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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 509/1991

ECLI:IT:COST:1991:509
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere effettuato, in qualità di presidente della società cooperativa a responsabilità limitata "Latteria sociale [OSCURATO:PERSONA]", uno scarico di reflui in acque superficiali eccedente i limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge citata, ha dato atto che l'insediamento in questione, descritto nel capo di imputazione come produttivo, presenta, invece, i requisiti per essere classificato come civile a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, con la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 13, e che quindi nella specie sarebbe ravvisabile l'illecito amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 42 del 1986.

Ha poi osservato che la materia in questione non rientra tra quelle per le quali è attribuita alle regioni una competenza legislativa autonoma, perché la legge statale 10 maggio 1976, n. 319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, ha delegato alle regioni (art. 14) la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nel rispetto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla stessa legge.

Invece, la Regione Emilia-Romagna, con la norma impugnata avrebbe riformulato l'intera disciplina degli scarichi civili e, quindi, avrebbe violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione, intervenendo in una materia di competenza statale.

Inoltre, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avrebbe arbitrariamente escluso dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, lo scarico non autorizzato o eccedente i limiti tabellari previsti dalla stessa legge, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile.

1.1. - Pertanto, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 460 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, sostenendo la competenza della Regione a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili e, quindi, la potestà regionale di prevedere sanzioni amministrative a carico dei trasgressori della detta legge regionale.

In subordine, ha rilevato la compatibilità tra la disciplina regionale e quella statale potendo la sanzione amministrativa aggiungersi a quella penale.

2.1. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, concludendo per la infondatezza della questione, sulla base d'argomentazioni analoghe a quelle della parte costituita.

3. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con altre sette ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tre delle quali emesse il 13 marzo 1991 (R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991), rispettivamente nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; una il 10 aprile 1991 (R.O. n. 464 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 17 aprile 1991 (R.O. n. 465 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 15 aprile 1991 (R.O. n. 513 del 1991, nel cui dispositivo peraltro, erroneamente risulta impugnato l'art. 11, primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 12 giugno 1991 (R.O. n. 577 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 - Le ordinanze sono state tutte notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA].

4. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 463, 513 del 1991, si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla parte costituita nel primo giudizio.

4.1. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991 è altresì intervenuto il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, richiamandosi alle precedenti conclusioni.

5. - Con una ordinanza di contenuto analogo a quelle precedenti, emessa il 15 aprile 1991 (R.O. n. 514 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11, primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, che prevede sanzioni amministrative a carico di gestori di pubbliche fognature che non abbiano osservato l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione o che non si siano adeguati ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983.

6. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

6.1. - Nella imminenza della pubblica udienza le parti private e la Regione hanno presentato memorie con le quali hanno sviluppato le argomentazioni di cui agli atti di costituzione.

1. - I nove giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza prospettando identica questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, nella parte in cui esclude dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, rispettivamente lo scarico civile eccedente i limiti di accettabilità previsti negli allegati alla legge stessa e la pubblica fognatura in caso di mancanza di autorizzazione o di mancato adeguamento ai detti limiti di accettabilità, stabilendo, in tali ipotesi, solo una sanzione amministrativa, violi l'art. 117 della Costituzione, non essendo la materia di competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva alle leggi dello Stato la punizione dei fatti di rilevanza penale.

3. - Le questioni sono inammissibili.

Si considera anzitutto che il giudice remittente facendo sostanzialmente propria la requisitoria del p.m. e discostandosene solo per quanto riguarda la qualificazione degli insediamenti gestiti dagli imputati da produttivi a civili siccome agricoli, non ha fornito alcuna specificazione dei fatti, non ha precisato se si tratta di scarico nuovo o vecchio e non ha nemmeno attuato il prescritto esame della rilevanza della questione sollevata.

Ha sostenuto che la materia di cui trattasi non rientra nella competenza regionale, in quanto la legge statale 10 maggio 1976 n. 319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, con l'art. 14, ha delegato alle regioni la sola definizione, mediante appositi piani, della regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature nel rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge stessa.

Ha rilevato che, invece, la Regione avrebbe riformato l'intera disciplina degli scarichi civili con un piano e cioè con una norma subprimaria di attuazione della legge statale senza avere l'apposita delega da conferirsi, a parere dello stesso giudice remittente, con legge costituzionale e non con legge statale, che peraltro nemmeno esiste.

Ma non ha impugnato alcuna norma sostanziale e, in particolare, quella di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della competenza, ma solo la norma che prevede la sanzione in caso di scarico o di fognatura impiantati ed effettuati senza autorizzazione o eccedenti i limiti tabellari previsti.

