Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41198/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez.

Dist. di Sassari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione svolta dalla Corte di merito in ordine alla ribadita rilevanza della contestata recidiva, fondata su una pericolosità sociale comprovata da numerosi precedenti specifici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere eis nsore [OSCURATO:PERSONA] de e [OSCURATO:PERSONA] nzo 1: i' OS ii C.\L11 L i n 02 NOV I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione svolta dalla Corte di merito in ordine alla ribadita rilevanza della contestata recidiva, fondata su una pericolosità sociale comprovata da numerosi precedenti specifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere eis nsore [OSCURATO:PERSONA] de e [OSCURATO:PERSONA] nzo 1: i' OS ii C.\L11 L i n 02 NOV I
Sentenza Cassazione n. 41198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris