CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 27121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23906/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE DELLE MILIZIEn.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocatoMICHELE ALLIEGRO che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoWALTER WALCHER -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 365/2019depositata il 23/05/2019 , R.G. n. 274/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che Con sentenza in data23 maggio 20 19 , la Corte d’Appello di L’Aquila ha riformato la decisione del Tribunale di Avezzano che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal diniego di proroga del periodo di liberalizzazione del portafoglio (dal 20 settembre 2011 al 20 dicembre 2011) per il quale aveva optato, a seguito del recesso della compagnia in sostituzione del pagamento delle indennità di risoluzione ai sensi dell’art. 12 terANA del 2003. In particolare, la Corte d’appello, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha osservato come lo stesso, pur avendo ritenuto l’insussistenza di un diritto potestativo alla proroga in capo all’agente, non avesse valorizzato il fatto che la prima richiesta di proroga, sebbene tempestiva, concernesse un periodo di dodici mesi e, pertanto, di gran lunga superiore rispetto a quello massimo previsto dall’accordo, pari a tre mesi, né il fatto che la seconda richiesta di proroga, per il periodo di tre mesi, fosse stata inoltrata in data 19 settembre 2011 ben oltre il periodo, previsto dall’accordo, di almeno sessanta giorni prima della cessazione della liberalizzazione e, addirittura, solamente due giorni prima di tale scadenza. Per la cassazione della sentenza propone ricorsoassistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., Compagnia di Assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966, 1362 cod. civ., 12 ter All. A [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 ter All. A [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., e dell’art. 1363 cod. civ. 1.2. Con il terzo motivo si allega ancora la violazione dell’art. 7 all. A violazione e falsa applicazione degli artt. 2966, 1362 cod. civ. , 12 ter All. A [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo alla disdetta delle polizze da parte della società. 2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato assolvimento all’onere di deposito del contratto collettivo di riferimento. Come questa Corte ha affermato (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 7068 del 2022) l'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattualecollettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito. 2.1. Da disattendere, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. dovendosi escludere l’evidenza di un contrasto tout court con giurisprudenza consolidata ovvero la palese inconsistenza ictu o culi del ricorso (sul punto, ex plurimis, Cass. 29629 del 2020). 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento. Parte ricorrente censura, nella sostanza, la decisione impugnata allegando l’erronea utilizzazione dei canoni ermeneutici con riguardo alle previsioni dell’art. 2966 cod. civ. e 12 ter ANA 2003, nonché dell’art. 3 dell’Allegato A di tale accordo, cui l’art. 12 ter espressamente rinvia. Secondo quanto previsto dal mentovato art. 12 ter, quando il rapporto di agenzia si scioglie per recesso senza motivazioni dell’impresa preponente, l’agente ha facoltà di optare per la liberalizzazione del portafoglio con le modalità ivi previste. Nella specie, risulta incontestata la circostanza del recesso senza motivazioni da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA], nonché della opzione per la liberalizzazione ai sensi dell’art. 12 ter ANA 2003, con conseguente redazione di un apposito atto tra le parti che riproduceva testualmente l’allegato A. 3.1. Orbene, nonostante parte ricorrente alleghi l’erronea interpretazione dell’art. 3 dell’allegato A dell’Accordo, la censura si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, incompatibile con il giudizio di legittimità. Giova premettere, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incertoovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti(Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, la liberalizzazione del portafoglio è prevista per una durata di 15 mesi, decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto di agenzia, ma tale durata può essere prorogata per un periodo da 1 a 3 mesi, su richiesta motivata dall’agente, da comunicarsi all’impresa almeno 60 giorni prima della data di cessazione della liberalizzazione. Nella specie, tuttavia, la prima richiesta avanzata in ordine alla proroga, pur motivata, era stata formulata per un periodo temporale di 12 mesi, di gran lunga superiore al limite massimo previsto, mente la seconda era stata avanzata fuori termine. 3.2. La Corte, in base ad una valutazione del complessivo assetto contrattuale e dell’atteggiamento delle parti, ha ritenuto corretto e conforme a buona fede il rifiuto opposto da [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente proprio al contenuto dell’Accordo, in quanto motivato, con riguardo alla prima richiesta, per la sua evidente eccessività, con riguardo alla seconda, per la sua evidente tardività. Ha, peraltro, sottolineato la Corte come fosse pacifico che la proroga richiesta dipendesse, in larga parte, dalledifficoltà incontrate dalla Contestabile nel reperimento di altra Compagnia presso la quale trasferire le polizze oggetto di liberalizzazione. Tale complessiva valutazione deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità. 4. Anche il terzo motivo non può essere accolto. I giudici di appello hanno ritenuto, quanto al lamentato comportamento inadempiente da parte della Società all’Accordo di liberalizzazione, che, relativamente alla doglianza secondo cui sarebbero state inviate ai clienti disdette delle polizze prima della scadenza annuale, quando la stessa non avrebbe ancora avuto la possibilità di trasferimento dei clienti ad altra Compagnia, si trattava di facoltà espressamente riconosciuta ad [OSCURATO:SOCIETA] dall’art. 7 lett. d) dell’accordo, secondo cui, “resta facoltà di [OSCURATO:SOCIETA]., alle condizioni e con le modalità contrattualmente previste, dare disdetta alle polizze, tanto nel ramo R.C.A., quanto negli altri rami, ove non vi sia stata risoluzione di esse per effetto della liberalizzazione”. Nella specie, l’assenza di risoluzione delle polizze per effetto della liberalizzazione ha indotto la Corte ad escludere, con valutazione ancora una volta sottratta al sindacato di legittimità, la sussistenza di azioni di disturbo compiute dalla Compagnia in danno della ricorrente durante il periodo di liberalizzazione. 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; 5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo