte si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio dì legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese dì questo giudizio d