In tale situazione, delle questioni sollevate deve essere dichiarata la inammissibilità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514 e 577 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere effettuato, in qualità di presidente della società cooperativa a responsabilità limitata "Latteria sociale [OSCURATO:PERSONA]", uno scarico di reflui in acque superficiali eccedente i limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge citata, ha dato atto che l'insediamento in questione, descritto nel capo di imputazione come produttivo, presenta, invece, i requisiti per essere classificato come civile a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, con la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 13, e che quindi nella specie sarebbe ravvisabile l'illecito amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 42 del 1986. Ha poi osservato che la materia in questione non rientra tra quelle per le quali è attribuita alle regioni una competenza legislativa autonoma, perché la legge statale 10 maggio 1976, n. 319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, ha delegato alle regioni (art. 14) la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nel rispetto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla stessa legge. Invece, la Regione Emilia-Romagna, con la norma impugnata avrebbe riformulato l'intera disciplina degli scarichi civili e, quindi, avrebbe violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione, intervenendo in una materia di competenza statale. Inoltre, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avrebbe arbitrariamente escluso dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, lo scarico non autorizzato o eccedente i limiti tabellari previsti dalla stessa legge, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile. 1.1. - Pertanto, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 460 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione. 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, sostenendo la competenza della Regione a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili e, quindi, la potestà regionale di prevedere sanzioni amministrative a carico dei trasgressori della detta legge regionale. In subordine, ha rilevato la compatibilità tra la disciplina regionale e quella statale potendo la sanzione amministrativa aggiungersi a quella penale. 2.1. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, concludendo per la infondatezza della questione, sulla base d'argomentazioni analoghe a quelle della parte costituita. 3. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con altre sette ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tre delle quali emesse il 13 marzo 1991 (R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991), rispettivamente nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; una il 10 aprile 1991 (R.O. n. 464 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 17 aprile 1991 (R.O. n. 465 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 15 aprile 1991 (R.O. n. 513 del 1991, nel cui dispositivo peraltro, erroneamente risulta impugnato l'art. 11, primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 12 giugno 1991 (R.O. n. 577 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 - Le ordinanze sono state tutte notificate, comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 463, 513 del 1991, si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla parte costituita nel primo giudizio. 4.1. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991 è altresì intervenuto il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, richiamandosi alle precedenti conclusioni. 5. - Con una ordinanza di contenuto analogo a quelle precedenti, emessa il 15 aprile 1991 (R.O. n. 514 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11, primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, che prevede sanzioni amministrative a carico di gestori di pubbliche fognature che non abbiano osservato l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione o che non si siano adeguati ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983. 6. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione. 6.1. - Nella imminenza della pubblica udienza le parti private e la Regione hanno presentato memorie con le quali hanno sviluppato le argomentazioni di cui agli atti di costituzione. 1. - I nove giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza prospettando identica questione. 2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, nella parte in cui esclude dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, rispettivamente lo scarico civile eccedente i limiti di accettabilità previsti negli allegati alla legge stessa e la pubblica fognatura in caso di mancanza di autorizzazione o di mancato adeguamento ai detti limiti di accettabilità, stabilendo, in tali ipotesi, solo una sanzione amministrativa, violi l'art. 117 della Costituzione, non essendo la materia di competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva alle leggi dello Stato la punizione dei fatti di rilevanza penale. 3. - Le questioni sono inammissibili. Si considera anzitutto che il giudice remittente facendo sostanzialmente propria la requisitoria del p.m. e discostandosene solo per quanto riguarda la qualificazione degli insediamenti gestiti dagli imputati da produttivi a civili siccome agricoli, non ha fornito alcuna specificazione dei fatti, non ha precisato se si tratta di scarico nuovo o vecchio e non ha nemmeno attuato il prescritto esame della rilevanza della questione sollevata. Ha sostenuto che la materia di cui trattasi non rientra nella competenza regionale, in quanto la legge statale 10 maggio 1976 n. 319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, con l'art. 14, ha delegato alle regioni la sola definizione, mediante appositi piani, della regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature nel rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge stessa. Ha rilevato che, invece, la Regione avrebbe riformato l'intera disciplina degli scarichi civili con un piano e cioè con una norma subprimaria di attuazione della legge statale senza avere l'apposita delega da conferirsi, a parere dello stesso giudice remittente, con legge costituzionale e non con legge statale, che peraltro nemmeno esiste. Ma non ha impugnato alcuna norma sostanziale e, in particolare, quella di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della competenza, ma solo la norma che prevede la sanzione in caso di scarico o di fognatura impiantati ed effettuati senza autorizzazione o eccedenti i limiti tabellari previsti. In tale situazione, delle questioni sollevate deve essere dichiarata la inammissibilità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514 e 577 del 1991). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 509/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris