CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione non sussiste qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana (tra le molte, Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, Proteasa, Rv. 233703-01); che tale conoscenza è stata ritenuta dalla sentenza impugnata con adeguata motivazione, che il ricorrente in nessun modo contrasta; Rilevato che il ricorso, aspecifico sotto tale aspetto, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10