Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 509/1991
ECLI:IT:COST:1991:509
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale a carico
di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 21, terzo
comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per
avere effettuato, in qualità di presidente della società
cooperativa a responsabilità limitata "Latteria sociale [OSCURATO:PERSONA]", uno scarico di reflui in acque superficiali eccedente i
limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge
citata, ha dato atto che l'insediamento in questione, descritto nel
capo di imputazione come produttivo, presenta, invece, i requisiti
per essere classificato come civile a norma dell'art. 6, ultimo
comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n.
7, con la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo
1984, n. 13, e che quindi nella specie sarebbe ravvisabile l'illecito
amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale
dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 42 del 1986.
Ha poi osservato che la materia in questione non rientra tra
quelle per le quali è attribuita alle regioni una competenza
legislativa autonoma, perché la legge statale 10 maggio 1976, n.
319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, ha delegato
alle regioni (art. 14) la sola definizione della disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature, nel rispetto dei limiti di
accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla stessa legge.
Invece, la Regione Emilia-Romagna, con la norma impugnata avrebbe
riformulato l'intera disciplina degli scarichi civili e, quindi,
avrebbe violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione, intervenendo
in una materia di competenza statale. Inoltre, in violazione
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avrebbe
arbitrariamente escluso dall'ambito della fattispecie penalmente
rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, lo scarico
non autorizzato o eccedente i limiti tabellari previsti dalla stessa
legge, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate
all'insediamento civile.
1.1. - Pertanto, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 460
del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale
Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per violazione degli artt. 25
e 117 della Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è
costituita la parte privata, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la
inammissibilità o la infondatezza della questione, sostenendo la
competenza della Regione a disciplinare gli scarichi da insediamenti
civili e, quindi, la potestà regionale di prevedere sanzioni
amministrative a carico dei trasgressori della detta legge regionale.
In subordine, ha rilevato la compatibilità tra la disciplina
regionale e quella statale potendo la sanzione amministrativa
aggiungersi a quella penale.
2.1. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente della
[OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna, concludendo per la infondatezza
della questione, sulla base d'argomentazioni analoghe a quelle della
parte costituita.
3. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di
[OSCURATO:PERSONA] con altre sette ordinanze di identico contenuto, nel
corso di altrettanti procedimenti penali, tre delle quali emesse il
13 marzo 1991 (R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991), rispettivamente nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]; una il 10 aprile 1991 (R.O. n. 464 del 1991), nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 17 aprile
1991 (R.O. n. 465 del 1991), nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA]; una il 15 aprile 1991 (R.O. n. 513 del 1991, nel
cui dispositivo peraltro, erroneamente risulta impugnato l'art. 11,
primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale), nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; una il 12 giugno 1991
(R.O. n. 577 del 1991), nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
3.1 - Le ordinanze sono state tutte notificate, comunicate e
pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA].
4. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 463, 513 del
1991, si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la
inammissibilità o la infondatezza della questione, con
argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla parte costituita nel
primo giudizio.
4.1. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 462, 463
del 1991 è altresì intervenuto il Presidente della [OSCURATO:PERSONA]
dell'Emilia-Romagna, richiamandosi alle precedenti conclusioni.
5. - Con una ordinanza di contenuto analogo a quelle precedenti,
emessa il 15 aprile 1991 (R.O. n. 514 del 1991), nel procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 25 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11,
primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale
Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, che prevede sanzioni
amministrative a carico di gestori di pubbliche fognature che non
abbiano osservato l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione o
che non si siano adeguati ai limiti di accettabilità di cui alle
tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983.
6. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, che ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
6.1. - Nella imminenza della pubblica udienza le parti private e
la Regione hanno presentato memorie con le quali hanno sviluppato le
argomentazioni di cui agli atti di costituzione.
1. - I nove giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza prospettando identica questione.
2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, primo comma,
lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, nella parte in cui
esclude dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui
all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, rispettivamente lo scarico
civile eccedente i limiti di accettabilità previsti negli allegati
alla legge stessa e la pubblica fognatura in caso di mancanza di
autorizzazione o di mancato adeguamento ai detti limiti di
accettabilità, stabilendo, in tali ipotesi, solo una sanzione
amministrativa, violi l'art. 117 della Costituzione, non essendo la
materia di competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, che riserva alle leggi dello Stato la punizione dei
fatti di rilevanza penale.
3. - Le questioni sono inammissibili.
Si considera anzitutto che il giudice remittente facendo
sostanzialmente propria la requisitoria del p.m. e discostandosene
solo per quanto riguarda la qualificazione degli insediamenti gestiti
dagli imputati da produttivi a civili siccome agricoli, non ha
fornito alcuna specificazione dei fatti, non ha precisato se si
tratta di scarico nuovo o vecchio e non ha nemmeno attuato il
prescritto esame della rilevanza della questione sollevata.
Ha sostenuto che la materia di cui trattasi non rientra nella
competenza regionale, in quanto la legge statale 10 maggio 1976 n.
319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, con l'art.
14, ha delegato alle regioni la sola definizione, mediante appositi
piani, della regolamentazione degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature nel rispetto di una serie di parametri tra i quali,
espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati dalle
tabelle allegate alla legge stessa.
Ha rilevato che, invece, la Regione avrebbe riformato l'intera
disciplina degli scarichi civili con un piano e cioè con una norma
subprimaria di attuazione della legge statale senza avere l'apposita
delega da conferirsi, a parere dello stesso giudice remittente, con
legge costituzionale e non con legge statale, che peraltro nemmeno
esiste.
Ma non ha impugnato alcuna norma sostanziale e, in particolare,
quella di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della
competenza, ma solo la norma che prevede la sanzione in caso di
scarico o di fognatura impiantati ed effettuati senza autorizzazione
o eccedenti i limiti tabellari previsti.
In tale situazione, delle questioni sollevate deve essere
dichiarata la inammissibilità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a),
n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna
28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che
non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il
contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e
117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA] con le
ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514
e 577 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI