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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 06008/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19577/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale elettivo [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AZEGLIO 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.385/2023depositata il 21/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, stante la mancata accettazione della rinunzia, si deve provvedere sulle spese, che possono liquidarsi – previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio - in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio, in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Così deciso in Roma,il 03/03/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19577/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale elettivo [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AZEGLIO 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.385/2023depositata il 21/02/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, stante la mancata accettazione della rinunzia, si deve provvedere sulle spese, che possono liquidarsi – previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio - in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, previa compensazione dei due terzi del complessivo ammontare in ragione della desistenza dal giudizio, in € 1.000,00, oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti. Così deciso in Roma,il 03/03/2025.
Decreto Cassazione n. 06008/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris