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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 29666/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12 novembre 2020 dal Tribunale di Monza, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis C.d.s. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 590-bis cod. pen. sub A) e 337 cod. pen.(capo B) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge penale in relazione al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. in assenza di qualsivoglia nesso causale fra lo stato di eilbrezza del ricorrente ed il sinistro verifícaosí per colpe della signora Quintieri (al volante dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro), immessasi sulla via ove transitava il furgone del Belotti, senza dare la precedenza a quest'ultimo.

Invero, l'assunto secondo il quale l'imputato "ha, a sua volta, cagionato il sinistro per la sua scarsa lucidità che non gli ha consentito di arrestare il suo veicolo tempestivamente di fronte alla improvvida manovra dell'altra conducente" è una semplice deduzione priva di riscontro.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione in relazione alla quantificazione della pena con riferimento al reato di cui al capo B. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto all'accertamento in fatto recepito dalla sentenza impugnata circa la rilevanza causale del palese stato di ebrezza in cui è stato colto il ricorrente nella concausazione del sinistro, avendo egli tenuto "una velocità sicuramente elevata e non consona alla segnaletica ed al limite di 50 km/h per il tratto urbano che attraversava, come reso evidente dalle tracce di frenata lasciate dai pneumatici della sua auto, di circa m. 4,70 e m. 4,20, mostrando di non avere riflessi pronti per evitare il veicolo condotto dalla Quintieri che, ad una velocità non certo sostenuta, stava effettuando l'immissione in corsia da una posizione di quiete" (v. pg. 3 della sentenza impugnata in relazione a quanto accertato dalla prima decisione a pg. 6).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha giustificato - in relazione al reato di cui al capo B - la dosimetria della pena, appena superiore al minimo edittale, congruamente determinata in considerazione della violenta reazione fisica e verbale del ricorrente a fronte dei legittimi accertamenti svolti nell'occasione sul luogo del sinistro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sistima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12 novembre 2020 dal Tribunale di Monza, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis C.d.s. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 590-bis cod. pen. sub A) e 337 cod. pen.(capo B) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge penale in relazione al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. in assenza di qualsivoglia nesso causale fra lo stato di eilbrezza del ricorrente ed il sinistro verifícaosí per colpe della signora Quintieri (al volante dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro), immessasi sulla via ove transitava il furgone del Belotti, senza dare la precedenza a quest'ultimo. Invero, l'assunto secondo il quale l'imputato "ha, a sua volta, cagionato il sinistro per la sua scarsa lucidità che non gli ha consentito di arrestare il suo veicolo tempestivamente di fronte alla improvvida manovra dell'altra conducente" è una semplice deduzione priva di riscontro. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione in relazione alla quantificazione della pena con riferimento al reato di cui al capo B. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto all'accertamento in fatto recepito dalla sentenza impugnata circa la rilevanza causale del palese stato di ebrezza in cui è stato colto il ricorrente nella concausazione del sinistro, avendo egli tenuto "una velocità sicuramente elevata e non consona alla segnaletica ed al limite di 50 km/h per il tratto urbano che attraversava, come reso evidente dalle tracce di frenata lasciate dai pneumatici della sua auto, di circa m. 4,70 e m. 4,20, mostrando di non avere riflessi pronti per evitare il veicolo condotto dalla Quintieri che, ad una velocità non certo sostenuta, stava effettuando l'immissione in corsia da una posizione di quiete" (v. pg. 3 della sentenza impugnata in relazione a quanto accertato dalla prima decisione a pg. 6). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha giustificato - in relazione al reato di cui al capo B - la dosimetria della pena, appena superiore al minimo edittale, congruamente determinata in considerazione della violenta reazione fisica e verbale del ricorrente a fronte dei legittimi accertamenti svolti nell'occasione sul luogo del sinistro. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sistima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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