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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33703/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia il 1°/10/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B), per i fatti successivi al 17 settembre 2011.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione dell'imputato, contestando che le fatture in esame siano state da lui emesse, posto che la partecipazione dell'imputato al sodalizio è cessata nell'agosto del 2011, ciò che trova confermava nel fatto che, dopo tale data, non state più reperite sui conti correnti del Chiesa le somme corrispondenti agli assegni emessi.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale.

4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che la Corte di merito ha ritenuto che anche le fatture emesse alla fine del 2011 siano riconducibili all'imputato, non risultando che costui avesse espressamente richiesto ai suoi partners commerciali di interrompere il sistema di fatturazione realizzato negli anni; ancora, è stato logicamente osservato che se fosse vera la prospettazione difensiva, non si comprenderebbe come mai le società coinvolte avessero continuato ad emettere i titoli di pagamento.

La Corte di merito, inoltre, ha stimato ininfluente la circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui non siano state più reperite, sui conti correnti del Chiesa, le somme corrispondenti agli assegni emessi, in quanto nella seconda fase dell'attività illecita si era verificata una modifica della retrocessione del denaro proprio al fine di non far emergere la natura fittizia delle operazioni, realizzata mediante l'emissione di bonifici o assegni a terzi compiacenti, che, a loro volta, consegnavano il denaro ai rappresentanti delle associazioni sportive, che lo smistavano in favore degli imprenditori-clienti fittizi.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia il 1°/10/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B), per i fatti successivi al 17 settembre 2011. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione dell'imputato, contestando che le fatture in esame siano state da lui emesse, posto che la partecipazione dell'imputato al sodalizio è cessata nell'agosto del 2011, ciò che trova confermava nel fatto che, dopo tale data, non state più reperite sui conti correnti del Chiesa le somme corrispondenti agli assegni emessi. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e fattuale. 4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che la Corte di merito ha ritenuto che anche le fatture emesse alla fine del 2011 siano riconducibili all'imputato, non risultando che costui avesse espressamente richiesto ai suoi partners commerciali di interrompere il sistema di fatturazione realizzato negli anni; ancora, è stato logicamente osservato che se fosse vera la prospettazione difensiva, non si comprenderebbe come mai le società coinvolte avessero continuato ad emettere i titoli di pagamento. La Corte di merito, inoltre, ha stimato ininfluente la circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui non siano state più reperite, sui conti correnti del Chiesa, le somme corrispondenti agli assegni emessi, in quanto nella seconda fase dell'attività illecita si era verificata una modifica della retrocessione del denaro proprio al fine di non far emergere la natura fittizia delle operazioni, realizzata mediante l'emissione di bonifici o assegni a terzi compiacenti, che, a loro volta, consegnavano il denaro ai rappresentanti delle associazioni sportive, che lo smistavano in favore degli imprenditori-clienti fittizi. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 33703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris