CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 03715/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 30047/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Romapresso di loro nel loro studio in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] II n. 269 controricorrente avverso la sentenza n. 1569 /2018 della Corte d’Appello di Roma , depositata il 9-3-2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23-1-2024dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale RG.30047/2018 P.U.23-1-2024 sentito il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzionedel giudizio [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Camera di commercio di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1569/2018 che, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla Camera di commercio contro il decreto che le aveva ingiunto di pagare Euro 2.601,53 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale con ordinanza interlocutoria n. 28548/2021è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, al la luce dell’istanza di entrambe le parti. In data 8 - 11 - 2023 la Camera di Commercio ricorrente ha depositato atto di rinuncia regolarmente notificato a mezzo pe c al controricorrentecon consegna del messaggio lo stesso 8-11 - 2023 , nel quale ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio anchecon la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia depositato da lla ricorrent e è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché nell’atto di rinuncia ritualmente notificato alla controparte si dà espressamente atto che le parti sono addivenute a componimento bonario del contenzioso con compensazione delle spese di lite, si giustifica la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. Sez. 1 22- 5-2020 n. 9474 Rv. 657640-01). 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 512-10-2018 n. 2 5485 , Rv. 6 50803 - 01) . P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile