CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33899/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Paola, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.ti G. Bruno e A. Sabato (violazione degli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 192 cod. proc. pen., con vizio di motivazione - primo motivo; inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione) sono manifestamente infondati posto che prospettano asserito difetto di motivazione o contraddittorietà di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 4 e ss.). Ritenuto, invero, che il controllo svolto in orario notturno, secondo la completa motivazione dei giudici di merito, è stato attuato con modalità ritenute idonee all'accertamento cui era diretto, di cui rende conto la Corte territoriale con ragionamento coerente con i canoni di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e non manifestamente illogico, avversato, peraltro, dal ricorrente con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede. Considerato che il giudizio circa l'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuato, come nel caso al vaglio, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647), nella specie individuati nell'allontanamento in pieno orario notturno (e non in ora prossima a quella in cui il Serpa era tenuto a rincasare) e nel fatto che solo recentemente Serpa era stato sottoposto, nuovamente, alla sorveglianza speciale. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensor