CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 10455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14555-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 496/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 625/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 23 ottobre 2018 la Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Venezia nella causa Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14555/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri 23 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), aventi ad oggetto le domande avanzate dagli istanti, tutti docenti e collaboratori scolastici, di condanna del Ministero al risarcimento del c.d. danno comunitario sul presupposto dell’illegittima stipulazione di plurimi e successivi contratti a termine e di riconoscimento del diritto alla parità di trattamento in punto anzianità di servizio, in parziale riforma della predetta decisione rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli istanti mentre condannava il Ministero a corrispondere sulle somme riconosciute in prime cure, con riguardo al capo relativo all’anzianità di servizio, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, da un lato, l’infondatezza della pretesa risarcitoria, in ragione dell’intervenuta stabilizzazione e, per quel che riguarda la Zancan, insegnante di religione cui era applicabile uno speciale regime normativo per l’assegnazione della cattedra, il conseguimento di un posto di ruolo, da ritenersi costituire, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso dei contratti a termine ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, dall’altro, in quanto illegittimamente omessa dal primo giudice la condanna al pagamento degli accessori sulle somme dovute in conseguenza del riconoscimento dei servizi preruolo, spettante il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva la sola Zancan, affidando l’impugnazione a dodici motivi, cui resisteva, con controricorso, il MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito); - che la ricorrente ha poi depositato memoria . CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., lamenta l’essersi la Corte territoriale pronunciata nel senso del rigetto della pretesa risarcitoria assumendo la ricorrenza della circostanza dell’avvenuto conseguimento da parte della ricorrente di un posto di ruolo, quando in realtà la stessa, assunta con contratto a termine per l’anno scolastico 2018/2019, tuttora lavora come insegnante precaria; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., la ricorrente lamenta, in relazione all’errore di fatto denunciato nel motivo che precede, il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 107/2015, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale,stante l’inapplicabilità alla ricorrente della norma in questione quale insegnante di religione e la conseguente impossibilità per la medesima di beneficiare della stabilizzazione ivi prevista; - che con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 107/2015 e 11 delle preleggi, lamentando la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risolvendosi la pronunzia nell’illegittima attribuzione alla norma medesima di efficacia retroattiva quanto all’effetto sanante del pregresso illecito; - che nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE è prospettata assumendo l’illegittimità della pronunzia della Corte territoriale per contrasto con il diritto comunitario che, a fronte della reiterazione abusiva di contratti a termine impone l’applicazione di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; - che con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 400 del T.U. n. 297/1994 e 3, comma 2, l. n. 186/2003, 32 l. n. 183/2010 e 36 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’erroneo convincimento della Corte territoriale circa l’effetto sanate della stabilizzazione di cui alla l. n. 107/2015 in fattispecie che, implicando la violazione delle qui invocate norme in materia di assunzione e impiego del personale, risulta soggetta alla sanzione risarcitoria prevista dal richiamato art. 36 d.lgs. n. 165/2001 determinata secondo i criteri di cui all’art. 32 l. n. 183/2010; - che nel settimo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 117 Cost. e 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è prospettata in relazione alla lettura attribuita dalla Corte territoriale alla l. n. 107/2015 come idonea a comportare il venir meno del danno subito dal lavoratore per l’abusiva reiterazione di contratti a termine; - che, con l’ottavo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, dell’art. 21 della Carta di Nizza e della direttiva 2000/78/CE lamentando la disparità di trattamento che subirebbero gli insegnanti di religione, privati dell’opportunità di stabilizzazione di cui alla legge n. 107/2015; - che con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 183/2010 e 1218 e 1223 c.c., e la ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nei precedenti motivi,insiste nel sostenere che la stabilizzazione non può far venir meno il diritto al risarcimento del danno; - che con il decimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto in alcun conto la non contestazione da parte del Ministero delle circostanze allegate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello, nei quali era stato specificato che la ricorrente, insegnante di religione, non era maistata immessa in ruolo; - che, con l’undicesimo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost. e 115, 116, 421 e 437 c.p.c., addebita alla Corte territoriale la medesima censura di cui al motivo che precede, sotto il diverso profilo dell’omessa considerazione della compiuta prova delle circostanze allegate; - che con il dodicesimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. e 24 Cost., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale, in ragione dell’asserita illegittimità della pronunzia di rigetto della pretesa risarcitoria, l’erroneità della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite basata sul criterio della reciproca soccombenza, - che, venendo all’esame dei motivi, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, con effetto di assorbimento rispetto a tutti gli altri motivi, il terzo di questi, dovendo ritenersi, ribadendo così i principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 18698/2022, che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, la disciplina applicabile ai docenti di religione, stante la diversità, specialità ed eccezionalità delle forme di acquisizione dei ruoli, non è quella dettata per i docenti delle materie curriculari, con conseguente inapplicabilità ai primi della legge n. 107/2015 (che all’art. 1, comma 95, fa espresso riferimento al regime generale scolastico in cui non sono ricompresi i docenti di religione) e dei principi affermati in tema di stabilizzazione; con la pronuncia richiamata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo si è affermato che «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; si è aggiunto, inoltre, che «I predetti diritti restano altresì indifferenti all’eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)»; - che il terzo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso ed assorbe gli altri motivi. Cas